DECRETO LEGISLATIVO

Norme per la produzione e la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto e delle ortive in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del

Numero 18 Anno 2021 GU 25.02.2021 Codice 21G00023

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-02-02;18

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Testo vigente

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Preambolo

Titolo I - Disposizioni generali

Art. 1

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Comma 1

Campo di applicazione e finalita'


Il presente decreto stabilisce le norme per la produzione, la certificazione, la commercializzazione nell'Unione europea dei materiali di moltiplicazione di piante da frutto e delle piante da frutto dei generi e delle specie elencate nell'Allegato I, sezione A, e dei loro ibridi dei portainnesti e di altre parti di piante di altri generi o specie e dei loro ibridi, se i materiali dei generi o delle specie elencati nell'Allegato I, sezione A, o i loro ibridi, sono innestati o destinati ad essere innestati su di essi, nonche' i materiali delle piante erbacee a moltiplicazione agamica.


Il presente decreto stabilisce le norme per la commercializzazione nell'Unione europea delle piantine di piante ortive e dei materiali di moltiplicazione di piante ortive, ad eccezione delle sementi, dei generi e delle specie elencati nell'Allegato I, sezione B, e dei loro ibridi, nonche' dei portainnesto e di altre parti di piante di altri generi o specie e dei loro ibridi se i materiali dei generi o specie elencati nell'Allegato I, sezione B, o i loro ibridi sono innestati o destinati ad essere innestati su di essi.


Il presente decreto disciplina l'organizzazione e l'articolazione del Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale, la definizione e l'attuazione delle fasi della qualificazione, la definizione delle categorie dei materiali di qualificazione e il riconoscimento di accessioni di cultivar, cloni e selezioni da sottoporre a qualificazione volontaria.


Il presente decreto provvede al riordino, al coordinamento e all'integrazione delle disposizioni legislative nelle materie di cui ai commi 1, 2 e 3.


Il presente decreto non si applica ai materiali di moltiplicazione ne' alle piante di cui sia comprovata la destinazione all'esportazione in Paesi terzi, qualora siano correttamente identificati come tali e sufficientemente isolati, ne' ai materiali destinati a prove per scopi scientifici o lavori di selezione, fino al momento della loro commercializzazione.


Il presente decreto non si applica alle varieta' geneticamente modificate.


Art. 3

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Comma 1

Autorita' nazionale


Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di seguito denominato «Ministero», e' individuato quale autorita' nazionale competente ai fini dell'applicazione del presente decreto.


Art. 4

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Comma 1

Competenze del Servizio fitosanitario centrale

Comma 2

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con proprio decreto, puo' delegare l'esercizio di determinate attivita' di cui al comma 1, lettera c), ad enti scientifici o di ricerca nazionali che, per statuto o regolamento, si propongono di promuovere il progresso della produzione vivaistica e in possesso di adeguata esperienza nella effettuazione di prove ufficiali DUS in applicazione del Titolo II del presente decreto.


Comma 3

Titolo II - Registro delle varietà

Art. 6

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Comma 1

Registro nazionale

Comma 2

Al fine di identificare le varieta' delle piante da frutto e dei relativi portinnesti, nonche' le varieta' di portinnesti di piante ortive ammesse alla commercializzazione, e' istituito presso il Ministero il Registro nazionale delle varieta' delle piante da frutto e dei relativi portinnesti e delle varieta' di portinnesti di piante ortive, di seguito denominato «Registro».


Art. 7

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Comma 1

Articolazione del Registro

Comma 2

Il Registro, e' pubblicato e reso consultabile nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), di cui all'articolo 15 della legge 4 giugno 1984, n. 194, ed e' suddiviso per generi e specie secondo quanto riportato dall'Allegato I.


Il Registro, in aggiunta ai generi e alle specie indicati nell'Allegato I, puo' contenere anche altri generi e specie ritenuti di particolare importanza per la frutticoltura e l'orticoltura nazionale identificati con provvedimento del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.


La sezione del Registro di cui al comma 2, lettera a), contiene un apposito elenco dei Centri di conservazione per la premoltiplicazione di cui all'articolo 21 riconosciuti idonei.


La sezione del Registro di cui al comma 2, lettera b), contiene le varieta' di portainnesti appartenenti a generi e specie ortive, nonche' ai loro ibridi, non compresi nell'Allegato I, qualora siano destinati ad essere innestati con materiali di generi e specie elencati nel predetto Allegato I.


Sono iscritte al Registro le varieta' riconosciute dal Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale, di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo 19 marzo 2019, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 119 del 23 maggio 2019.


Art. 8

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Comma 1

Informazioni contenute nel Registro

Comma 2

Il Ministero provvede ad istituire un fascicolo per ogni varieta' che registra, che contiene una descrizione della varieta' e una sintesi di tutti i fatti pertinenti alla registrazione della varieta'.


Art. 9

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Comma 1

Domanda di registrazione di una varieta'


L'iscrizione di una varieta' nel Registro e' chiesta dal costitutore, dall'avente causa o dal rappresentante designato o, in mancanza di tali soggetti, da un istituto o ente o altro soggetto che offra la necessaria garanzia del mantenimento in conservazione della varieta'.


Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono stabilite le modalita' inerenti il deposito della domanda di iscrizione di cui al comma 1.


La domanda di iscrizione deve essere trasmessa entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno rispettivamente per le varieta' ad impianto autunnale e a impianto primaverile per cui e' necessaria l'esecuzione delle prove di coltivazione.


Se la documentazione di cui al comma 5, lettere a), b), c) e d) e' redatta in lingua straniera dovra' essere integrata con traduzione asseverata in lingua italiana, che fara' fede ai fini della valutazione della descrizione.


Art. 10

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Comma 1

Requisiti delle varieta'


Ogni varieta' deve avere la stessa denominazione in tutti gli Stati membri conformemente alle linee direttrici internazionali accettate.


Qualora i prodotti ottenuti da piante da frutto o materiali di moltiplicazione siano destinati ad essere utilizzati in qualita' di alimenti o in alimenti rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1829/2003 o in qualita' di mangime o in un mangime rientrante nell'ambito di applicazione dell'articolo 15 del medesimo regolamento, la varieta' interessata e' registrata ufficialmente solo se l'alimento o il mangime ottenuto da questi materiali e' stato autorizzato a norma del suddetto regolamento.


Art. 11

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Comma 1

Esecuzione delle prove di coltivazione

Comma 2

Per le domande ritenute idonee il Ministero provvede ad eseguire o a far eseguire le prove di coltivazione e individua le strutture e gli enti che conducono tali prove sulla base delle caratteristiche tecniche necessarie, nonche' delle collezioni di riferimento a disposizione ed eventualmente un Centro di coordinamento.


Le prove di coltivazione, per quanto riguarda la pianificazione delle prove medesime, le condizioni di coltura e le caratteristiche della varieta' da disciplinare, sono effettuate in conformita' ai «Protocolli relativi alle analisi di distinguibilita', omogeneita' e stabilita'» (DUS) formulati dal consiglio di amministrazione dell'Ufficio comunitario delle varieta' vegetali (CPVO), applicabili all'esame tecnico.


Qualora per la specie pertinente non siano disponibili i protocolli di cui al comma 2, si applicano le «Linee guida per l'esecuzione delle analisi di distinguibilita', omogeneita' e stabilita'» dell'Unione internazionale per la protezione delle nuove varieta' vegetali (UPOV),


Qualora per la specie pertinente non siano disponibili le Linee guida di cui al comma 3, si applicano i protocolli riconosciuti a livello nazionale.


Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro centottanta giorni dall'emanazione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le procedure tecniche per gli esami ufficiali, sentito il parere del Gruppo di lavoro permanente. Con lo stesso decreto sono stabiliti i criteri e le procedure per l'esame delle varieta' a limitato interesse commerciale.


L'elenco delle varieta', dei cloni, delle selezioni e delle accessioni iscritte al Registro, per effetto del presente decreto, nonche' l'elenco dei Centri di conservazione per la premoltiplicazione e' pubblicato sul sito del Ministero.


Le prove di coltivazione per l'accertamento dei requisiti DUS, di cui al comma 2, non sono effettuate qualora sia documentato che siano state effettuate con sufficiente garanzia secondo i protocolli del CPVO e UPOV come richiesto dall'articolo 9, comma 5, lettera c).


Tutti gli oneri derivanti dalle attivita' relative alla registrazione di una varieta' sono a carico del richiedente, secondo le tariffe di cui all'articolo 82.


Art. 12

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Comma 1

Termine per la consegna dei materiali necessari all'esecuzione delle prove di coltivazione

Comma 2

In esecuzione dell'articolo 11, per l'iscrizione al Registro nazionale di cui all'articolo 6, il richiedente deve inviare i materiali necessari all'effettuazione delle prove di coltivazione finalizzate all'accertamento dei requisiti di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c), nei tempi e nei modi definiti dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali con il decreto di cui all'articolo 11, comma 3.


Al termine del ciclo di prova, l'Ente o l'organismo designato predispone il rapporto di esame e provvede al suo invio al Ministero.


La domanda completa di tutti gli elementi richiesti, ma pervenuta oltre i termini indicati all'articolo 9 determina l'esclusione della varieta' candidata dal piano di coltivazione dell'anno in corso e il suo inserimento nella successiva stagione di coltivazione.


Art. 13

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Comma 1

Iscrizione al Registro

Comma 2

La varieta' ritenuta idonea a seguito dei risultati di prova di cui all'articolo 11, su parere del Gruppo di lavoro permanente, e' iscritta nel Registro Nazionale con provvedimento del Ministero da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


Per le varieta' non ritenute idonee e per quelle non in regola con le disposizioni del presente decreto, il Ministero provvede a comunicare al richiedente il giudizio complessivo sulla domanda presentata e, nel caso in cui siano riscontrate anomalie o informazioni da integrare, le necessarie azioni correttive da apportare e le opportune integrazioni.


La varieta' che riveste particolare interesse per la frutticoltura e l'orticoltura nazionale, su parere del Gruppo di lavoro permanente, e' iscritta nel Registro nazionale con provvedimento del Ministero, anche in assenza di apposita richiesta.


Art. 14

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Comma 1

Periodo di validita' della registrazione di una varieta'


L'iscrizione di una varieta' al Registro ha una durata di trenta anni, per le varieta' iscritte alla sezione di cui all'articolo 7, comma 2, lettera a), e di dieci anni per le varieta' iscritte alla sezione di cui all'articolo 7, comma 2, lettera b).


La registrazione di una varieta' puo' essere rinnovata per ulteriori periodi di trenta anni per le varieta' iscritte alla sezione di cui all'articolo 7, comma 2, lettera a), e di dieci anni per le varieta' iscritte alla sezione di cui all'articolo 7, comma 2, lettera b), purche' siano ancora disponibili i materiali della varieta'. Il costitutore della varieta' o il suo avente causa o un rappresentante designato o il responsabile della conservazione inoltra la domanda di rinnovo al Ministero entro un anno prima della scadenza dell'iscrizione della varieta'.


La domanda di cui al comma 2 e' corredata di elementi di prova attestanti che siano ancora disponibili i materiali della varieta'.


Nel caso di assenza di domanda il Ministero, con propria iniziativa o su richiesta di soggetti pubblici o privati, puo' disporre il rinnovo della registrazione di una varieta', qualora questa rivesta particolare interesse per la frutticoltura e l'orticoltura nazionale, per preservare la diversita' genetica e la produzione sostenibile, nonche' per qualunque altro interesse generale.


In caso di ritiro o rigetto della domanda di rilascio di privativa vegetale, o di domanda di iscrizione al registro di un altro Stato membro, il richiedente lo comunica al Ministero, per via telematica utilizzando l'indirizzo PEC dell'ufficio competente che provvede alla cancellazione della varieta' dal Registro.


Art. 15

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Comma 1

Notifiche

Comma 2

Il Ministero notifica agli altri Stati membri e alla Commissione tutte le modifiche apportate al Registro delle varieta'.


Art. 16

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Comma 1

Iscrizione al Registro nazionale di varieta' di piantine ortive e dei materiali di moltiplicazione di piante ortive


Per quanto riguarda le condizioni, le procedure e le formalita' relative all'iscrizione nei registri nazionali ed alla selezione conservatrice delle varieta' di piantine ortive e dei materiali di moltiplicazione di piante ortive, si applicano le disposizioni nazionali e dell'Unione previste in ambito sementiero.


Comma 2

Titolo III - Registro dei fornitori Capo I Fornitori di materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e di piante da frutto

Art. 17

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Comma 1

Obblighi dei fornitori dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti

Comma 2

I fornitori dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto devono essere sempre chiaramente identificati nella loro funzione e ragione sociale e registrati presso il Servizio fitosanitario nazionale nel Registro Ufficiale degli Operatori Professionali (RUOP) istituito in applicazione degli articoli 65 e 66 del regolamento (UE) 2016/2031.


Con provvedimento del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, su parere del Comitato fitosanitario nazionale possono essere stabiliti eventuali requisiti di professionalita', dotazioni e relative procedure di controllo necessarie all'esercizio dell'attivita' di produzione dei materiali di cui al comma 1.


Nel caso di reiterazione di grave infrazione delle norme contenute nel presente decreto o di cessata attivita' e' disposta la revoca della registrazione di cui al presente articolo.


Le informazioni relative alla tracciabilita' devono essere aggiornate almeno ogni mese per i materiali ceduti ad altri fornitori o a persone professionalmente impegnate nella produzione di vegetali.
Per i materiali ceduti a soggetti diversi da fornitori o da persone professionalmente impegnate nella produzione di vegetali, e' possibile effettuare una registrazione cumulativa al termine della campagna di commercializzazione. Eventuali correzioni devono essere effettuate tenendo traccia di quanto scritto in precedenza.


Il fornitore che cede a terzi a qualsiasi titolo materiale di propagazione o piante, e' responsabile di quanto riportato in etichetta, nel documento di accompagnamento o nel documento del fornitore.


Comma 3

Capo II - Fornitori di piantine di piante ortive e di materiali di moltiplicazione di piante ortive

Art. 18

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Comma 1

Requisiti ed obblighi dei fornitori

Comma 2

I soggetti che producono o commercializzano piantine di piante ortive e materiali di moltiplicazione di piante ortive, ad eccezione delle sementi, cosi' come definiti all'articolo 2, comma 1, lettera v), devono essere registrati nel RUOP in applicazione degli articoli 65 e 66 del regolamento (UE) 2016/2031.


Le informazioni relative alla tracciabilita' devono essere aggiornate almeno ogni mese per i materiali ceduti ad altri fornitori o a persone professionalmente impegnate nella produzione dei vegetali. Per i materiali ceduti ad altre categorie e' possibile effettuare una registrazione cumulativa al termine della campagna di commercializzazione. Eventuali correzioni devono essere effettuate tenendo traccia di quanto scritto in precedenza.


Il fornitore la cui attivita' in questo campo si limita alla semplice distribuzione di materiali prodotti ed imballati al di fuori del suo stabilimento, deve garantire la tracciabilita' delle operazioni di acquisto, di vendita o di consegna di tali prodotti, da esibire su richiesta del Servizio fitosanitario regionale competente per territorio.


Art. 19

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Comma 1

Obblighi dei Servizi fitosanitari regionali competenti per territorio

Comma 2

Il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio effettua regolarmente, almeno una volta all'anno e comunque nel momento idoneo per la verifica della presenza degli organismi nocivi, la sorveglianza e il controllo dei fornitori e dei loro centri aziendali e dei campi di produzione al fine di verificare che siano osservate le prescrizioni previste dal presente decreto.


Il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio provvede affinche' i materiali siano oggetto, durante le fasi di produzione e di commercializzazione, di controlli ufficiali effettuati per sondaggio per verificare che sono state rispettate le prescrizioni e le condizioni fissate dal presente decreto.


Gli oneri per le attivita' di controllo di cui al presente articolo sono a carico dell'interessato secondo le tariffe di cui all'articolo 82.


Comma 3

Titolo IV - Certificazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto, delle piante da frutto e dei materiali di moltiplicazione delle piante ortive Capo I Certificazione dei materiali di categoria «Pre-Base»

Art. 20

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Comma 1

Disposizioni generali per la certificazione dei materiali di moltiplicazione e delle piante

Comma 2

I materiali di moltiplicazione e le piante da frutto, di cui al comma 1, sono prodotti nel rispetto anche dei requisiti relativi al sito di produzione, al luogo di produzione o alla zona di cui all'Allegato II, parte 4, al fine di limitare la presenza degli organismi nocivi regolamentati non da quarantena (ORNQ) elencati in tale Allegato per il genere o la specie in questione.


Durante la produzione dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto appartenenti ai generi e alle specie elencati nell'Allegato I, sezione A, i fornitori devono rispettare gli obblighi di cui all'articolo 17.


Durante la produzione e la commercializzazione, i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto appartenenti ai generi e alle specie elencati nell'Allegato I sono sottoposti a controlli ufficiali in conformita' all'articolo 54.


I materiali di moltiplicazione che soddisfano i requisiti di una determinata categoria sono tenuti distinti da materiali di altre categorie. Qualora materiali di categorie diverse non siano distinguibili, essi sono classificati come materiali della categoria di livello inferiore.


Tutti gli oneri derivanti dalle attivita' di certificazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto sono a carico del richiedente secondo le tariffe di cui all'articolo 82.


Art. 21

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Comma 1

Fase di conservazione per la premoltiplicazione e relativi centri

Comma 2

La conservazione e la certificazione dei materiali di categoria «Pre-Base» si attuano presso centri di conservazione per la premoltiplicazione (CCP) pubblici. Tale fase puo' avvenire anche presso organismi privati riconosciuti per l'alta professionalita' e le specifiche competenze in materia. Sia gli organismi pubblici che quelli privati devono essere riconosciuti idonei dal Servizio fitosanitario centrale, sentito il parere del Gruppo di lavoro permanente, e devono essere in possesso dei requisiti e delle autorizzazioni previste dalla normativa fitosanitaria vigente.


La conservazione per la premoltiplicazione e' organizzata per specie o gruppi di specie.


Gli organismi che intendono essere riconosciuti come CCP devono presentare richiesta al Servizio fitosanitario centrale per il tramite del Servizio fitosanitario regionale competente per territorio ed essere in possesso dei requisiti di cui all'Allegato III. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono stabilite le modalita' di presentazione della domanda di riconoscimento.


La rinuncia da parte di un organismo riconosciuto a svolgere le funzioni di CCP e' comunicata al Servizio fitosanitario centrale almeno sei mesi prima della cessazione delle attivita' di CCP. Il Servizio fitosanitario centrale, nel caso di varieta' di libera moltiplicazione, puo' provvedere all'individuazione di eventuali altri CCP a cui affidarle.


I CCP operano conformemente alle normative vigenti in materia fitosanitaria, alle disposizioni previste dal presente decreto e relativi allegati, nonche' ottemperare alle prescrizioni impartite dal Servizio fitosanitario regionale competente per territorio. Al Servizio fitosanitario regionale compete la verifica della corretta applicazione del presente decreto da parte dei CCP.


Gli oneri finanziari per la conservazione e produzione di materiale di moltiplicazione nei CCP sono a carico dei costitutori o dei loro aventi causa o dei vivaisti richiedenti.


Art. 23

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Comma 1

Requisiti per l'accettazione di una pianta madre di categoria «Pre-Base»

Comma 2

Per chiedere l'accettazione di una pianta come pianta madre di categoria «Pre-Base» il costitutore o suo avente causa presenta specifica richiesta al Servizio fitosanitario centrale secondo le modalita' stabilite dal decreto di cui all'articolo 21, comma 4.


Il Servizio fitosanitario centrale accetta una pianta come pianta madre di categoria «Pre-Base» se essa e' conforme agli articoli 27, 28, 29, 30 e 31, se la corrispondenza alla descrizione della sua varieta' e' stabilita conformemente ai commi 5, 7 e 8 del presente articolo. Tale accettazione avviene in base ad un controllo ufficiale nonche' ai risultati delle analisi, alle registrazioni e alle procedure a norma dell'articolo 54.


La pianta madre accettata e' posta in un sito di conservazione di cui all'articolo 21.


Laddove si applichi il comma 5, lettera b) o lettera c), la pianta madre di categoria «Pre-Base» e' accettata solo se e' disponibile una relazione, redatta da un qualsiasi organismo ufficiale responsabile nell'Unione o in un paese terzo, attestante che la rispettiva varieta' e' distinguibile, omogenea e stabile. In attesa di registrazione della varieta', la pianta madre in questione e i materiali prodotti a partire dalla stessa sono utilizzati solo per la produzione di materiali di categoria «Base» o «Certificato» e non sono commercializzati come materiali di categoria «Pre-Base», «Base» o «Certificato». Qualora la varieta' in attesa di registrazione non risulti idonea all'iscrizione al registro, tutto il materiale da essa ottenuto deve essere eliminato.


Qualora la determinazione della corrispondenza alla descrizione della varieta' sia possibile solo sulla scorta delle caratteristiche di una pianta in fruttificazione, l'osservazione dell'espressione delle caratteristiche della varieta' e' effettuata sui frutti di una pianta da frutto moltiplicata dalla pianta madre di «Pre-Base». Tali piante da frutto sono tenute separate dalle piante madri di «Pre-Base» e dai materiali di «Pre-Base». Le piante da frutto sono sottoposte a ispezioni visive nei periodi dell'anno piu' appropriati, tenendo conto delle condizioni climatiche e vegetative delle piante dei generi o delle specie in questione.


Tutti gli oneri derivanti dalle attivita' di controllo di cui al presente articolo sono a carico del richiedente secondo le tariffe di cui all'articolo 82.


Art. 24

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Comma 1

Requisiti per l'accettazione di un portinnesto
non appartenente a una varieta'


Per chiedere l'accettazione di un portinnesto non appartenente a una varieta' come pianta madre di categoria «Pre-Base» il costitutore o suo avente causa o, in assenza di questi, il soggetto che ne fa richiesta, presenta apposita domanda ai sensi dell'articolo 23, commi 1 e 2.


Il Servizio fitosanitario centrale accetta un portinnesto come pianta madre di categoria «Pre-Base» se esso e' corrispondente alla descrizione della sua specie e se e' conforme agli articoli 28, 29, 30 e 31. Tale accettazione avviene in base ad un controllo ufficiale nonche' ai risultati delle analisi, alle registrazioni e alle procedure utilizzate dal fornitore a norma dell'articolo 54.


La pianta madre accettata e' posta in un sito di conservazione di cui all'articolo 21.


Tutti gli oneri derivanti dalle attivita' di controllo di cui al presente articolo sono a carico del richiedente secondo le tariffe di cui all'articolo 82.


Art. 25

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Comma 1

Requisiti per la certificazione dei materiali di categoria «Pre-Base»

Comma 2

I materiali di moltiplicazione di una varieta' iscritta al Registro delle varieta', diversi dalle piante madri e dai portinnesti non appartenenti a una varieta', sono certificati ufficialmente come materiali di categoria «Pre-Base» presentando specifica richiesta al Servizio fitosanitario regionale competente per territorio secondo le modalita' stabilite dal decreto di cui all'articolo 21, comma 4.


Qualora una pianta madre di categoria «Pre-Base» o i materiali di categoria «Pre-Base» non soddisfino piu' i requisiti di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 31, il fornitore li rimuove dal sito che ospita le altre piante madri di categoria «Pre-Base» e gli altri materiali di categoria «Pre-Base». La pianta madre o i materiali cosi' rimossi possono essere utilizzati come materiali di categoria «Base», «Certificato» o materiali CAC, purche' soddisfino i requisiti stabiliti dal presente decreto per le rispettive categorie. Il fornitore non rimuove la pianta madre o tali materiali se adotta misure adeguate a garantire che la pianta madre o i materiali siano nuovamente conformi ai requisiti di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 31.


Art. 26

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Comma 1

Requisiti per la certificazione come materiali di categoria «Pre-Base» di portinnesti non appartenenti a una varieta'


Qualora un portinnesto che e' una pianta madre di categoria «Pre-Base» o un materiale di categoria «Pre-Base» non soddisfi piu' i requisiti di cui agli articoli 28, 29, 30 e 31 il fornitore lo rimuove dal sito che ospita le altre piante madri di categoria «Pre-Base» e gli altri materiali di categoria «Pre-Base». Il portinnesto cosi' rimosso puo' essere utilizzato come materiale di categoria «Base», «Certificato» o materiale CAC, purche' soddisfi i requisiti stabiliti dal presente decreto per le rispettive categorie.
Il fornitore non rimuove tale portainnesto se adotta misure adeguate per garantire che esso sia nuovamente conforme ai requisiti di cui agli articoli 28, 29, 30 e 31.


Art. 27

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Comma 1

Verifica della corrispondenza
alla descrizione della varieta'


Il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio verifica la corrispondenza delle piante madri di categoria «Pre-Base» e dei materiali di categoria «Pre-Base» alla descrizione della loro varieta', conformemente all'articolo 23, commi 4 e 5, secondo la varieta' in questione e il metodo di moltiplicazione utilizzato.


Il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio sottopone a verifica, dopo ogni rinnovo, le piante madri di categoria «Pre-Base» che ne derivano.


Tutti gli oneri derivanti dalle attivita' di controllo di cui al presente articolo sono a carico del richiedente secondo le tariffe di cui all'articolo 82.


Art. 28

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Comma 1

Requisiti relativi alla conservazione delle piante madri di categoria «Pre-Base» e dei materiali di categoria «Pre-Base»

Comma 2

I fornitori conservano le piante madri di categoria «Pre-Base» e i materiali di categoria «Pre-Base» in apposite strutture per i generi e le specie in questione, a prova di insetto e che garantiscono l'assenza di vettori aerei di infezioni e da ogni altra possibile fonte durante tutto il processo di produzione. Le candidate piante madri di categoria «Pre-Base» sono tenute in condizioni a prova di insetto e fisicamente isolate dalle piante madri di categoria «Pre-Base» nelle suddette strutture fino al completamento di tutte le analisi riguardanti la conformita' all'articolo 29, comma 1.


Le piante madri di categoria «Pre-Base» sono numerate progressivamente in modo stabile, in sito, al momento dell'introduzione.


Le piante madri di categoria «Pre-Base» e i materiali di categoria «Pre-Base» sono conservati in modo da garantire la loro identificazione univoca e la tracciabilita' durante tutto il processo di produzione.


Le piante madri di categoria «Pre-Base» e i materiali di categoria «Pre-Base» sono coltivati o prodotti, isolati dal terreno, in vasi contenenti un substrato colturale sterilizzato.


Le piante madri di categoria «Pre-Base» e i materiali di categoria «Pre-Base» possono essere conservati anche mediante crioconservazione.


Il periodo massimo di utilizzo di una pianta madre di categoria «Pre-Base» e' stabilito nell'Allegato II, parte 4.


Art. 29

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Comma 1

Requisiti fitosanitari per le candidate piante madri di categoria «Pre-Base» e per le piante madri di categoria «Pre-Base» prodotte mediante rinnovo

Comma 2

La candidata pianta madre di categoria «Pre-Base», all'atto dell'ispezione visiva, del campionamento e delle analisi, deve risultare esente dagli organismi nocivi elencati nell'Allegato II, parti 1 e 2, relativi al genere o alla specie in questione.
L'ispezione visiva, il campionamento e l'analisi sono effettuati dal Servizio fitosanitario regionale competente per territorio e si svolgono nel periodo dell'anno piu' appropriato, tenendo conto delle condizioni climatiche e vegetative della pianta nonche' della biologia degli organismi nocivi pertinenti per tale pianta. In caso di dubbi sulla presenza di detti organismi nocivi, il campionamento e l'analisi possono essere effettuati anche in un qualsiasi momento dell'anno.


Per il campionamento e l'analisi di cui al comma 1 si applicano i protocolli dell'Organizzazione europea e mediterranea per la protezione delle piante (EPPO) o altri protocolli riconosciuti a livello internazionale. Se tali protocolli, per l'organismo nocivo in esame, non sono disponibili, il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio applica i protocolli validati scientificamente a livello nazionale.


Il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio invia i campioni ai laboratori di cui all'articolo 55, comma 1. Al fine dell'esecuzione dell'analisi di virus, viroidi, nonche' delle malattie cagionate da agenti virus-simili nonche' per i fitoplasmi, e' adottato il metodo del saggio biologico su piante indicatrici.
Altri metodi di analisi possono essere applicati nel caso in cui il Servizio fitosanitario nazionale ritenga, sulla scorta di prove scientifiche oggetto di valutazione inter pares, che essi forniscano risultati altrettanto affidabili quanto il saggio biologico su piante indicatrici.


In deroga al comma 1, laddove una candidata pianta madre di categoria «Pre-Base» sia un semenzale, l'ispezione visiva, il campionamento e l'analisi sono richiesti solo in relazione ai virus, ai viroidi o alle malattie da agenti virus-simili trasmessi dal polline ed elencati nell'Allegato II, parte 1, per quanto concerne il genere o la specie in questione, purche' un'ispezione ufficiale abbia confermato che il semenzale e' stato ottenuto a partire da un seme prodotto da una pianta esente dai sintomi causati da tali virus, viroidi e malattie da agenti virus-simili e che tale semenzale e' stato conservato in conformita' all'articolo 28, commi 1 e 2.


I commi 1 e 2 si applicano anche ad una pianta madre di categoria «Pre-Base» prodotta mediante rinnovo. Una pianta madre di categoria «Pre-Base» prodotta mediante rinnovo deve essere esente dai virus e dai viroidi elencati nell'Allegato II, parte 2, per quanto riguarda il genere o la specie in questione. All'atto dell'ispezione visiva nelle strutture e nei lotti, nonche' del campionamento e analisi, tale pianta madre di categoria «Pre-Base» deve risultare esente da detti virus e viroidi. L'ispezione visiva, il campionamento e l'analisi sono effettuati dal Servizio fitosanitario regionale competente per territorio o dal fornitore registrato.


Tutti gli oneri derivanti dalle attivita' di controllo di cui al presente articolo sono a carico del richiedente secondo le tariffe di cui all'articolo 82.


Art. 30

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Comma 1

Requisiti fitosanitari per le piante madri di «Pre-Base» e per i materiali di «Pre-Base»

Comma 2

All'atto dell'ispezione visiva nelle strutture, una pianta madre di «Pre-Base» o i materiali di «Pre-Base» devono risultare esenti dagli organismi nocivi regolamentati non da quarantena (ORNQ), elencati nell'Allegato II, parti 1 e 2, e conformi ai requisiti di cui all'Allegato II, parte 4, per quanto riguarda il genere o la specie in questione. Tale ispezione visiva e' effettuata dal Servizio fitosanitario regionale competente per territorio.


Il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio, e se del caso il fornitore, effettua il campionamento e l'analisi della pianta madre di «Pre-Base» o dei materiali di «Pre-Base» per rilevare la presenza degli ORNQ elencati nell'Allegato II, parte 2, e conformi ai requisiti di cui all'Allegato II, parte 4, per quanto riguarda il genere o la specie in questione e la categoria.


In caso di dubbi per quanto riguarda la presenza degli ORNQ elencati nell'Allegato II, parte 1, il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio effettua il campionamento e l'analisi della pianta madre di «Pre-Base» o dei materiali di «Pre-Base» in questione.


Per quanto riguarda il campionamento e l'analisi, di cui al comma 1, si applicano i protocolli dell'Organizzazione europea e mediterranea per la protezione delle piante (EPPO) o altri protocolli riconosciuti a livello internazionale. Se tali protocolli, per l'organismo nocivo in esame, non sono disponibili, il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio applica i protocolli validati scientificamente a livello nazionale. In tal caso lo Stato, su richiesta, mette a disposizione degli altri Stati membri e della Commissione i summenzionati protocolli.


Il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio, e se del caso il fornitore, presenta i campioni ai laboratori ufficialmente accettati dal Servizio fitosanitario nazionale.


In caso di risultato positivo a un'analisi per rilevare la presenza di uno qualsiasi degli ORNQ elencati nell'Allegato II, parti 1 e 2, per quanto riguarda il genere o la specie in questione, il fornitore registrato rimuove la pianta madre di «Pre-Base» o i materiali di «Pre-Base» infestati o infetti dal sito che ospita le altre piante madri di «Pre-Base» e gli altri materiali di «Pre-Base» conformemente all'articolo 25, comma 5, o all'articolo 26, comma 2, o adotta adeguate misure conformemente all'Allegato II, parte 4.


Le misure volte a garantire il rispetto dei requisiti di cui al comma 1 figurano nell'Allegato II, parte 4, per quanto riguarda il genere o la specie in questione e la categoria.


((


))


Art. 31

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Comma 1

Requisiti relativi alle alterazioni
che possono compromettere la qualita'


In base all'ispezione visiva le piante madri di categoria «Pre-Base» e i materiali di categoria «Pre-Base» devono risultare privi di alterazioni. L'ispezione visiva e' effettuata dal Servizio fitosanitario regionale competente per territorio. Le lesioni, le decolorazioni, la presenza di callo e tumori o i disseccamenti sono considerate alterazioni se compromettono la qualita' e l'utilita' dei materiali di moltiplicazione.


Tutti gli oneri derivanti dalle attivita' di controllo di cui al presente articolo sono a carico del richiedente secondo le tariffe di cui all'articolo 82.


Art. 32

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Comma 1

Requisiti relativi alla moltiplicazione, al rinnovo e alla propagazione delle piante madri di categoria «Pre-Base»

Comma 2

Il fornitore puo' moltiplicare o rinnovare una pianta madre di categoria «Pre-Base» accettata conformemente all'articolo 23.


Il fornitore puo' propagare una pianta madre di categoria «Pre-Base» per produrre materiali di categoria «Pre-Base».


La moltiplicazione, il rinnovo e la propagazione delle piante madri di categoria «Pre-Base» si svolgono conformemente ai protocolli di cui al comma 4.


Al fine della moltiplicazione, del rinnovo e della propagazione delle piante madri di categoria «Pre-Base» si applicano i relativi protocolli EPPO o altri protocolli riconosciuti a livello internazionale. Se tali protocolli, per l'organismo nocivo in esame, non sono disponibili, il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio applica i protocolli validati scientificamente a livello nazionale.


Il fornitore puo' rinnovare la pianta madre di categoria «Pre-Base» solo prima della fine del periodo di cui all'Allegato II, parte 4, per quanto riguarda il genere o la specie in questione.


Art. 33

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Comma 1

Requisiti relativi alla moltiplicazione, al rinnovo e alla propagazione mediante micropropagazione delle piante madri di categoria «Pre-Base»

Comma 2

La moltiplicazione, il rinnovo e la propagazione mediante micropropagazione delle piante madri di categoria «Pre-Base» per la produzione di altre piante madri di categoria «Pre-Base» o di materiali di categoria «Pre-Base» avvengono conformemente ai protocolli di cui al comma 2.


Al fine della micropropagazione delle piante madri di categoria «Pre-Base» e dei materiali di categoria «Pre-Base» si applicano i relativi protocolli EPPO o altri protocolli riconosciuti a livello internazionale. Se tali protocolli, per l'organismo nocivo in esame, non sono disponibili, il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio verifica l'applicazione dei protocolli validati scientificamente a livello nazionale.


Comma 3

Capo II - Certificazione dei materiali di categoria «Base»

Art. 34

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Comma 1

Fase di premoltiplicazione e relativi centri

Comma 2

La conservazione delle piante madri di categoria «Base» e la certificazione di materiali di categoria «Base» si attuano presso centri di premoltiplicazione (CP) pubblici o privati riconosciuti idonei dal Servizio fitosanitario centrale, sentito il parere del Gruppo di lavoro permanente, ed in possesso dei requisiti e delle autorizzazioni previste dalla normativa fitosanitaria vigente.


Il numero e la dislocazione dei CP devono essere strettamente funzionali alla necessita' di premoltiplicazione dei materiali di categoria «Base».


In deroga al comma 3, il Servizio fitosanitario centrale, sentito il parere del Gruppo di lavoro permanente, in casi di necessita', puo' autorizzare i CP a coltivare in pieno campo piante e materiali di categoria «Base», fatte salve le condizioni di cui all'Allegato II, parte 4, per il genere e la specie in questione.


La premoltiplicazione e' organizzata per specie o gruppi di specie.


Gli organismi che intendono essere riconosciuti come CP devono avanzare richiesta al Servizio fitosanitario centrale secondo le modalita' stabilite dal decreto di cui all'articolo 21, comma 4.


Nello svolgimento delle attivita' di cui al comma 3 gli organismi che intendono essere riconosciuti come CP devono essere in possesso dei requisiti di cui all'Allegato III.


I CP devono operare conformemente alle normative vigenti in materia fitosanitaria, alle disposizioni previste dal presente decreto e relativi allegati, nonche' ottemperare alle prescrizioni impartite dal Servizio fitosanitario regionale competente per territorio. Al Servizio fitosanitario regionale compete la verifica della corretta applicazione del presente decreto da parte dei CP.


Gli oneri finanziari per la conservazione e produzione di materiale di moltiplicazione nei CP sono a carico del costitutore o dei suoi aventi causa o dei vivaisti richiedenti.


Art. 36

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Comma 1

Requisiti per la certificazione dei materiali di categoria «Base»

Comma 2

I materiali di moltiplicazione di categoria «Base» e i portinnesti non appartenenti a una varieta' sono certificati ufficialmente come materiali di categoria «Base», presentando specifica richiesta al Servizio fitosanitario regionale secondo le modalita' stabilite dal decreto di cui all'articolo 21, comma 4.


I materiali di moltiplicazione soddisfano i requisiti di cui agli articoli 27, 28 e 31.


Un portinnesto non appartenente a una varieta' e' certificato ufficialmente come materiale di categoria «Base», presentando specifica richiesta, come disposto ai commi 1 e 2, se e' corrispondente alla descrizione della sua specie e se soddisfa i requisiti di cui all'articolo 28, commi 2 e 6, e i requisiti supplementari di cui agli articoli 31, 37, 38, 39 e 40.


Ai fini del presente Capo, ogni riferimento alle piante madri di categoria «Pre-Base» nelle disposizioni di cui ((ai commi 4 e 6)) va inteso come riferimento alle piante madri di categoria «Base» e ogni riferimento ai materiali di categoria «Pre-Base» va inteso come riferimento ai materiali di categoria «Base».


Qualora una pianta madre di categoria «Base» o i materiali di categoria «Base» non soddisfino piu' i requisiti di cui agli articoli 27, 28, commi 2 e 6, 31, 37 e 38, in osservanza del Regolamento (UE) 2016/2031, il fornitore li rimuove dal sito che ospita le altre piante madri di categoria «Base» e gli altri materiali di categoria «Base». La pianta madre o i materiali cosi' rimossi possono essere utilizzati come materiali di categoria «Certificato» o materiali CAC, purche' soddisfino i requisiti stabiliti dal presente decreto per le rispettive categorie. Il fornitore non rimuove tale pianta madre o tali materiali se adotta misure adeguate a garantire che tale pianta madre o tali materiali siano nuovamente conformi ai requisiti di cui agli articoli 27, 28, commi 2 e 6, 31, 37 e 38.


Qualora un portinnesto non appartenente a una varieta' sia una pianta madre di categoria «Base» o un materiale di categoria «Base» che non soddisfa piu' i requisiti di cui all'articolo 28, commi 2 e 6, e agli articoli 31, 37 e 38, il fornitore lo rimuove dal sito che ospita le altre piante madri di categoria «Base» e gli altri materiali di categoria «Base». Il portinnesto cosi' rimosso puo' essere utilizzato come materiale di categoria «Certificato» o materiale CAC, purche' soddisfi i requisiti stabiliti dal presente decreto per quanto riguarda le rispettive categorie. Il fornitore non rimuove tale portainnesto se adotta misure adeguate a garantire che esso sia nuovamente conforme ai requisiti di cui agli articoli 28, commi 2 e 6, 31, 37 e 38.


Art. 37

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Comma 1

Requisiti fitosanitari per le piante madri di «Base» e per i materiali di «Base»

Comma 2

All'atto dell'ispezione visiva nelle strutture, nei campi e nei lotti, una pianta madre di «Base» o i materiali di «Base» risultano esenti dagli ORNQ, elencati nell'Allegato II, parti 1 e 2, e in conformita' ai requisiti di cui all'Allegato II, parte 4, per quanto riguarda il genere o la specie in questione. Tale ispezione visiva e' effettuata dal Servizio fitosanitario regionale competente per territorio.


Il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio, e se del caso il fornitore, effettua il campionamento e l'analisi della pianta madre di «Base» o dei materiali di «Base» per rilevare la presenza degli ORNQ elencati nell'Allegato II, e ((in conformita' ai requisiti di cui al medesimo Allegato)), per quanto riguarda il genere o la specie in questione e la categoria.


In caso di dubbi per quanto riguarda la presenza degli ORNQ elencati nell'Allegato II, parte 1, il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio effettua il campionamento e l'analisi della pianta madre di «Base» o dei materiali di «Base» in questione.


Per quanto riguarda il campionamento e l'analisi, di cui al comma 1, si applicano i protocolli dell'Organizzazione europea e mediterranea per la protezione delle piante (EPPO) o altri protocolli riconosciuti a livello internazionale. Se tali protocolli, per l'organismo nocivo in esame, non sono disponibili, il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio applica i protocolli validati scientificamente a livello nazionale. In tal caso lo Stato, su richiesta, mette a disposizione degli altri Stati membri e della Commissione i summenzionati protocolli.


Il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio, e se del caso il fornitore, presenta i campioni ai laboratori ufficialmente riconosciuti dal Servizio fitosanitario nazionale.


In caso di risultato positivo a un'analisi per rilevare la presenza di uno qualsiasi degli ORNQ elencati nell'Allegato II, parte 1 e 2, per quanto riguarda il genere o la specie in questione, il fornitore registrato rimuove la pianta madre di «Base» o i materiali di «Base» infestati o infetti dal sito che ospita le altre piante madri di «Base» e gli altri materiali di «Base» conformemente all'articolo 36, commi 9 o 10, o adotta adeguate misure conformemente all'Allegato II, parte 4.


Le misure volte a garantire il rispetto dei requisiti di cui al comma 1 figurano nell'Allegato II, parte 4, per quanto riguarda il genere o la specie in questione e la categoria.


((


))


Tutti gli oneri derivanti dalle attivita' di controllo di cui al presente articolo sono a carico del richiedente secondo le tariffe di cui all'articolo 82.


Art. 38

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Comma 1

Requisiti relativi al terreno per le piante madri di «Base» e per i materiali di «Base»

Comma 2

Le piante madri di categoria «Base» e i materiali di categoria «Base» possono essere coltivati solo in un terreno esente dagli organismi nocivi, vettori di virus, elencati nell'Allegato II, parte 3, per il genere o la specie in questione. L'assenza di tali organismi nocivi e' stabilita mediante campionamento e analisi effettuati dal Servizio fitosanitario regionale competente per territorio o dal fornitore registrato, prima dei lavori preparatori per la messa a dimora della pianta madre di categoria «Base» in questione e sono ripetuti durante lo sviluppo della pianta, qualora si sospetti la presenza dei suddetti organismi nocivi. Il campionamento e l'analisi sono effettuati tenendo conto delle condizioni climatiche e della biologia degli organismi nocivi elencati nell'Allegato II, e purche' tali organismi nocivi siano pertinenti per le piante madri di categoria «Base» o per i materiali di categoria «Base» in questione.


Il campionamento e l'analisi non sono effettuati qualora piante ospiti degli organismi nocivi, vettori di virus, elencati nell'Allegato II, per il genere o la specie in questione, non siano state coltivate nel terreno di produzione per un periodo di almeno cinque anni e qualora non sussistano dubbi per quanto riguarda l'assenza in tale terreno degli organismi nocivi pertinenti. Il campionamento e l'analisi non sono effettuati quando il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio conclude, in base ad un'ispezione ufficiale, che il terreno e' esente dagli organismi nocivi elencati nell'Allegato II, per il genere o la specie in questione, e che ospitano virus che colpiscono tale genere o specie.


Al fine del campionamento e dell'analisi di cui al comma 1, si applicano i protocolli dell'Organizzazione europea e mediterranea per la protezione delle piante (EPPO) o altri protocolli riconosciuti a livello internazionale. Se tali protocolli, per l'organismo nocivo in esame, non sono disponibili, i Servizi fitosanitari regionali applicano i protocolli validati scientificamente a livello nazionale.


Art. 39

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Comma 1

Requisiti relativi alla conservazione delle piante madri e dei materiali di categoria «Base»

Comma 2

Il fornitore conserva le piante madri di categoria «Base» e i materiali di categoria «Base» in apposite strutture per i generi e le specie in questione, a prova di insetto e che garantiscono l'assenza di vettori aerei di infezioni e da ogni altra possibile fonte durante tutto il processo di produzione oppure in campi isolati da potenziali fonti di infezione da vettori aerei, contatto tra radici, infezioni incrociate dovute a macchinari, innestatoi e da ogni altra possibile fonte.


La distanza di isolamento dei campi di cui al comma 1 e' stabilita nell'Allegato II, parte 4.


Le piante madri di categoria «Base» sono numerate progressivamente in modo stabile, in sito, al momento dell'introduzione.


Le piante madri di categoria «Base» e i materiali di categoria «Base» sono conservati in modo da garantire la loro identificazione univoca e la tracciabilita' durante tutto il processo di produzione.


Art. 40

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Comma 1

Requisiti relativi alla moltiplicazione e alla propagazione delle piante madri di categoria «Base»

Comma 2

Il fornitore registrato moltiplica le piante madri di «Base», coltivate a partire da materiali di «Pre-Base» ai sensi dell'articolo 36, comma 4, lettera a), in una serie di generazioni per ottenere il numero necessario di piante madri di «Base». Le piante madri di «Base» sono moltiplicate conformemente all'articolo 32 o sono moltiplicate mediante micropropagazione conformemente all'articolo 33. Il numero massimo consentito di generazioni o di subculture nel caso di micropropagazione e la durata di vita massima consentita delle piante madri di «Base» corrispondono a quelli stabiliti nell'((Allegato II)) per i generi o le specie pertinenti.


Laddove siano consentite generazioni multiple di piante madri di categoria «Base», ciascuna generazione diversa dalla prima puo' derivare da qualsiasi generazione precedente.


I materiali di moltiplicazione di generazioni diverse sono tenuti separati.


Comma 3

Capo III - Certificazione dei materiali di categoria «Certificato»

Art. 41

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Comma 1

Fase di moltiplicazione

Comma 2

La produzione e la certificazione di materiale di categoria «Certificato», si attuano in campi di piante madri, in laboratori di micropropagazione e in vivai sotto la responsabilita' di vivaisti singoli o associati. I campi di piante madri, i laboratori di micropropagazione ed i vivai, sono riconosciuti dai Servizi fitosanitari regionali se soddisfano i requisiti previsti dai protocolli dell'Organizzazione europea e mediterranea per la protezione delle piante (EPPO) o altri protocolli riconosciuti a livello internazionale. Se tali protocolli, per l'organismo nocivo in esame, non sono disponibili, il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio applica i protocolli validati scientificamente a livello nazionale.


La moltiplicazione e' organizzata per specie o gruppi di specie.


Le domande per ottenere il riconoscimento di centro di moltiplicazione e le domande per ottenere la certificazione genetico-sanitaria del materiale vivaistico prodotto devono essere presentate al Servizio fitosanitario regionale competente per territorio secondo le modalita' stabilite dal decreto di cui all'articolo 21, comma 4.


I CM e le aziende vivaistiche devono operare conformemente alle normative vigenti in materia fitosanitaria, alle disposizioni previste dal presente decreto e dai relativi allegati, nonche' ottemperare alle prescrizioni impartite dal Servizio fitosanitario regionale competente per territorio. Al Servizio fitosanitario regionale compete la verifica della corretta applicazione del presente decreto da parte dei CM e delle aziende vivaistiche.


Art. 42

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Comma 1

Requisiti per la certificazione dei materiali di categoria «Certificato»

Comma 2

I materiali di moltiplicazione e le piante da frutto sono certificati ufficialmente come materiali di categoria «Certificato» dietro specifica domanda dell'interessato al Servizio fitosanitario regionale competente per territorio secondo le modalita' stabilite dal decreto di cui all'articolo 21, comma 4.


Un portinnesto non appartenente a una varieta' e' certificato ufficialmente come materiale di categoria «Certificato», presentando specifica domanda, come disposto ai commi 1 e 2, se e' corrispondente alla descrizione della sua specie e se soddisfa i requisiti di cui all'articolo 28, comma 6, e i requisiti supplementari di cui agli articoli 31, 43 e 44.


Ai fini del presente Capo, ogni riferimento alle piante madri di categoria «Pre-Base» nelle disposizioni di cui ai commi 6 e 8 va inteso come riferimento alle piante madri certificate e ogni riferimento ai materiali di categoria «Pre-Base» va inteso come riferimento ai materiali di categoria «Certificato».


Qualora una pianta madre di categoria «Certificato» o i materiali di categoria «Certificato» non soddisfino piu' i requisiti di cui all'articolo 27 e 28, comma 6, e agli articoli 31, 43 e 44, il fornitore, in osservanza del Regolamento (UE) 2016/2031, li rimuove dal sito che ospita le altre piante madri e gli altri materiali di categoria «Certificato». La pianta madre o i materiali cosi' rimossi possono essere utilizzati come materiali CAC, purche' soddisfino i relativi requisiti. Il fornitore non rimuove tale pianta madre o tali materiali se adotta misure adeguate a garantire che tale pianta madre o tali materiali sono nuovamente conformi ai requisiti di cui all'articolo 27 e 28, comma 6, e agli articoli 31, 43 e 44.


Qualora un portinnesto non appartenente a una varieta' sia una pianta madre di categoria «Certificato» o un materiale di categoria «Certificato» che non soddisfa piu' i requisiti di cui all'articolo 28, comma 6, e agli articoli 31, 43 e 44, il fornitore, in osservanza del regolamento (UE) 2016/2031, lo rimuove dal sito che ospita le altre piante madri di categoria «Certificato» e gli altri materiali di categoria «Certificato». La pianta madre o i materiali cosi' rimossi possono essere utilizzati come materiali CAC, purche' soddisfino i relativi requisiti. Il fornitore non rimuove tale portainnesto se adotta misure adeguate a garantire che esso e' nuovamente conforme ai requisiti di cui all'articolo 28, comma 6, e agli articoli 31, 43 e 44.


Art. 43

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Comma 1

Requisiti fitosanitari per le piante madri certificate
per i materiali certificati


All'atto dell'ispezione visiva nelle strutture, nei campi e nei lotti, una pianta madre certificata o i materiali certificati devono risultare esenti dagli ORNQ, elencati nell'Allegato II, parte 1 e 2, e in conformita' ai requisiti di cui all'Allegato II, parte 4, per quanto riguarda il genere o la specie in questione. Tale ispezione visiva e' effettuata dal Servizio fitosanitario regionale competente per territorio e, se del caso, dal fornitore registrato.


Il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio e, se del caso, il fornitore registrato effettuano il campionamento e l'analisi della pianta madre certificata o dei materiali certificati per rilevare la presenza degli ORNQ elencati nell'Allegato II, parte 2, e in conformita' ai requisiti di cui all'Allegato II, parte 4, per quanto riguarda il genere o la specie in questione e la categoria.


In caso di dubbi per quanto riguarda la presenza degli ORNQ elencati nell'Allegato II, parte 1, il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio e, se del caso, il fornitore registrato effettuano il campionamento e l'analisi della pianta madre certificata o dei materiali certificati in questione.


Per quanto riguarda il campionamento e l'analisi, di cui al comma 3, si applicano i protocolli dell'Organizzazione europea e mediterranea per la protezione delle piante (EPPO) o altri protocolli riconosciuti a livello internazionale. Se tali protocolli, per l'organismo nocivo in esame, non sono disponibili, il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio applica i protocolli validati scientificamente a livello nazionale.


Il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio e, se del caso, il fornitore registrato presentano campioni ai laboratori ufficialmente accettati dal Servizio fitosanitario nazionale.


In caso di risultato positivo a un'analisi per uno qualsiasi degli ORNQ elencati negli allegati I e II, per quanto riguarda il genere o la specie in questione, il fornitore registrato rimuove la pianta madre certificata o i materiali certificati infestati dal sito che ospita le altre piante madri certificate e gli altri materiali certificati conformemente all'articolo 42, commi 10 o 11, o adotta adeguate misure conformemente all'Allegato II, parte 4.


Le misure volte a garantire il rispetto dei requisiti di cui al comma 1 figurano nell'Allegato II, parte 4, per quanto riguarda il genere o la specie in questione e la categoria.


((


))


Tutti gli oneri derivanti dalle attivita' di controllo di cui al presente articolo sono a carico del richiedente secondo le tariffe di cui all'articolo 82.


Art. 44

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Comma 1

Requisiti relativi al terreno per le piante madri
certificate e per i materiali certificati


Le piante madri di categoria «Certificato» possono essere coltivate solo in un terreno esente dagli organismi nocivi, vettori di virus, elencati nell'Allegato II, parte 3, per il genere o la specie in questione. L'assenza di tali organismi nocivi che ospitano virus e' stabilita dal campionamento e dall'analisi. Il campionamento e' effettuato dal Servizio fitosanitario regionale competente per territorio o dal fornitore registrato. Il campionamento e l'analisi sono effettuati prima dei lavori preparatori per la messa a dimora della pianta madre di categoria «Certificato» e sono ripetuti durante lo sviluppo della pianta qualora si sospetti la presenza degli organismi nocivi di cui al presente comma. Il campionamento e l'analisi sono effettuati tenendo conto delle condizioni climatiche e della biologia degli organismi nocivi elencati nell'Allegato II e laddove tali organismi nocivi siano pertinenti per le piante madri di categoria «Certificato» o per il materiale di categoria «Certificato».


Il campionamento e l'analisi non sono effettuati qualora piante ospiti degli organismi nocivi, vettori di virus, elencati nell'Allegato II, per il genere o la specie, non siano state coltivate nel terreno di produzione per un periodo di almeno cinque anni e qualora non sussistano dubbi per quanto riguarda l'assenza in tale terreno degli organismi nocivi pertinenti. Il campionamento e l'analisi non sono effettuati quando il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio conclude, in base ad un'ispezione ufficiale, che il terreno e' esente dagli organismi nocivi elencati nell'Allegato II, per il genere o la specie in questione, e che ospitano virus che colpiscono tale genere o specie. Il campionamento e l'analisi non sono effettuati nel caso delle piante da frutto di categoria «Certificato».


Ai fini del campionamento e dell'analisi di cui al comma 1, si applicano i protocolli dell'Organizzazione europea e mediterranea per la protezione delle piante (EPPO) o altri protocolli riconosciuti a livello internazionale. Se tali protocolli, per l'organismo nocivo in esame, non sono disponibili, i Servizi fitosanitari regionali applicano i protocolli validati scientificamente a livello nazionale.


Art. 45

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Comma 1

Controlli ai fini della certificazione dei materiali
di varieta' in attesa di registrazione


Una varieta' in attesa di registrazione e' sottoposta ai controlli ai fini della certificazione come materiale di categoria «Base» o materiale di categoria «Certificato», prodotto a partire da piante madri di categoria «Pre-Base».


Il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio provvede al rilascio dell'autorizzazione alla stampa e apposizione delle prescritte etichette solo dopo l'iscrizione della varieta' al relativo Registro nazionale e a condizione che i controlli di cui al comma 1 siano risultati positivi.


Gli oneri derivanti dalle attivita' di controllo di cui al presente articolo sono a carico del richiedente secondo le tariffe di cui all'articolo 82.


Comma 2

Capo IV - Requisiti per i materiali CAC

Art. 47

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Comma 1

Condizioni per i materiali CAC diversi dai portinnesti
non appartenenti a una varieta'


Le azioni necessarie per conformarsi al comma 1 sono effettuate dal fornitore.


Art. 48

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Comma 1

Condizioni per i materiali CAC nel caso dei portinnesti
non appartenenti a una varieta'


Le azioni necessarie per conformarsi al comma 1 sono effettuate dal fornitore.


Art. 49

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Comma 1

Corrispondenza alla descrizione della varieta'


La corrispondenza dei materiali CAC alla descrizione della loro varieta' e' verificata, in autocontrollo o dai servizi fitosanitari, periodicamente mediante l'osservazione dell'espressione delle caratteristiche della varieta' nei materiali CAC in questione.


Art. 50

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Comma 1

Requisiti fitosanitari per i materiali CAC

Comma 2

All'atto dell'ispezione visiva, effettuata dal fornitore registrato nelle strutture, nei campi e nei lotti nella fase di produzione, i materiali CAC devono risultare esenti dagli organismi nocivi elencati nell'Allegato II, parti 1 e 2, per quanto riguarda il genere o la specie in questione, se non diversamente indicato nell'Allegato II, parte 4.


Il fornitore registrato effettua il campionamento e l'analisi della fonte identificata del materiale o dei materiali CAC per rilevare la presenza degli ORNQ elencati nell'Allegato II, parte 2, e in conformita' ai requisiti di cui all'Allegato II, parte 4, per quanto riguarda il genere o la specie in questione e la categoria.


In caso di dubbi per quanto riguarda la presenza degli ORNQ elencati nell'Allegato II, parte 1, il fornitore registrato effettua il campionamento e l'analisi della fonte identificata del materiale o dei materiali CAC in questione.


I materiali di moltiplicazione CAC e le piante da frutto CAC in lotti, dopo la fase di produzione, sono commercializzati solo se all'atto dell'ispezione visiva effettuata dal fornitore registrato risultano esenti da indizi o sintomi degli organismi nocivi elencati nell'Allegato II, parti 1 e 2.


Il fornitore registrato adotta le misure volte a garantire il rispetto dei requisiti di cui al comma 1 conformemente all'Allegato II, parte 4, per quanto riguarda il genere o la specie in questione e la categoria.


((


))


Art. 51

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Comma 1

Requisiti relativi alle alterazioni

Comma 2

I materiali CAC devono essere privi di alterazioni all'atto dell'ispezione visiva.


Ai fini di quanto previsto dal comma 1, costituiscono alterazioni le lesioni, le decolorazioni, la presenza di callo e di tumori o i disseccamenti che compromettono la qualita' e l'utilita' dei materiali di moltiplicazione.


Comma 3

Capo V - Requisiti dei materiali di moltiplicazione delle piante ortive

Art. 52

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Comma 1

Requisiti fenologici dei materiali

Comma 2

Il materiale commercializzato deve avere vigore e dimensioni soddisfacenti ed essere idoneo all'impiego come piantina ortiva o come materiale di moltiplicazione di piante ortive. Deve inoltre essere garantito un adeguato equilibrio tra le radici gli steli e le foglie.


Art. 53

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Comma 1

Requisiti fitosanitari delle piantine e dei materiali di moltiplicazione di piante ortive

Comma 2

Nel luogo di produzione le piantine e i materiali di moltiplicazione di piante ortive devono risultare, almeno a un'ispezione visiva, praticamente esenti da tutti gli organismi nocivi elencati nell'Allegato II, Parte 6, per quanto riguarda le piantine e i materiali di moltiplicazione pertinenti.


La presenza di organismi nocivi regolamentati non da quarantena (ORNQ) sulle piantine e sui materiali di moltiplicazione di piante ortive che sono commercializzati non deve superare, almeno a un'ispezione visiva, le rispettive soglie stabilite nell'Allegato II, Parte 6.


Le piantine e i materiali di moltiplicazione di piante ortive devono risultare, all'ispezione visiva, esenti da organismi nocivi, diversi dagli organismi nocivi elencati nell'Allegato II, Parte 6, per quanto riguarda le piantine e i materiali di moltiplicazione pertinenti, che riducano il valore di utilizzazione e la qualita' delle piantine e dei materiali di moltiplicazione di piante ortive.


Le piantine e i materiali di moltiplicazione di piante ortive devono soddisfare inoltre i requisiti relativi agli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione, agli organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette e agli organismi nocivi regolamentati non da quarantena previsti nel regolamento (UE) 2016/2031 e negli atti di esecuzione adottati a norma dello stesso, comprese le misure adottate a norma dell'articolo 30, paragrafo 1, di tale regolamento.


Comma 3

Titolo V - Controlli ufficiali

Art. 54

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Comma 1

Controlli Ufficiali

Comma 2

Il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio effettua controlli ufficiali nei centri aziendali e nei campi di produzione dei fornitori, sui materiali di moltiplicazione di fruttiferi, piante da frutto, piantine di piante ortive e materiali di moltiplicazione di piante ortive, durante le fasi di produzione e di commercializzazione, al fine di accertare che siano state rispettate le prescrizioni e le condizioni fissate dal presente decreto.


I controlli ufficiali di cui al comma 1 consistono in ispezioni visive e, se del caso, nel campionamento e nell'analisi.


Il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio conserva le registrazioni dei risultati e delle date in relazione a tutte le ispezioni in campo e al campionamento e all'analisi da esso effettuati.


Qualora, in occasione della sorveglianza e dei controlli di cui al comma 1 o di altri tipi di verifiche, si constati che i materiali non sono conformi alle prescrizioni previste dal presente decreto, il Servizio fitosanitario regionale competente adotta tutte le misure necessarie per assicurare la loro conformita' alle prescrizioni precitate, oppure, se cio' non e' possibile, ne vieta la commercializzazione nell'Unione europea.


Le misure adottate a norma del comma 5 sono revocate quando e' accertato che i materiali destinati alla commercializzazione da parte del fornitore sono conformi alle prescrizioni e alle condizioni previste dal presente decreto.


Gli oneri derivanti dalle attivita' di controllo di cui al presente articolo sono a carico del richiedente secondo le tariffe di cui all'articolo 82.


Art. 55

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Comma 1

Laboratori di analisi

Comma 2

Le analisi ufficiali su campioni prelevati nell'ambito di controlli ufficiali sono effettuate dai laboratori ufficiali designati dai Servizi fitosanitari regionali in applicazione al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017.


Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalita' per il riconoscimento, da parte del Servizio fitosanitario nazionale, di ulteriori laboratori per l'autocontrollo idonei all'effettuazione di analisi diverse da quelle di cui al comma 1, i cui oneri sono a carico degli operatori interessati.


Comma 3

Titolo VI - Commercializzazione, etichettatura ed imballaggio Capo I Commercializzazione, etichettatura ed imballaggio dei materiali di moltiplicazione dei fruttiferi e delle piante da frutto

Art. 56

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Comma 1

Condizioni generali per la commercializzazione

Comma 2

I materiali per la moltiplicazione delle piante da frutto e le piante da frutto dei generi e delle specie di cui all'allegato I sono commercializzati unicamente se la varieta' a cui appartengono e' iscritta al Registro delle varieta' di cui all'articolo 6 o equivalente registro di uno Stato membro.


Qualora i prodotti ottenuti da piante da frutto o materiali di moltiplicazione siano destinati ad essere utilizzati in qualita' di alimenti o in alimenti rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1829/2003 o in qualita' di mangime o in un mangime rientrante nell'ambito di applicazione dell'articolo 15 dello stesso regolamento (CE) n. 1829/2003, il materiale di moltiplicazione e le piante da frutto interessati sono commercializzati solo se l'alimento o il mangime derivati da tale materiale sono stati autorizzati a norma del suddetto regolamento.


Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalita' per l'applicazione della deroga ((di cui al comma 4)).


Art. 57

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Comma 1

Norme generali in materia di etichettatura, chiusura e imballaggio

Comma 2

I materiali di moltiplicazione delle piante da frutto, ufficialmente certificati come materiali di categoria «Pre-Base», «Base» o «Certificato» e le piante da frutto destinate alla produzione di frutti, ufficialmente certificate come materiali di categoria «Certificato», sono commercializzati solo se sono conformi alle prescrizioni in materia di etichettatura, chiusura e imballaggio di cui agli articoli 58 e 60.


Ad integrazione dell'etichetta puo' essere utilizzato un documento di accompagnamento secondo quanto previsto dall'articolo 59.


I materiali di moltiplicazione e le piante da frutto che si qualificano come materiali CAC sono commercializzati solo se sono conformi alle prescrizioni relative al documento del fornitore di cui all'articolo 61.


Art. 58

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Comma 1

Etichetta per i materiali di categoria «Pre-Base», «Base» o «Certificato»

Comma 2

I materiali di categoria «Pre-Base», «Base» o «Certificato» sono commercializzati come materiali di moltiplicazione o piante da frutto solo se provvisti di un'etichetta conforme ai commi da 2 a 5. Il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio controlla che il fornitore redige e appone tale etichetta. La forma grafica dell'etichetta, di cui all'allegato IV, e' stabilita dal Servizio fitosanitario nazionale conformemente ai commi 2, 3 e 4. I materiali di moltiplicazione o le piante da frutto che fanno parte dello stesso lotto possono essere commercializzati con un'etichetta unica laddove tali materiali o tali piante siano parte dello stesso imballaggio, mazzo o contenitore, e tale etichetta sia apposta in conformita' al comma 5. Le piante da frutto di un anno o piu' sono etichettate individualmente. In tal caso l'etichettatura puo' essere effettuata nel campo prima, durante o successivamente all'estirpazione. Se l'etichettatura e' effettuata successivamente, le piante dello stesso lotto sono estirpate insieme e tenute separate dagli altri lotti, in contenitori etichettati, fino a quando tali piante non sono etichettate.


L'etichetta, facilmente visibile e leggibile, e' stampata con inchiostro indelebile in lingua italiana e unificata con il passaporto delle piante conformemente al regolamento di esecuzione (UE) 2017/2313 della Commissione, del 13 dicembre 2017.


Per i materiali di moltiplicazione e le piante da frutto commercializzate al di fuori del territorio nazionale, l'etichetta puo' essere redatta in una delle lingue ufficiali dell'Unione.


L'etichetta e' apposta sulle piante o sulle parti di piante da commercializzare come materiali di moltiplicazione o piante da frutto. Se tali piante o parti di piante sono da commercializzare in un imballaggio, in un mazzo o in un contenitore, l'etichetta e' apposta su tale imballaggio, mazzo o contenitore. Qualora, a norma del comma 1, i materiali di moltiplicazione o le piante da frutto siano commercializzati con un'etichetta unica, essa e' apposta sull'imballaggio, sul mazzo o sul contenitore formato da tali materiali di moltiplicazione o piante da frutto.


Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono definite le caratteristiche e le modalita' di utilizzo delle etichette per le varieta' per le quali una domanda di registrazione ufficiale o una privativa per ritrovati vegetali e' ancora in sospeso.


Art. 59

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Comma 1

Documento di accompagnamento per i materiali di categoria «Pre-Base», «Base» o «Certificato»

Comma 2

Per la commercializzazione congiunta di materiali di categoria «Pre-Base», «Base» o «Certificato» di varieta' o di categorie diverse, e' necessario un documento di accompagnamento redatto dal fornitore interessato sotto la supervisione del Servizio fitosanitario regionale competente per territorio, ad integrazione dell'etichetta di cui all'articolo 58.


Il documento di trasporto o la fattura accompagnatoria dei materiali di moltiplicazione o delle piante da frutto, se soddisfa le prescrizioni di cui al comma 2, e' equivalente al documento di accompagnamento di cui al comma 1.


Qualora le informazioni contenute nel documento di accompagnamento siano in contraddizione con le informazioni riportate sull'etichetta di cui all'articolo 58, prevalgono le informazioni riportate su tale etichetta.


Art. 60

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Comma 1

Prescrizioni in materia di chiusura e imballaggio per i materiali di categoria «Pre-Base», «Base» e «Certificato»

Comma 2

Ai fini del presente decreto, per «chiusura» si intende che un imballaggio o un contenitore e' chiuso in modo tale da non poter essere aperto senza danneggiare la chiusura e che un mazzo e' legato in modo tale che le piante o le parti di piante che lo compongono non possano essere separate senza danneggiare i legacci. L'imballaggio, il contenitore o il mazzo sono etichettati in modo tale che la rimozione dell'etichetta ne pregiudichi l'integrita' rendendola non conforme alle prescrizioni in materia di etichettatura, chiusura e imballaggio.


Art. 61

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Comma 1

Documento del fornitore per i materiali CAC

Comma 2

I materiali CAC sono commercializzati corredati di un documento redatto dal fornitore in conformita' ai commi 2, 3 e 4, di seguito «documento del fornitore».


Il documento del fornitore non deve essere simile al documento di accompagnamento di cui all'articolo 59, in modo da evitare ogni possibile confusione tra tali documenti.


Qualora sia apposto ai materiali CAC, il documento del fornitore e' di colore giallo.


Il documento del fornitore e' stampato con inchiostro indelebile in una delle lingue ufficiali dell'Unione, chiaramente visibile e leggibile.


I materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e le piante da frutto qualificati come materiali CAC, se sono commercializzati utilizzando il documento del fornitore come etichetta, riportano, sullo stesso, un riferimento all'articolo 3 della direttiva di esecuzione (UE) 2019/1813 della Commissione, del 29 ottobre 2019.


Comma 3

Capo II - Commercializzazione, etichettatura ed imballaggio delle piantine di piante ortive e dei materiali di moltiplicazione di piante ortive

Art. 62

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Comma 1

Condizioni generali per la commercializzazione

Comma 2

Se sul documento di commercializzazione, di cui al comma 1, lettera b), figura una dichiarazione ufficiale, questa dovra' essere chiaramente distinta da tutti gli altri elementi in esso contenuti.


Qualora i prodotti ottenuti dalle piantine di piante ortive o dai materiali di moltiplicazione di piante ortive, diversi dalle sementi, siano destinati ad essere utilizzati in qualita' di alimenti o in alimenti rientranti nell'ambito di applicazione dell'articolo 3 o in qualita' di mangime in un mangime rientrante nell'ambito di applicazione dell'articolo 15 del regolamento (CE) n. 1829/2003, il materiale di moltiplicazione e le piante da frutto interessati sono immessi sul mercato solo se l'alimento o il mangime derivati da tale materiale sono stati autorizzati a norma del suddetto regolamento.


Con provvedimento del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, sono definite le modalita' di applicazione della deroga di cui al comma 5.


Art. 63

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Comma 1

Identificazione dei lotti e delle partite

Comma 2

Durante la vegetazione, la raccolta o il prelievo delle marze sul materiale parentale, i materiali di moltiplicazione e le piantine di piante ortive sono tenuti in partite separate.


Qualora materiali di moltiplicazione o piantine di piante ortive di origine diversa siano riuniti o mescolati in occasione dell'imballaggio, dell'immagazzinamento, del trasporto o alla consegna, il fornitore segna in un registro i dati seguenti: composizione della partita e origine delle sue varie componenti.


Comma 3

Titolo VII - Importazione da Paesi terzi

Art. 64

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Comma 1

Condizioni di equivalenza

Comma 2

Fatte salve le disposizioni vigenti in materia fitosanitaria, l'importazione di piante da frutto, piantine di piante ortive e materiali di moltiplicazione di fruttiferi e di piante ortive da Paesi terzi puo' essere ammessa qualora questi siano stati prodotti secondo criteri equivalenti a quelli previsti dal presente decreto.


Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono disciplinate le modalita' per il riconoscimento delle condizioni di equivalenza alle prescrizioni del presente decreto per le piante da frutto, le piantine di piante ortive e i materiali di moltiplicazione prodotti nei Paesi terzi, con particolare riguardo agli obblighi del fornitore, all'identita', ai caratteri, agli aspetti fitosanitari, al substrato colturale, all'imballaggio, alle modalita' di ispezione, al contrassegno ed alla chiusura.


In attesa dell'adozione delle disposizioni di cui al comma 2, il Ministero puo' riconoscere l'equivalenza per determinate specie prodotte nei singoli Paesi terzi.


Comma 3

Titolo VIII - Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale

Art. 65

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Comma 1

Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale

Comma 2

E' istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale, identificato dalla dicitura «Qualita' vivaistica Italia».


Il Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale effettua il coordinamento delle attivita' tecnico-amministrative e tecnico-scientifiche relative alla qualificazione del materiale di propagazione vegetale con requisiti supplementari rispetto a quanto previsto dal Titolo IV, Capi I, II e III.


Possono essere oggetto di qualificazione nazionale le specie di interesse agrario che rivestono particolare interesse economico per l'agricoltura professionale nazionale, nonche' ogni altra specie di rilevante interesse generale.


Possono essere oggetto di qualificazione nazionale esclusivamente i materiali di moltiplicazione di varieta' iscritte al Registro nazionale delle varieta' di cui all'articolo 6 o equivalente registro di un Paese membro dell'Unione europea, rispondenti ai requisiti di cui al presente decreto per le specie e le categorie in questione, nonche' di altre specie non regolamentate di cui si ritiene opportuno avviare uno schema di qualificazione volontaria.


Il Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale si avvale del Gruppo di lavoro permanente per l'espletamento delle attivita' di cui all'articolo 66.


Art. 66

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Comma 1

Attivita' del Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale


I criteri e le modalita' di esecuzione delle attivita' di cui al comma 1 sono adottati con provvedimento del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, acquisito il parere del Gruppo di lavoro permanente.


Art. 67

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Comma 1

Funzioni del Servizio fitosanitario centrale

Comma 2

Il Servizio fitosanitario centrale puo' avvalersi del Soggetto Gestore per lo svolgimento delle attivita' di cui al comma 1, lettere a) e b).


Il Servizio fitosanitario centrale e' l'autorita' competente unica per il coordinamento di tutte le attivita' del Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale.


Art. 68

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Comma 1

Funzioni dei Servizi fitosanitari regionali

Comma 2

I Servizi fitosanitari regionali predispongono una relazione, da inviare al Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale al termine di ogni campagna di certificazione, sull'attivita' di controllo e qualificazione.


Per lo svolgimento delle attivita' di cui al comma 1, i Servizi fitosanitari regionali possono avvalersi di personale tecnico specializzato, addestrato ed aggiornato attraverso corsi di formazione obbligatori, aderente al Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale.


Art. 69

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Comma 1

Soggetto Gestore

Comma 2

La qualita' di Soggetto Gestore e' attribuita con decreto del Ministero previo parere vincolante del Gruppo di lavoro permanente, di cui all'articolo 3, che esamina l'istanza, il regolamento di cui al comma 1, lettera d) e ogni altra documentazione allegata.


Il riconoscimento e' revocato, con la medesima procedura di cui al comma 3 o in caso di mancato rispetto, da parte del Soggetto Gestore, delle prescrizioni del Servizio fitosanitario centrale.


Art. 71

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Comma 1

Adesione del fornitore al Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale

Comma 2

La domanda di cui al comma 1 e' corredata dell'impegno sottoscritto a rispettare le prescrizioni riportate nel presente decreto.


Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalita' di presentazione della domanda di adesione.


Il Servizio fitosanitario regionale di cui al comma 1, verificati i requisiti del fornitore, aggiorna il RUOP con il riferimento alla partecipazione al Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale.


Art. 72

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Comma 1

Riconoscimento dei materiali nel Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale

Comma 2

I materiali di moltiplicazione e le piante di cui all'articolo 65, per l'ottenimento della qualificazione nazionale devono soddisfare i requisiti previsti dalle relative direttive europee, nonche' quelli previsti dall'allegato V per il genere o la specie in questione.


Per chiedere l'accettazione di una pianta come pianta madre di «Pre-Base» occorre presentare specifica richiesta, corredata delle informazioni di cui all'allegato VI, per il genere e la specie in questione, al Servizio fitosanitario centrale.


Il Servizio fitosanitario centrale riconosce idonee le piante madri di «Pre-Base», su parere del Gruppo di lavoro permanente, che valuta le richieste pervenute e verifica le condizioni di idoneita'.


Art. 73

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Comma 1

Controlli del Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale

Comma 2

I controlli finalizzati alla verifica dei requisiti di cui agli articoli 74, 75, 76 e 77 si basano su ispezioni visive, su indagini di laboratorio e su controlli documentali.


Il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio procede alle verifiche secondo il piano dei controlli di cui all'allegato V e accerta altresi' l'origine dei materiali di propagazione e la loro tracciabilita'.


Gli esami volti all'accertamento dello stato fitosanitario dei materiali di moltiplicazione sono effettuati presso laboratori riconosciuti idonei dal Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale, conformemente all'allegato V.


Il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio puo' prelevare o far prelevare campioni per verificare la corrispondenza dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto ai requisiti previsti dal presente Titolo.


Il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio qualora, in occasione dei controlli di cui al comma 2, accerti la perdita dei requisiti del fornitore di cui al Titolo III o la non conformita' delle sue produzioni alle prescrizioni di cui al presente decreto, dispone il divieto di utilizzo delle etichette di cui all'articolo 79. Tale divieto e' revocato dal Servizio fitosanitario regionale competente, su richiesta dell'interessato, una volta verificata la cessazione della causa di non conformita'.


Art. 74

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Comma 1

Riconoscimento delle strutture idonee ad operare nel Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale

Comma 2

Le strutture che intendono operare nelle fasi di conservazione per la premoltiplicazione (CCP) e premoltiplicazione (CP), compresi i laboratori di micropropagazione, devono essere gia' riconosciute idonee ai sensi del Titolo IV ed essere in grado di ottemperare ai disciplinari di cui all'allegato V in funzione delle specie o gruppi di specie interessate.


Il Servizio fitosanitario centrale, verificata l'idoneita' delle strutture candidate, anche mediante visite ispettive, e, sentito il parere del Gruppo di lavoro permanente, le autorizza con proprio provvedimento.


Le strutture che intendono operare nelle fasi di moltiplicazione (CM), compresi i laboratori di micropropagazione, devono essere gia' riconosciute idonee ai sensi del Titolo IV e devono essere in grado di ottemperare alle prescrizioni di cui all'allegato V, per le specie o i gruppi di specie in questione.


Il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio, verificata l'idoneita' delle strutture candidate, anche mediante visite ispettive, le autorizza con proprio provvedimento.


Gli oneri finanziari per la conservazione e produzione di materiale di moltiplicazione nei CCP e CP di cui al presente articolo sono a carico degli operatori interessati.


Art. 75

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Comma 1

Verifica del materiale di categoria «Pre-Base»

Comma 2

Il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio, su richiesta dell'interessato, effettua la verifica dei requisiti di cui all'articolo 73 per i materiali di moltiplicazione di categoria «Pre-Base» secondo quanto previsto nell'allegato V.


Il fornitore che intende richiedere la verifica di cui al comma 1 e il rilascio di etichette della qualificazione nazionale, invia una domanda al Servizio fitosanitario regionale competente per territorio.


La verifica dei requisiti di cui all'articolo 73, comma 1, per i materiali di moltiplicazione di categoria «Pre-Base» avviene contestualmente o successivamente ai controlli su tali materiali per la verifica dei requisiti previsti dalle pertinenti normative europee vigenti.


La certificazione del materiale di moltiplicazione di categoria «Pre-Base» prodotto in vitro avviene dopo la verifica del possesso dei requisiti previsti dai disciplinari di cui all'allegato V per le singole specie.


Le operazioni di taglio, prelievo e innesto del materiale di categoria «Pre-Base» e l'eliminazione di piante madri, devono avvenire sotto il controllo del responsabile tecnico del Centro di conservazione per la premoltiplicazione (CCP) ed essere registrate sul registro di conduzione per le verifiche da parte del Servizio fitosanitario regionale competente per territorio.


Art. 76

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Comma 1

Verifica del materiale di categoria «Base»

Comma 2

Il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio effettua, su richiesta dell'interessato, la verifica dei requisiti di cui all'articolo 73 per i materiali di moltiplicazione di categoria «Base» secondo quanto previsto nell'allegato V.


Il fornitore che intende richiedere la verifica di cui al comma 1 e il rilascio di etichette della qualificazione nazionale invia una domanda al Servizio fitosanitario regionale competente per territorio.


La verifica dei requisiti di cui all'articolo 73 per i materiali di moltiplicazione di categoria «Base» avviene contestualmente o successivamente ai controlli su tali materiali per la verifica dei requisiti previsti dalle pertinenti normative europee vigenti.


La certificazione del materiale di moltiplicazione di categoria «Base» prodotto in vitro avviene dopo la verifica del possesso dei requisiti previsti dai disciplinari di cui all'allegato V delle singole specie.


Le operazioni di taglio, prelievo e innesto del materiale di categoria «Base» e l'eliminazione di piante madri, devono avvenire sotto il controllo del responsabile tecnico del Centro di premoltiplicazione (CP) ed essere registrate sul registro di conduzione per le verifiche da parte del Servizio fitosanitario regionale competente per territorio.


Art. 77

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Comma 1

Verifica del materiale di categoria «Certificato»

Comma 2

Il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio effettua, su richiesta dell'interessato, la verifica dei requisiti di cui all'articolo 73 per i materiali di moltiplicazione e le piante di categoria «Certificato» secondo quanto previsto nell'allegato V.


Il fornitore che intende richiedere la verifica di cui al comma 1 e il rilascio di etichette della qualificazione nazionale invia al Servizio fitosanitario regionale competente per territorio una richiesta secondo le modalita' definite con successivo provvedimento del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.


La verifica dei requisiti di cui all'articolo 73 dei materiali di moltiplicazione di categoria «Certificato» avviene contestualmente o successivamente ai controlli su tali materiali per la verifica dei requisiti previsti dalle pertinenti normative europee vigenti.


Le operazioni di taglio, prelievo ed innesto del materiale di categoria «Certificato» e l'eliminazione di piante madri, devono avvenire sotto il controllo del responsabile tecnico del Centro di moltiplicazione (CM) ed essere registrate sul registro di conduzione per la verifica da parte del Servizio fitosanitario regionale competente per territorio.


La qualificazione del materiale di moltiplicazione di categoria «Certificato» prodotto in vitro avviene dopo la verifica, da parte del Servizio fitosanitario regionale competente per territorio, del possesso dei requisiti previsti dai disciplinari di cui all'allegato V delle singole specie.


Art. 78

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Comma 1

Laboratori per la Micropropagazione

Comma 2

La produzione in vitro dei materiali di categoria «Pre-Base» e «Base» e' eseguita dai laboratori di micropropagazione dei Centri di Conservazione per la Premoltiplicazione (CCP) e dei Centri di Premoltiplicazione (CP).


I laboratori di cui al comma 1 che intendono conseguire il riconoscimento di idoneita' per la produzione in vitro dei materiali di categoria «Pre-Base» e «Base» inviano una domanda al Servizio fitosanitario centrale.


Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali riconosce con proprio provvedimento, sentito il parere del Gruppo di lavoro permanente, i laboratori di micropropagazione idonei per la produzione in vitro dei materiali di categoria «Pre-Base» e «Base».


Per la produzione in vitro dei materiali di categoria «Pre-Base» e «Base» i CCP e i CP possono, altresi', avvalersi di uno o piu' laboratori di micropropagazione terzi, di cui al comma 1, attraverso specifiche convenzioni autorizzate dal Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale.


I laboratori di micropropagazione che intendono conseguire il riconoscimento di idoneita' per la produzione in vitro dei materiali di categoria «Certificato», inviano una domanda al Servizio fitosanitario competente per territorio.


Il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio, con proprio provvedimento, riconosce i laboratori di micropropagazione per la produzione in vitro dei materiali di categoria «Certificato» idonei.


Tutti gli oneri derivanti dalle attivita' di laboratori di micropropagazione di cui al presente articolo sono a carico degli operatori interessati.


Art. 79

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Comma 1

Organizzazione, stampa e distribuzione delle etichette della qualificazione nazionale nell'ambito del Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale

Comma 2

I materiali di propagazione prodotti nel rispetto del presente decreto e dei disciplinari di produzione delle singole specie sono commercializzati con un'etichetta di colore diverso in relazione alla fase in cui sono stati prodotti. L'etichetta deve riportare anche i dati richiesti per il passaporto delle piante.


Il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio, al termine dei controlli amministrativi e di campo previsti dalle pertinenti normative europee vigenti, nonche' di quelli per la qualificazione dei materiali di cui agli articoli 74, 75, 76 e 77 attraverso il sistema informatico di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d), comunica l'idoneita' alla certificazione e autorizza il Soggetto Gestore alla stampa delle etichette.


Il Soggetto Gestore, ottenuta l'autorizzazione di cui al comma 2 dal Servizio fitosanitario regionale competente per territorio, procede alla stampa e alla consegna delle etichette.


L'etichetta e il documento di accompagnamento sono redatti conformemente al Titolo VI, Capo I, e comprendono anche la dicitura «Qualita' Vivaistica Italia».


L'etichetta deve essere stampata con inchiostro indelebile e realizzata con materiale biodegradabile in grado di resistere alle intemperie per almeno due anni.


Le specifiche tecniche e la forma grafica delle etichette sono conformi alle prescrizioni di cui all'allegato VII.


L'etichetta deve essere apposta ai relativi materiali di moltiplicazione prima dell'immissione in commercio e fissata ai materiali in modo da impedirne il suo riutilizzo.


Gli oneri derivanti dalle attivita' di stampa delle etichette di cui al presente articolo sono carico del richiedente e corrisposti in base alla quantita' di etichette richieste, sulla base delle tariffe di cui all'articolo 82.


Art. 80

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Comma 1

Oneri a carico del richiedente

Comma 2

Tutti gli oneri derivanti dalle attivita' del Sistema nazionale volontario di qualificazione del materiale di propagazione vegetale di cui agli articoli 73, 75, 76, 77 e 79 sono a carico del richiedente e soggetti alle tariffe di cui all'articolo 82.


Gli oneri finanziari per la conservazione e produzione di materiale di moltiplicazione nei CCP e CP, di cui all'articolo 74, sono a carico del costitutore o dei suoi aventi causa o dei vivaisti richiedenti.


Comma 3

Titolo IX - Sanzioni amministrative e norme finanziarie

Art. 81

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Comma 1

Sanzioni amministrative

Comma 2

Salvo che il fatto costituisca reato, per le violazioni delle disposizioni di cui al presente decreto si applicano le sanzioni amministrative di cui al presente articolo.


A chiunque, all'atto della presentazione della domanda di cui all'articolo 9, fornisce indicazioni false in merito ai fatti in base ai quali la varieta' e' stata registrata si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da euro 1.500 a euro 9.000.


A chiunque omette di comunicare il ritiro o il rigetto della domanda di rilascio di privativa vegetale di cui all'articolo 14, comma 6, si applica la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da euro 3.000 a euro 18.000.


A chiunque produce o commercializza materiali di moltiplicazione di piante da frutto o piante da frutto senza essere iscritti al RUOP si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500 a euro 15.000.


Al fornitore registrato che non si rende personalmente disponibile, o non delega un'altra persona a mantenere i rapporti con il Servizio fitosanitario nazionale come previsto dall'articolo 17, comma 4, lettera a), si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 3.000.


Al fornitore registrato che non procede alle ispezioni visive o agli accertamenti di cui all'articolo 17, comma 4, lettera b), si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 3.000 a euro 18.000.


Al fornitore registrato che non consente agli incaricati del Servizio fitosanitario regionale competente per territorio lo svolgimento delle attivita' di cui all'articolo 17, comma 4, lettera c), si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 3.000 a euro 18.000.


Al fornitore registrato che non e' in possesso di una scheda descrittiva di ogni varieta', cosi' come previsto dall'articolo 17, comma 4, lettera d), si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 3.000.


Al fornitore registrato che non predispone un appropriato piano di controllo dei punti critici, come previsto dall'articolo 17, comma 4, lettera e), si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 3.000 a euro 18.000.


Al fornitore registrato che non registra le informazioni del sistema di tracciabilita', come previsto dall'articolo 17, comma 4, lettera f), si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 6.000.


Al fornitore registrato che non conserva le registrazioni relative alle attivita' svolte, come previsto dall'articolo 17, comma 4, lettera g), si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 6.000.


Al fornitore registrato che non da' attuazione a tutte le misure prescritte dal Servizio fitosanitario regionale competente per territorio, come previsto dall'articolo 17, comma 4, lettera i), si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 4.000 a euro 24.000.


Al fornitore registrato che non garantisce l'identificabilita' dei lotti durante la produzione, come previsto dall'articolo 17, comma 4, lettera l), si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 6.000.


Al fornitore registrato che non registra le operazioni commerciali come previsto dall'articolo 17, comma 5, e dall'articolo 18, comma 3, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 6.000.


A chiunque produce o commercializza piantine di piante ortive o materiali di moltiplicazione di piante ortive senza essere registrato nel RUOP, in base a quanto previsto dall'articolo 18, comma 1, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500 a euro 15.000.


A chiunque produce o commercializza piantine di piante ortive o materiali di moltiplicazione di piante ortive senza rispettare gli obblighi previsti dall'articolo 18, comma 2, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 3.000.


Al fornitore, la cui attivita' rientra tra quelle previste dall'articolo 18, comma 4, che non mantiene la tracciabilita' delle operazioni relative alla commercializzazione, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 6.000.


A chiunque non tiene distinti materiali di moltiplicazione di categorie diverse, come previsto dall'articolo 20, comma 5, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 3.000.


Ai soggetti riconosciuti come Centri per la Conservazione per la Premoltiplicazione che non rispettano gli obblighi di cui all'articolo 22, comma 1, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 6.000.


Ai soggetti riconosciuti come Centri per la Premoltiplicazione che non rispettano gli obblighi di cui all'articolo 35, comma 1, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 6.000.


A chiunque produce o commercializza materiali di moltiplicazioni di piante da frutto o piante da frutto senza rispettare le condizioni per i materiali CAC previste dagli articoli 47 e 48 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.000 a euro 12.000.


A chiunque commercializza materiali di moltiplicazione di piante da frutto o piante da frutto senza rispettare le condizioni di commercializzazione di cui all'articolo 56, commi 1 e 2, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.000 a euro 12.000.


A chiunque commercializza materiali di moltiplicazione di piante da frutto o piante da frutto senza rispettare le condizioni di etichettatura di cui all'articolo 57, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.000 a euro 12.000.


A chiunque commercializza piantine ortive o materiali di moltiplicazione di piante ortive non conformi alle prescrizioni stabilite dall'articolo 62, comma 1, lettera a), si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.500 a euro 9.000.


A chiunque commercializza piantine ortive o materiali di moltiplicazione di piante ortive, a eccezione delle sementi, prive del documento di commercializzazione conforme alle prescrizioni stabilite dall'articolo 62, comma 1, lettera b), si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 6.000.


A chiunque commercializza piantine ortive o materiali di moltiplicazione di piante ortive senza riferimento alla denominazione di una varieta' ufficialmente iscritta, come previsto dall'articolo 62, comma 1, lettera c), si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.000 a euro 12.000.


A chiunque produce o commercializza piantine ortive o materiali di moltiplicazione di piante ortive utilizzando una denominazione di varieta' non conforme a quanto previsto dall'articolo 62, comma 1, lettera c), si applica con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.500 a euro 15.000.


A chiunque commercializza piantine ortive o materiali di moltiplicazione di piante ortive con documento di commercializzazione non conforme alle prescrizioni stabilite dall'articolo 62, comma 2, si applicala sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.000 a euro 12.000.


A chiunque commercializza piantine di piante ortive o materiali di moltiplicazione di piante ortive al dettaglio, ad un consumatore finale non professionista, privi delle indicazioni di cui all'articolo 62, comma 3, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 6.000.


A chiunque non identifica i lotti e le partite conformemente all'articolo 63, commi 1 e 2, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 6.000.


Al fornitore che non appone le etichette secondo le modalita' di cui all'articolo 79, comma 7, si applicala sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 6.000.


I Servizi fitosanitari delle regioni e delle province autonome sono competenti ad irrogare le sanzioni.


Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.


Art. 82

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Comma 1

Tariffe

Comma 2

Le tariffe dei compensi dovuti per gli accertamenti dei requisiti previsti ai fini dell'iscrizione delle varieta' nel Registro di cui all'articolo 11, di quelli dovuti per le operazioni di controllo e di certificazione dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto di cui agli articoli 19, 20, 23, 24, 27, 29, 31, 37, 43, 45, 54, di quelli dovuti per le operazioni di controllo per la qualificazione volontaria di cui agli articoli 73, 75, 76, 77, nonche' di quelli dovuti per la stampa e il rilascio delle etichette della qualificazione volontaria di cui all'articolo 79, sono stabilite dal Ministero, in misura corrispondente al costo del servizio effettivo.


Le tariffe di cui al comma 1 sono aggiornate ogni tre anni, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.


Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono determinate le tariffe per gli accertamenti dei requisiti previsti ai fini dell'iscrizione delle varieta' e le relative modalita' di versamento al bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione, ai sensi dell'articolo 30, commi 4 e 5 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, con decreto del Ministro dell'economia e finanze, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per il finanziamento delle attivita' di iscrizione di cui all'articolo 11.


Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono determinate le tariffe e le relative modalita' di versamento per le attivita' di ispezione ufficiale di cui agli articoli 19, 20, 23, 24, 27, 29, 31, 37, 43, 45, 54, 73, 75, 76, 77 e per le attivita' di stampa e di rilascio delle etichette della qualificazione volontaria di cui all'articolo 79, per il finanziamento delle predette attivita'.


Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.


Art. 83

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Comma 1

Clausola di neutralita' finanziaria


Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.


Comma 2

Titolo X - Norme transitorie e finali

Art. 84

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Comma 1

Clausola di cedevolezza

Comma 2

In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione e dall'articolo 40, comma 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, le disposizioni del presente decreto riguardanti ambiti di competenza legislativa delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano si applicano, a decorrere dalla scadenza del termine stabilito per l'attuazione della normativa dell'Unione europea, nell'esercizio del potere sostitutivo dello Stato e con carattere di cedevolezza, nelle Regioni e nelle Province autonome nelle quali non sia ancora stata adottata la normativa di attuazione regionale o provinciale e perdono comunque efficacia dalla data di entrata in vigore di quest'ultima, fermi restando i principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.


Mantengono efficacia le norme regionali adottate in applicazione della normativa in materia di piante da frutto e piantine ortive prima dell'entrata in vigore del presente decreto purche' non in contrasto con lo stesso.


Art. 85

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Comma 1

Adeguamenti tecnici

Comma 2

Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito il parere del Gruppo di lavoro permanente, sono stabilite le disposizioni di carattere tecnico in applicazione del presente decreto.


Art. 86

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Comma 1

Disposizioni transitorie

Comma 2

Fino all'adozione dei provvedimenti attuativi previsti dal presente decreto, continuano a trovare applicazione le disposizioni previgenti se non confliggenti con il presente decreto.


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E' consentita fino al 31 dicembre 2029 la commercializzazione di sementi e plantule prodotti a partire da piante madri di «Pre-Base», di «Base» e certificate o da materiali CAC esistenti prima del 1° gennaio 2017 e che sono stati ufficialmente certificati o che soddisfano le condizioni per essere qualificati come materiali CAC anteriormente al 31 dicembre 2029. Quando sono commercializzati, tali materiali sono identificati mediante un riferimento all'articolo 32 della direttiva di esecuzione 2014/98/UE della Commissione, del 15 ottobre 2014, sull'etichetta e sul documento di accompagnamento o del fornitore.


))


Il CIVI-Italia mantiene le funzioni di Soggetto Gestore, attribuite con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 19 giugno 2020, a condizione che invii al Ministero, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, conferma del possesso dei requisiti di cui all'articolo 69, comma 1.


Le accessioni di piante madri di «Pre-Base» riconosciute idonee ai sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo 19 marzo 2019 sono riconosciute idonee ai sensi del presente decreto, a condizione che rispettino le norme tecniche prescritte dalla normativa vigente.


Le strutture gia' riconosciute idonee come CCP, CP e CM, ai sensi del decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 6 dicembre 2016, mantengono il riconoscimento di idoneita'.


Le strutture gia' riconosciute idonee come CCP, CP e CM, ai sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo 19 marzo 2019, mantengono il riconoscimento di idoneita'.


Le strutture gia' individuate per le prove di coltivazione delle varieta' di piante da frutto ai fini dell'iscrizione nel Registro nazionale e al rilascio di titoli di protezione per nuove varieta' ((...)), ai sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo 23 maggio 2019, mantengono il riconoscimento di idoneita'.