DECRETO LEGISLATIVO

Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in materia di coordinamento della finanza pubblica. (19G00161)

Numero 154 Anno 2019 GU 21.12.2019 Codice 19G00161

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-11-25;154

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Sistema integrato

Comma 2

La Regione Friuli-Venezia Giulia, di seguito «Regione», gli enti locali situati sul suo territorio e i rispettivi enti strumentali e organismi interni costituiscono, ai fini del coordinamento della finanza pubblica, il sistema integrato degli enti territoriali del Friuli-Venezia Giulia, di seguito «sistema integrato».


Art. 2

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Comma 1

Metodo dell'accordo

Comma 2

Lo Stato e la Regione, con il metodo dell'accordo, regolano i rapporti finanziari tra lo Stato e il sistema integrato e disciplinano l'applicazione al medesimo sistema delle norme statali in materia di contenimento della spesa.


Nel rispetto del principio di leale collaborazione, le trattative dirette alla conclusione dell'accordo si svolgono in un tempo adeguato ad un confronto effettivo, mediante scambio di proposte e controproposte motivate e orientate al superiore interesse pubblico.


Salvo diversa indicazione espressa da parte della Regione, le intese concluse nell'ambito della conferenza di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, non sostituiscono, ai fini del comma 1, il metodo dell'accordo.


Le disposizioni contenute negli accordi conclusi ai sensi del comma 1 sono recepite in apposite norme di attuazione statutaria.


Art. 3

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Comma 1

Principi generali in materia di concorso alla finanza pubblica

Comma 2

Lo Stato e la Regione verificano che le misure di concorso alla finanza pubblica siano compatibili con la necessita' del sistema integrato di finanziare adeguatamente le funzioni ad esso attribuite o delegate. Le misure si presumono compatibili qualora concordate nel rispetto dell'articolo 2.


La Regione puo' prevedere che agli enti non territoriali del sistema integrato che adottano la contabilita' finanziaria si applichi la medesima disciplina prevista per l'equilibrio di bilancio degli enti territoriali.


Art. 4

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Comma 1

Misure di concorso alla finanza pubblica a decorrere dall'esercizio 2019

Comma 2

In attuazione dell'Accordo sottoscritto il 25 febbraio 2019 tra il Ministro dell'economia e delle finanze e il Presidente della Regione, il sistema integrato concorre alla finanza pubblica con un contributo in termini di saldo netto da finanziare di 686 milioni di euro per l'anno 2019, di 726 milioni di euro per l'anno 2020 e di 716 milioni di euro per l'anno 2021.


Per gli anni successivi al 2021 lo Stato e la Regione, con accordo da concludersi entro il 30 giugno 2021, aggiornano il quadro delle relazioni finanziarie tra lo Stato e il sistema integrato.


Le somme di cui al comma 1 sono versate all'erario con imputazione sul capitolo 3465, articolo 1, capo X, del bilancio dello Stato entro il 30 aprile di ciascun anno. In mancanza di tali versamenti all'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 aprile, il Ministero dell'economia e delle finanze, e' autorizzato a trattenere gli importi corrispondenti a valere sulle somme a qualsiasi titolo spettanti alla Regione, anche avvalendosi dell'Agenzia delle entrate per le somme introitate per il tramite della struttura di gestione.


Per gli anni 2019, 2020 e 2021, gli obblighi derivanti dal presente Accordo sostituiscono le misure di concorso alla finanza pubblica del sistema integrato, comunque denominate, previste da intese o da disposizioni di leggi vigenti, ivi compresa quella di cui all'articolo 13, comma 17, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.


Per gli anni 2019, 2020 e 2021 e' fatta salva la facolta' da parte dello Stato di modificare il contributo di cui al comma 1 per un periodo di tempo limitato, nella misura massima del 10 per cento dei contributi tempo per tempo vigenti, per far fronte ad eccezionali esigenze di finanza pubblica. Nel caso in cui siano necessarie manovre straordinarie volte ad assicurare il rispetto delle norme europee in materia di riequilibrio del bilancio pubblico, il predetto contributo puo' essere aumentato, per un periodo di tempo limitato, di una percentuale ulteriore rispetto a quella indicata al periodo precedente, non superiore al 10 per cento. Contributi di importi superiori sono concordati con la Regione.


Le facolta' di cui al comma 5, possono essere esercitate fino a che il rapporto tra il contributo e le entrate correnti della Regione non superi la media dei rapporti tra i contributi e le entrate correnti della Regione autonoma Valle d'Aosta e della Regione siciliana. Ai fini del calcolo del rapporto di cui al periodo precedente si tiene conto dei contributi di cui all'articolo 1, commi 877 e 881, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, aumentati ai sensi dell'articolo 1, commi 878 e 882, della medesima legge, e delle entrate di titolo primo e secondo accertate in conto competenza risultanti dagli ultimi rendiconti disponibili con riferimento al medesimo esercizio finanziario, al netto delle contabilizzazioni derivanti da compensazioni e rimborsi in conto fiscale.


E' confermato il credito della Regione di cui all'articolo 1, comma 151, lettera a), della legge 13 dicembre 2010, n. 220, che puo' essere compensato annualmente con il contributo alla finanza pubblica.


A decorrere dall'esercizio successivo a quello in cui sono adottate le norme di cui all'articolo 51, comma 4, lettera b-bis), dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, in materia di tributi locali comunali di natura immobiliare, il gettito della riserva di cui all'articolo 1, comma 380, lettera f), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e' attribuito ai comuni situati nel territorio della Regione. A decorrere dal medesimo termine, nelle more della modifica dell'articolo 49 dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, finalizzata a ripristinare la neutralita' finanziaria nei rapporti tra lo Stato e il sistema integrato, la Regione corrisponde allo Stato la somma di 92 milioni di euro annui con le modalita' di cui al comma 3.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 25 novembre 2019

MATTARELLA

Conte, Presidente del Consiglio dei
ministri

Boccia, Ministro per gli affari
regionali e le autonomie

Gualtieri, Ministro dell'economia e
delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Bonafede


Art. 4-bis

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Comma 1

(( (Misure di concorso alla finanza pubblica per gli anni dal 2022 al 2026). ))

Comma 2

((


In attuazione dell'Accordo sottoscritto il 22 ottobre 2021 tra il Ministro dell'economia e delle finanze e il Presidente della Regione, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera b) e dall'articolo 4, comma 2, il sistema integrato concorre alla finanza pubblica con un contributo di 432,7 milioni di euro per l'anno 2022, 436,7 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025 e 432,7 milioni di euro per l'anno 2026.


Per gli anni dal 2022 al 2026 il contributo di cui al comma 1 assolve integralmente agli obblighi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), e sostituisce le misure di concorso alla finanza pubblica del sistema integrato, comunque denominate, previste da intese o da disposizioni di legge, comprese quelle di cui all'articolo 1, commi 850, 851 e 852, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.


Per gli anni successivi al 2026 lo Stato e la Regione, con accordo da concludersi entro il 30 giugno 2026, aggiornano il quadro delle relazioni finanziarie tra lo Stato e il sistema integrato.


Le somme di cui al comma 1 sono versate all'erario con imputazione sul capitolo 3465, articolo 1, capo X, del bilancio dello Stato entro il 30 aprile di ciascun anno. In mancanza di tali versamenti all'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 aprile, il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato a trattenere gli importi corrispondenti a valere sulle somme a qualsiasi titolo spettanti alla Regione, anche avvalendosi dell'Agenzia delle entrate per le somme introitate per il tramite della struttura di gestione.


Per gli anni dal 2022 al 2026 e' fatta salva la facolta' da parte dello Stato di modificare il contributo di cui al comma 1 per un periodo di tempo limitato, nella misura massima del 10 per cento dei contributi tempo per tempo vigenti, per far fronte ad eccezionali esigenze di finanza pubblica. Nel caso in cui siano necessarie manovre straordinarie volte ad assicurare il rispetto delle norme europee in materia di riequilibrio del bilancio pubblico, il predetto contributo puo' essere aumentato, per un periodo di tempo limitato, di una percentuale ulteriore rispetto a quella indicata al primo periodo, non superiore al 10 per cento. Contributi di importi superiori sono concordati con la Regione.


Le facolta' di cui al comma 5 possono essere esercitate fino a che il rapporto tra il contributo di cui al comma 1 e le entrate correnti della Regione non superi la media dei rapporti tra i contributi e le entrate correnti delle altre Autonomie speciali. Ai fini del calcolo del rapporto di cui al primo periodo si tiene conto delle entrate di titolo primo e secondo accertate in conto competenza risultanti dagli ultimi rendiconti disponibili.


E' confermato il credito della Regione di cui all'articolo 1, comma 151, lettera a), della legge 13 dicembre 2010, n. 220, che puo' essere compensato annualmente con il contributo alla finanza pubblica.


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