DECRETO LEGISLATIVO

Norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2015/760 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo ai fondi di investimento europei a lungo termine. (18G00028)

Numero 233 Anno 2017 GU 13.02.2018 Codice 18G00028

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-12-15;233

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Modifiche alla parte I del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58

Comma 2

All'articolo 4-quinquies, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo le parole: «sentita la Consob» sono inserite le seguenti: «per i soggetti non iscritti agli albi previsti dagli articoli 35 e 35-ter».


Dopo l'articolo 4-quinquies, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e' aggiunto il seguente:
«Art. 4-quinquies.1 (Individuazione delle autorita' nazionali competenti ai sensi del regolamento (UE) n. 2015/760 relativo ai fondi di investimento europei a lungo termine (ELTIF)). - 1. La Banca d'Italia e la Consob, secondo le rispettive attribuzioni e le finalita' indicate dall'articolo 5, sono le autorita' nazionali competenti ai sensi del regolamento (UE) n. 2015/760.
2. La Banca d'Italia e' l'autorita' competente ad autorizzare la gestione di un ELTIF da parte di un gestore e ad approvare il regolamento dell'ELTIF in conformita' all'articolo 5 del regolamento (UE) n. 2015/760. Nel caso di prima istituzione di un ELTIF da parte di un gestore, l'autorizzazione e' rilasciata dalla Banca d'Italia, sentita la Consob, sui profili indicati dall'articolo 5, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 2015/760. La Banca d'Italia provvede a iscrivere i gestori autorizzati in una sezione distinta degli albi di cui agli articoli 35 e 35-ter. Si applicano gli articoli 35, commi 2 e 3, e 35-ter, commi 2 e 3.
3. La Banca d'Italia autorizza la proroga prevista dall'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 2015/760.
4. La Consob e' l'autorita' competente a:
a) ricevere dalla Sgr e dalla Sicaf che gestiscono l'ELTIF la notifica prevista dall'articolo 31, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 2015/760, per la commercializzazione in Italia delle quote o delle azioni dell'ELTIF agli investitori professionali e agli investitori al dettaglio;
b) ricevere dalla Sgr e dalla Sicaf che gestiscono l'ELTIF la notifica prevista dall'articolo 31, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 2015/760 per la commercializzazione in uno Stato dell'UE diverso dall'Italia delle quote o delle azioni dell'ELTIF agli investitori professionali e agli investitori al dettaglio;
c) ricevere dall'autorita' dello Stato membro di origine del gestore dell'ELTIF la notifica prevista dall'articolo 31, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 2015/760 per la commercializzazione in Italia delle quote o delle azioni dell'ELTIF agli investitori professionali e agli investitori al dettaglio;
d) adempiere agli obblighi informativi verso l'ESMA previsti dall'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 2015/760;
e) ricevere il prospetto, e le relative modifiche, di cui all'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 2015/760 con le modalita' e nei termini stabiliti con proprio regolamento.
5. Alle procedure per la notifica di cui al comma 4, lettere a), b) e c), si applicano, in quanto compatibili, l'articolo 43 e le relative disposizioni attuative; non e' richiesta l'intesa della Banca d'Italia prevista nei commi 4 e 5 di tale articolo, ne' l'acquisizione del parere di tale Autorita' ai sensi dei commi 6 e 8 del medesimo articolo.
6. La Consob individua con regolamento le eventuali informazioni aggiuntive da inserire nel prospetto rispetto a quelle previste nell'articolo 23, paragrafi 2, 3 e 4, del regolamento (UE) n. 2015/760, al fine di permettere agli investitori di effettuare una valutazione informata sull'investimento loro proposto e, in particolare, sui relativi rischi.
7. Per assicurare il rispetto del presente articolo nonche' del regolamento indicato dal comma 1, la Banca d'Italia e la Consob dispongono, secondo le rispettive attribuzioni e le finalita' dell'articolo 5, dei poteri loro attribuiti dal presente decreto in materia di gestione collettiva del risparmio, nonche' dei poteri previsti dal regolamento (UE) n. 2015/760.».


Art. 2

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Comma 1

Modifiche alla parte V, titolo II, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58

Comma 2

All'articolo 188, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo le parole: «"fondo europeo per l'imprenditoria sociale";» sono inserite le seguenti: «"ELTIF" o "fondo di investimento europeo a lungo termine";», e le parole: «e n. 346/2013, relativo ai fondi europei per l'imprenditoria sociale (EuSEF)» sono sostituite dalle seguenti: «n. 346/2013, relativo ai fondi europei per l'imprenditoria sociale (EuSEF) e n. 2015/760, relativo ai fondi di investimento europei a lungo termine.».


Art. 3

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Comma 1

Clausola di invarianza finanziaria

Comma 2

Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione dei compiti derivanti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.