All'articolo 83-duodecies, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le parole: «, con le modalita' e nei termini indicati nell'articolo 114, comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «tempestivamente, secondo le modalita' previste dalla Consob con regolamento».
Testo vigente
Art. 2
#Comma 1
Modifiche alla parte III del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58
Comma 2
Art. 3
#Comma 1
Modifiche alla parte IV del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58
Comma 2
All'articolo 104, comma 1-ter, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: «Tali deroghe sono altresi' tempestivamente comunicate al pubblico secondo le modalita' previste dalla Consob con regolamento».
All'articolo 104-ter, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: «L'autorizzazione prevista dal presente comma e' tempestivamente comunicata al mercato secondo le modalita' previste dalla Consob con regolamento».
All'articolo 108, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, la parola: «114» e' sostituita dalle seguenti: «17 del regolamento (UE) n. 596/2014».
All'articolo 113, comma 3, lettere h) e i), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le parole: «64, comma 1-bis, lettera c), puo' chiedere alla societa' di gestione» sono sostituite dalle seguenti: «66-quater, comma 1, puo' chiedere al gestore».
All'articolo 115 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche nei confronti degli emittenti che hanno chiesto o autorizzato la negoziazione degli strumenti finanziari di propria emissione su un sistema multilaterale di negoziazione italiano, nonche' degli emittenti che hanno autorizzato la negoziazione degli strumenti finanziari di propria emissione su un sistema organizzato di negoziazione italiano.».
L'articolo 115-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e' abrogato.
Dopo l'articolo 115-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e' inserito il seguente:
«Art. 115-ter (Comunicazioni relative alle quote di emissioni). - 1. Ai partecipanti al mercato delle quote di emissioni, come definiti dall'articolo 3, paragrafo 1, n. 20, del regolamento (UE) n. 596/2014, si applicano gli articoli 114 e 115, comma 1.
2. Ai fini di quanto previsto dagli articoli 18, paragrafo 8, e 19, paragrafo 10, del regolamento (UE) n. 596/2014, gli articoli 114, commi 5 e 6, e 115, comma 1, si applicano altresi' nei confronti delle piattaforme d'asta, dei commissari d'asta e dei sorveglianti d'asta, in relazione alle aste di quote di emissioni o di altri prodotti correlati messi all'asta tenute ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010.».
All'articolo 132 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
«3-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli acquisti di azioni proprie effettuati da emittenti che hanno richiesto o autorizzato la negoziazione di azioni di propria emissione su un sistema multilaterale di negoziazione italiano, o da societa' controllate.».
Art. 4
#Comma 1
Modifiche alla parte V del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58
Comma 2
La rubrica del Titolo I-bis della Parte V, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e' sostituita dalle seguente: «Abusi di mercato».
L'articolo 181 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e' abrogato.
L'articolo 183 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e' sostituito dal seguente:
«Art. 183 (Esenzioni). - 1. Le disposizioni di cui al presente titolo non si applicano:
a) alle operazioni, agli ordini o alle condotte previsti dall'articolo 6 del regolamento (UE) n. 596/2014, dai soggetti ivi indicati, nell'ambito della politica monetaria, della politica dei cambi o nella gestione del debito pubblico, nonche' nell'ambito delle attivita' della politica climatica dell'Unione o nell'ambito della politica agricola comune o della politica comune della pesca dell'Unione;
b) alle negoziazioni di azioni proprie effettuate ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (UE) n. 596/2014.».
Dopo l'articolo 187-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e' inserito il seguente:
«Art. 187-ter.1 (Sanzioni relative alle violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014). - 1. Nei confronti di un ente o di una societa', in caso di violazione degli obblighi previsti dall'articolo 16, paragrafi 1 e 2, dall'articolo 17, paragrafi 1, 2, 4, 5 e 8, del regolamento (UE) n. 596/2014, dagli atti delegati e dalle relative norme tecniche di regolamentazione e di attuazione, nonche' dell'articolo 114, comma 3, del presente decreto, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro fino a duemilionicinquecentomila euro, ovvero al due per cento del fatturato, quando tale importo e' superiore a duemilionicinquecentomila euro e il fatturato e' determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 1-bis.
2. Se le violazioni indicate dal comma 1 sono commesse da una persona fisica, si applica nei confronti di quest'ultima una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro fino a un milione di euro.
3. Fermo quanto previsto dal comma 1, la sanzione indicata dal comma 2 si applica nei confronti degli esponenti aziendali e del personale della societa' o dell'ente responsabile della violazione, nei casi previsti dall'articolo 190-bis, comma 1, lettera a).
4. Nei confronti di un ente o di una societa', in caso di violazione degli obblighi previsti dall'articolo 18, paragrafi da 1 a 6, dall'articolo 19, paragrafi 1, 2, 3, 5, 6, 7 e 11, dall'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 596/2014, dagli atti delegati e dalle relative norme tecniche di regolamentazione e di attuazione, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro fino a un milione di euro.
5. Se le violazioni indicate dal comma 4 sono commesse da una persona fisica, si applica nei confronti di quest'ultima una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila euro fino a cinquecentomila euro.
6. Fermo quanto previsto dal comma 4, la sanzione indicata dal comma 5 si applica nei confronti degli esponenti aziendali e del personale della societa' o dell'ente responsabile della violazione, nei casi previsti dall'articolo 190-bis, comma 1, lettera a).
7. Se il vantaggio ottenuto dall'autore della violazione come conseguenza della violazione stessa e' superiore ai limiti massimi indicati nel presente articolo, la sanzione amministrativa pecuniaria e' elevata fino al triplo dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purche' tale ammontare sia determinabile.
8. La Consob, anche unitamente alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo, puo' applicare una o piu' delle misure amministrative previste dall'articolo 30, paragrafo 2, lettere da a) a g), del regolamento (UE) n. 596/2014.
9. Quando le infrazioni sono connotate da scarsa offensivita' o pericolosita', in luogo delle sanzioni pecuniarie previste dal presente articolo, la Consob, ferma la facolta' di disporre la confisca di cui all'art. 187-sexies, puo' applicare una delle seguenti misure amministrative:
a) un ordine di eliminare le infrazioni contestate, con eventuale indicazione delle misure da adottare e del termine per l'adempimento, e di astenersi dal ripeterle;
b) una dichiarazione pubblica avente ad oggetto la violazione commessa e il soggetto responsabile, quando l'infrazione contestata e' cessata.
10. L'inosservanza degli obblighi prescritti con le misure di cui all'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 596/2014, entro il termine stabilito, importa l'aumento fino ad un terzo della sanzione amministrativa pecuniaria irrogata ovvero l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista per la violazione originariamente contestata aumentata fino ad un terzo.
11. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo non si applicano gli articoli 6, 10, 11 e 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.».
All'articolo 187-quinquies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, l'alinea del comma 1 e' sostituito dal seguente:
«L'ente e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da ventimila euro fino a quindici milioni di euro, ovvero fino al quindici per cento del fatturato, quando tale importo e' superiore a quindici milioni di euro e il fatturato e' determinabile ai sensi dell'articolo 195, comma 1-bis, nel caso in cui sia commessa nel suo interesse o a suo vantaggio una violazione del divieto di cui all'articolo 14 o del divieto di cui all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 596/2014:».
All'articolo 187-sexies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. L'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente capo importa la confisca del prodotto o del profitto dell'illecito.».
L'articolo 187-novies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e' abrogato.
L'articolo 187-terdecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e' sostituito dal seguente:
«Art. 187-terdecies (Applicazione ed esecuzione delle sanzioni penali ed amministrative). - 1. Quando per lo stesso fatto e' stata applicata, a carico del reo, dell'autore della violazione o dell'ente una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'articolo 187-septies ovvero una sanzione penale o una sanzione amministrativa dipendente da reato:
a) l'autorita' giudiziaria o la CONSOB tengono conto, al momento dell'irrogazione delle sanzioni di propria competenza, delle misure punitive gia' irrogate;
b) l'esazione della pena pecuniaria, della sanzione pecuniaria dipendente da reato ovvero della sanzione pecuniaria amministrativa e' limitata alla parte eccedente quella riscossa, rispettivamente, dall'autorita' amministrativa ovvero da quella giudiziaria.».
All'articolo 190.3, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, la lettera e) e' soppressa.
Art. 5
#Comma 1
Clausola di invarianza finanziaria
Comma 2
Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'autorita' interessata provvede agli adempimenti di cui al presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 6
#Comma 1
Disposizioni finali
Comma 2
Fino alla data di entrata in vigore della disciplina emanata dalla Consob ai sensi dell'articolo 116, comma 1-bis, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come modificato dal presente decreto, gli emittenti strumenti finanziari diffusi comunicano al pubblico, senza indugio, le informazioni indicate nel medesimo articolo 116, comma 1-bis, come modificato dal presente decreto, secondo le modalita' e i termini stabiliti, per tali emittenti, dalle disposizioni emanate dalla Consob, prima dell'entrata in vigore del presente decreto, in attuazione dell'articolo 114 del citato decreto legislativo n. 58 del 1998.