Le norme del presente testo unico disciplinano l'emissione, gestione, ammissione a quotazione e negoziazione dei titoli di Stato.
Testo vigente
Preambolo
Titolo I - OGGETTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE DEL TESTO UNICO
Art. 1
#Comma 1
(L) Oggetto
Comma 2
Art. 3
#Comma 1
(L) Emissione
Comma 2
Ove necessario, la disciplina contenuta nei decreti del Ministro puo' derogare alle norme di contabilita' di Stato, sulla base e nei limiti dei criteri determinati nel comma 1.
Art. 4
#Comma 1
(L) Strumenti finanziari
Comma 2
Gli strumenti finanziari negoziati o destinati alla negoziazione sui mercati regolamentati non possono essere rappresentati da titoli, di cui al Titolo V, Libro IV, del codice civile. (L).
Art. 5
#Comma 1
(L) Disciplina del conto intrattenuto dal Tesoro presso la Banca d'Italia per il servizio di tesoreria
Comma 2
La Banca d'Italia non puo' concedere anticipazioni di alcun tipo al Ministero. (L).
Il debito intrattenuto sul conto corrente presso la Banca d'Italia per il servizio di tesoreria, quale risulta alla fine del mese in cui e' stato completato il collocamento dei titoli di cui al comma 3, viene trasferito il giorno successivo in un apposito conto di transito, all'interesse annuo dell'1 per cento, e convertito entro 30 giorni in titoli di Stato, per un importo corrispondente, da assegnare alla Banca d'Italia al tasso annuo dell'1 per cento, con cedola annuale. La durata ed il piano di ammortamento dei predetti titoli sono stabiliti dal Ministro con il relativo decreto di emissione. (L).
Entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge 26 novembre 1993, n. 483, il Ministro procede all'emissione di titoli da collocare presso la Banca d'Italia per un netto ricavo di almeno 30.000 miliardi di lire (euro 15.493.706.973). I titoli hanno rendimenti corrispondenti a quelli di mercato. Il netto ricavo e' iscritto all'entrata del bilancio statale ed e' riassegnato ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero per essere versato in un conto transitorio presso la Banca d'Italia, a cui corrisponde un interesse ad un tasso tale da compensare l'onere per interessi derivante dall'emissione dei titoli di cui al presente comma. (L).
Completato il collocamento, il saldo del conto transitorio viene trasferito in un conto istituito presso la Banca d'Italia, denominato «Disponibilita' del Tesoro per il servizio di tesoreria» e utilizzato per assicurare il regolare svolgimento del servizio medesimo. Sul predetto conto vengono giornalmente registrate le operazioni di introito e di pagamento connesse con il servizio di tesoreria e utilizzate per assicurare il regolare svolgimento del servizio medesimo. (L).
Sul predetto conto la Banca d'Italia, all'inizio di ogni semestre, corrisponde un interesse uguale al tasso medio dei buoni ordinari del tesoro emessi nel semestre precedente. Con decreti del Ministro, viene stabilito l'eventuale importo differenziale a carico della Banca d'Italia, idoneo ad assicurare la compensazione dell'onere dipendente dallo scarto tra il tasso anzidetto e quello relativo ai titoli di cui al comma 3, fino al loro rimborso. Il Ministro e' autorizzato, ove lo ritenga opportuno, sentita la Banca d'Italia, ad assumere direttamente la gestione, nell'ambito del servizio di tesoreria dello Stato, dei fondi disponibili nel conto e a procedere secondo il disposto dell'articolo 2, comma 2, della legge 28 marzo 1991, n. 104. (L).
Sul conto non sono ammessi sequestri, pignoramenti, opposizioni o altre misure cautelari. Non sono altresi' ammessi sequestri, pignoramenti, opposizioni o altre misure cautelari notificati alla Banca d'Italia ed ai partecipanti al collocamento dei titoli di Stato risultati assegnatari in sede d'asta e volti a colpire il ricavato di tale collocamento non ancora affluito al predetto conto. Gli atti compiuti in violazione della presente norma sono nulli e la nullita' deve essere rilevata d'ufficio dal giudice. Tali atti non comportano pertanto alcun onere di accantonamento sulle giacenze del conto e sulle somme provenienti dal predetto collocamento. (L).
Ove dalla situazione di fine mese della Banca d'Italia il saldo del conto dovesse risultare inferiore all'importo di 30.000 miliardi di lire (euro 15.493.706.973), eventualmente modificato ai sensi del comma 9, il Tesoro dovra' ricostituire l'anzidetto importo, entro i tre mesi successivi. Le somme giacenti nel conto non possono essere utilizzate in modo duraturo per la copertura del fabbisogno del Tesoro. Non dovra' comunque essere superato il limite massimo di emissione previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera a), del presente testo unico. Ove il saldo di fine mese del conto risulti inferiore del cinquanta per cento dell'importo di 30.000 miliardi di lire (euro 15.493.706.973), il Ministro entro il 5 del mese successivo, deve inviare al Parlamento una relazione sulle cause dell'insufficienza del saldo e sugli eventuali provvedimenti correttivi; qualora il saldo risulti, per tre mesi consecutivi, inferiore all'importo di 30.000 miliardi di lire (euro 15.493.706.973), il Ministro entro il mese successivo deve esporre al Parlamento le cause della insufficienza del saldo medesimo, indicando gli eventuali provvedimenti correttivi. (L).
Il conto non puo' presentare saldi a debito del Ministero.
Qualora alla chiusura giornaliera della contabilita' della Banca d'Italia dovesse risultare un saldo a debito del Ministero, la Banca lo scrittura in un conto provvisorio, regolato al tasso ufficiale di sconto, ne da' immediata comunicazione al Ministro e non effettua ulteriori pagamenti per il servizio di tesoreria fino a quando il debito non risulti estinto. (L).
Qualora il fabbisogno del settore statale risulti, in due esercizi consecutivi, inferiore di oltre il 30 per cento a quello del 1992, il Ministro puo', con proprio decreto, procedere a modificare l'importo di cui al comma 7 . Il Ministro puo' altresi', con proprio decreto, procedere ad una diminuzione dell'anzidetto importo in relazione ad una realizzata riduzione degli sfasamenti inframensili tra i flussi di incasso e di pagamento della Tesoreria statale. (L).
Art. 6
#Comma 1
(L) Denominazione del debito pubblico interno
Comma 2
A decorrere dal 1° gennaio 1999 le operazioni di indebitamento sul mercato interno sono effettuate in euro. (L).
Art. 7
#Comma 1
(L) Unita' di conto per le negoziazioni sui mercati regolamentati
Comma 2
A decorrere dal 1° gennaio 1999, l'euro e' utilizzato come unica unita' di conto per la negoziazione, la compensazione e la liquidazione sui mercati regolamentati, fermo restando che, nel periodo transitorio, la clientela, pur conferendo ordini in euro, puo' intrattenere rapporti con gli intermediari in lire o in euro. (L).
Art. 8
#Comma 1
(L) Pagamenti di debito pubblico
Comma 2
Le leggi annuali di approvazione del bilancio provvedono alle assegnazioni per i pagamenti di debito pubblico per interessi, eventuali premi e rimborsi. (L).
I pagamenti di debito pubblico non sono ridotti, ritardati o assoggettati ad alcuna imposta speciale, neppure in caso di pubblica necessita'. (L).
Il controllo successivo da parte della Corte dei conti delle contabilita' ordinarie e straordinarie relative ai pagamenti di debito pubblico e' eseguito sugli elaborati contabili presentati dalle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato. (L).
Art. 9
#Comma 1
Ridenominazione dei prestiti internazionali denominati nella valuta di uno Stato partecipante
Art. 10
#Comma 1
(L) Trattamento dei riferimenti alla lira degli strumenti non ridenominati
Comma 2
A decorrere dal 1° gennaio 2002, le indicazioni relative alla lira e alle altre valute aderenti, presenti negli strumenti finanziari non ridenominati durante il periodo transitorio, si intendono riferite all'unita' euro con un numero illimitato di cifre decimali e sono contestualmente espressi -- ai fini della negoziazione del servizio finanziario, del trasferimento dei titoli e della rendicontazione - in una quantita' convenzionale corrispondente al valore nominale originario, nel rispetto del piano di rimborso.
L'arrotondamento al centesimo di euro deve essere applicato al momento della determinazione del corrispettivo. (L).
Art. 11
#Comma 1
(L) Sistema di gestione accentrata
Comma 2
Il Tesoro non rilascia titoli al portatore o nominativi o certificati provvisori con o senza cedole rappresentativi di prestiti destinati al mercato interno. (L).
Il Tesoro comunica alla societa' di gestione accentrata l'ammontare di ciascuna emissione di strumenti finanziari ai fini dell'apertura di un apposito conto. (L).
Art. 12
#Comma 1
(L) Attribuzioni della societa' di gestione e dell'intermediario
Comma 2
Il trasferimento degli strumenti finanziari soggetti alla disciplina del presente Titolo e l'esercizio dei relativi diritti patrimoniali, si effettua soltanto tramite intermediari autorizzati a norma del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che individua i requisiti che tali soggetti devono possedere e le attivita' che i soggetti stessi sono abilitati a svolgere. (L).
A nome e su richiesta degli intermediari, la societa' di gestione accentrata provvede all'apertura, per ogni intermediario, di conti destinati a registrare i movimenti degli strumenti finanziari disposti tramite lo stesso. (L).
L'intermediario registra, per ogni titolare del conto, gli strumenti finanziari di pertinenza dello stesso titolare, nonche' il trasferimento, gli atti di gestione ed i vincoli di cui all'articolo 15, disposti dal titolare o a carico del medesimo, in conti distinti e separati anche rispetto agli eventuali conti di pertinenza dell'intermediario stesso. (L).
Art. 13
#Comma 1
(L) Compiti dell'intermediario
Comma 2
Le certificazioni rilasciate dall'intermediario devono essere accettate in deposito tutte le volte in cui la normativa prevede il deposito di titoli. (L).
Art. 14
#Comma 1
(L) Diritti del titolare del conto
Comma 2
Effettuata la registrazione, il titolare del conto e' legittimato al pieno ed esclusivo esercizio dei diritti relativi agli strumenti finanziari in esso registrati, secondo la disciplina propria di ciascuno di essi, e puo' disporne in conformita' con quanto previsto dalle norme vigenti in materia. (L).
Colui il quale ha ottenuto la registrazione in suo favore, in base a titolo idoneo e in buona fede, non e' soggetto a pretese o azioni da parte di precedenti titolari. (L).
Art. 15
#Comma 1
(L) Costituzione di vincoli
Comma 2
I vincoli di ogni genere, sugli strumenti finanziari disciplinati dal presente Titolo, si costituiscono unicamente con le registrazioni in apposito conto tenuto dall'intermediario. (L).
Possono essere aperti specifici conti destinati a consentire la costituzione di vincoli sull'insieme degli strumenti finanziari in essi registrati; in tal caso l'intermediario e' responsabile dell'osservanza delle istruzioni ricevute all'atto di costituzione del vincolo in ordine alla conservazione dell'integrita' del valore del vincolo ed all'esercizio dei diritti relativi agli strumenti finanziari. (L).
Art. 16
#Comma 1
(L) Responsabilita' dell'intermediario
Comma 2
L'intermediario e' responsabile per il puntuale adempimento degli obblighi posti dal presente testo unico nonche' per gli eventuali danni derivanti dall'esercizio delle attivita' di trasferimento, suo tramite, degli strumenti finanziari e di tenuta dei conti. (L).
Art. 17
#Comma 1
(L) Ammissibilita' del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato
Comma 2
Nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato effettuate con ricorso a mezzi telematici, e' consentita la presentazione di richieste mediante servizio pubblico o privato di riproduzione in fac-simile, nei casi e con le modalita' stabiliti con decreto del Tesoro. (L).
Art. 18
#Comma 1
(L) Prestazioni, depositi o reinvestimenti in titoli di Stato
Comma 2
I titoli di Stato rappresentati da iscrizioni contabili debbono essere accettati tutte le volte che, per disposizioni legislative o regolamentari, siano richieste prestazioni o prescritti depositi cauzionali o depositi a garanzia in titoli di Stato. (L).
Il prezzo dovuto per la vendita di beni del patrimonio immobiliare ovvero di partecipazioni dello Stato, dei quali sia disposta la dismissione ai sensi delle disposizioni vigenti, puo' essere corrisposto dagli acquirenti anche in titoli di Stato. (L).
Il Ministro stabilisce, con proprio decreto, le categorie di titoli di Stato di cui al comma 1 e le modalita' di computo degli stessi ai fini della loro corrispondenza al prezzo dovuto. (L).
Art. 19
#Comma 1
(L) Conservazione dei documenti
Comma 2
I documenti prodotti restano in deposito presso la Direzione, a giustificazione delle operazioni eseguite, per un periodo di cinque anni. (L).
Decorsi i cinque anni dalla data in cui risultano presentate le contabilita' dei pagamenti, la Direzione ha facolta' di eliminare i relativi titoli che non abbiano formato oggetto di opposizione. (L).
Art. 20
#Comma 1
(L) Pagamento di valori
Comma 2
Il pagamento alle parti interessate dei valori derivanti dalle operazioni di debito pubblico viene eseguito dalle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, contro quietanza degli ordini relativi e previo ritiro dell'apposita ricevuta, se rilasciata, ovvero su richiesta scritta del creditore, mediante accreditamento, per conto del creditore medesimo, a favore di una determinata azienda di credito. (L).
Comma 3
Sezione II - Prescrizione
Art. 21
#Comma 1
(L) Prescrizione degli interessi e del capitale
Comma 2
Le rate degli interessi non reclamate nel corso di cinque anni dalla scadenza sono prescritte. Il termine di cinque anni si applica qualunque sia la forma di pagamento degli interessi. (L).
E' prescritto il capitale rappresentato dai titoli di Stato non reclamato nel corso dei cinque anni dalla data di rimborsabilita'. (L).
Art. 22
#Comma 1
(L) Interruzione della prescrizione
Comma 2
La prescrizione puo' essere interrotta nei modi e con gli effetti indicati dal codice civile, nonche' mediante semplice domanda o altro atto valevole a dimostrare la volonta' dell'istante di conservare il proprio diritto. (L).
La domanda o l'atto esplicano la loro efficacia interruttiva dal giorno in cui risultino pervenuti alla Direzione ovvero ad uno degli uffici che, nel territorio nazionale o all'estero, hanno facolta' di ricevere domande per operazioni su titoli di debito pubblico o di provvedere al pagamento degli interessi. (L).
Art. 23
#Comma 1
(L) Termini di prescrizione
Comma 2
Per i termini di prescrizione dei titoli di Stato si rinvia alle norme del Codice civile.
Comma 3
Sezione III - Gestione accentrata
Art. 24
#Comma 1
(R) Individuazione delle societa' di gestione accentrata
Comma 2
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Art. 25
#Comma 1
(R) Soggetti ammessi ai sistemi
Comma 2
1.
Art. 26
#Comma 1
(R) Rapporti tra il Tesoro e societa' di gestione accentrata
Comma 2
1.
2.
3.
Art. 27
#Comma 1
(R) Quadratura dei conti
Comma 2
1.
2.
3.
4.
Art. 28
#Comma 1
(R) Ammissione a quotazione sul mercato interno e sui mercati internazionali
Comma 2
1.
2.
3.
Art. 29
#Comma 1
(R) Informazione al pubblico
Comma 2
1.
Art. 30
#Comma 1
(R) Cancellazione dal listino
Comma 2
1.
Comma 3
Sezione II - Regolamento dei mercati secondari all'ingrosso dei titoli di Stato
Art. 31
#Comma 1
(R) Regolamento del mercato
Comma 2
1.
2.
3.
Art. 32
#Comma 1
Autorizzazione dei mercati all'ingrosso di titoli di Stato
1.
2.
3.
4.
5.
Art. 33
#Comma 1
(R) Specialisti in titoli di Stato
Comma 2
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Art. 34
#Comma 1
(R) Societa' di gestione
Comma 2
1.
2.
Art. 35
#Comma 1
(R) Vigilanza sui mercati
Comma 2
1.
2.
3.
4.
5.
Art. 36
#Comma 1
(R) Informativa alla CONSOB
Comma 2
1.
2.
Art. 37
#Comma 1
(R) Vigilanza sulle societa' di gestione
Comma 2
1.
2.
3.
4.
Art. 38
#Comma 1
(R) Compensazione e liquidazione
Comma 2
1.
Art. 39
#Comma 1
Provvedimenti straordinari a tutela del mercato e crisi delle societa' di gestione
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Comma 2
Sezione III - Operazioni di separazione cedolare e ricostituzione di titoli Stato
Art. 40
#Comma 1
Oggetto delle operazioni di separazione cedolare
1.
2.
3.
4.
Art. 41
#Comma 1
(R) Modalita' delle operazioni
Comma 2
1.
2.
Art. 42
#Comma 1
(R) Caratteristiche dei titoli
Comma 2
1.
2.
Art. 43
#Comma 1
(R) Lotti minimi di negoziazione
Comma 2
1.
Art. 44
#Comma 1
(L) Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato
Comma 2
E' istituito presso la Banca d'Italia un conto denominato Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato. Esso ha lo scopo di ridurre, secondo le modalita' previste dal presente testo unico, la consistenza dei titoli di Stato in circolazione. (L).
Il Ministro presenta annualmente al Parlamento, in allegato al conto consuntivo, una relazione sull'amministrazione del Fondo. Alla gestione del Fondo non si applicano le disposizioni della legge 25 novembre 1971, n. 1041, e successive modificazioni. (L).
Art. 45
#Comma 1
(L) Conferimenti al Fondo
Comma 2
Gli importi relativi ai conferimenti di cui al comma 1 affluiscono ad appositi capitoli dello stato di previsione dell'entrata per essere riassegnati allo stato di previsione del Ministero ai fini della destinazione al Fondo.
Il Ministro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. (L).
Art. 46
#Comma 1
(L) Criteri e modalita' per l'acquisto dei titoli di Stato
Comma 2
Le operazioni di acquisto di cui al comma 1 sono effettuate per il tramite della Banca d'Italia o di altri intermediari abilitati.
Dette operazioni sono esenti dalla tassa di cui all'articolo 1 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3278, e successive modificazioni. (L).
Sulle giacenze del Fondo la Banca d'Italia corrisponde semestralmente un tasso di interesse pari a quello medio dei buoni ordinari del Tesoro emessi nel semestre precedente. (L).
Al Fondo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 6. (L).
Art. 47
#Comma 1
(L) Estinzione dei titoli detenuti dal Fondo
Comma 2
I titoli di Stato conferiti al Fondo o da esso acquistati non possono essere incassati ne' negoziati e sono portati a riduzione della consistenza del debito. (L).
I titoli ancora circolanti in forma cartacea sono inoltrati alla Direzione che provvede al successivo annullamento di essi. (L).
Comma 3
Sezione II - Norme procedurali
Art. 48
#Comma 1
(R) Utilizzi del Fondo
Comma 2
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Art. 49
#Comma 1
Adempimenti a carico della Banca d'Italia e degli intermediari incaricati
1.
2.
Art. 50
#Comma 1
(R) Contenuto dell'incarico alla Banca d'italia e degli intermediari incaricati
Comma 2
1.
2.
Art. 51
#Comma 1
(R) Modalita' d'asta
Comma 2
1.
2.
3.
Art. 52
#Comma 1
Adempimenti successivi allo svolgimento dell'asta
1.
2.
Comma 2
Titolo II - DISPOSIZIONI TRANSITORIE Capo I
Art. 53
#Comma 1
(R) Modalita' di ridenominazione
Comma 2
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Art. 54
#Comma 1
(R) Pagamenti e negoziazioni riguardanti i titoli ridenominati
Comma 2
1.
2.
3.
4.
5.
Art. 55
#Comma 1
(L) Gestione
Comma 2
I diritti relativi ai titoli ed ai certificati assoggettati alla disciplina del Titolo I sono esercitati previa consegna degli stessi ad un intermediario autorizzato, che provvede all'apertura del conto, trasmettendo i relativi documenti alla societa' di gestione accentrata per l'immissione nel sistema della gestione stessa. (L).
Le operazioni di cui al comma 1 sono effettuate dagli intermediari senza applicare oneri aggiuntivi oltre alle commissioni previste per le analoghe operazioni su titoli dematerializzati. (L).
Art. 56
#Comma 1
(R) Rimborso dei titoli e delle frazioni di importo inferiore a cinque milioni di lire (euro 2.582,28) appartenenti a prestiti vigenti
Comma 2
1.
2.
3.
4.
Art. 57
#Comma 1
(L-R) Rimborso dei titoli di importo pari o superiore a cinque milioni di lire (euro 2.582,28)
Comma 2
1.
Qualora i titoli siano intestati ad enti o societa' oppure a persone fisiche che non abbiano la libera disponibilita' dei propri beni, il rimborso del capitale ha luogo su domanda del titolare, o degli aventi causa, a firma autenticata. (L).
Art. 59
#Comma 1
Cancellazione del vincolo di usufrutto
Per il caso considerato nella lettera d), il termine di cinque anni decorre dal giorno in cui puo' essere fatta valere la prescrizione. (L).
Art. 61
#Comma 1
(L) Documenti integrativi
Comma 2
Qualora siano intervenuti fatti o atti che abbiano modificato la condizione degli aventi diritto alla successione, deve essere presentata una nuova dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta'. (L).
La Direzione puo' anche chiedere un certificato del cancelliere della pretura nella cui giurisdizione si e' aperta la successione, attestante se e quali atti o dichiarazioni risultino annotati nel registro delle successioni e se e quali testamenti siano stati comunicati alla pretura medesima. Puo' chiedere, inoltre, un certificato, rilasciato dal sindaco del luogo di apertura della successione in base alle risultanze anagrafiche e ad informazioni assunte, per accertare lo stato di famiglia del defunto. (L).
Art. 62
#Comma 1
(L) Successione aperta all'estero
Comma 2
Se la successione del titolare si sia aperta all'estero, il diritto a succedere si prova con i documenti indicati negli articoli 60 e 61. In tal caso, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' puo' essere formata innanzi al console italiano o sostituita da equivalente documento probatorio, redatto ai termini della legge del luogo. (L).
Nel caso in cui le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli precedenti siano presentate da cittadini dell'Unione europea, si applicano le stesse modalita' previste per i cittadini italiani. (L).
Qualora si tratti di cittadino extracomunitario, la prova della successione deve essere fornita con i documenti prescritti dalla legge nazionale del defunto, ovvero, se si tratti di apolide, con quelli della legge del luogo di ultima residenza. In aggiunta ai documenti medesimi, la Direzione puo' chiedere un certificato dell'autorita' consolare, che attesti la regolarita' formale e sostanziale di essi in rapporto alle leggi predette. (L).
Art. 63
#Comma 1
(L) Provvedimento giudiziale
Comma 2
In sostituzione dei documenti indicati negli articoli 60 e 61, puo' essere prodotto un decreto, emesso in camera di consiglio dal tribunale del luogo di apertura della successione, con cui espressamente si attribuiscano i titoli a chi di ragione, determinando, qualora piu' siano gli assegnatari, la quota di ciascuno. Nel caso di successione apertasi all'estero, detto decreto deve essere emesso dalla Corte di appello di Roma. (L).
La Direzione puo' chiedere direttamente all'amministrazione giudiziaria che la prova della successione sia fornita nella forma indicata nel comma 1, quando sull'operazione domandata sorgano dubbi che la Direzione stessa ritenga di non poter risolvere. (L).
Art. 64
#Comma 1
(L) Successione di eredi del titolare
Comma 2
Se, oltre al titolare, sia deceduto alcuno degli eredi, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' indicata nell'articolo 60 puo' essere unica, purche' tutte le successioni si siano aperte nello stesso circondario; in caso contrario, occorrono attestazioni distinte per ciascuna successione. (L).
Qualora le successioni si siano aperte nelle circoscrizioni di Tribunali diversi, il decreto di cui all'articolo 63 puo' essere emesso dal tribunale del luogo nel quale si e' aperta una delle successioni. Occorre il decreto della Corte di appello di Roma, se alcuna delle successioni si sia aperta all'estero. In ogni caso, sia il tribunale che la Corte di appello devono tenere conto di tutti i passaggi verificatisi a causa delle varie successioni. (L).
Art. 65
#Comma 1
(L) Legato di specie
Comma 2
Il legatario puo' ottenere, senza intervento dell'erede, il rimborso di titoli nominativi, di importo pari o superiore a cinque milioni di lire (euro 2.582,28) che gli siano stati espressamente attribuiti dal testatore, purche' presenti i titoli stessi e i documenti relativi alla successione. (L).
Nel caso pero' di smarrimento, sottrazione o distruzione dei titoli, il legatario non puo' essere ammesso ad esperire la procedura di ammortamento se non documenti che era legittimamente in possesso di essi. (L).
Art. 66
#Comma 1
(L-R) Successione dell'avente causa
Comma 2
Se il capitale da rimborsare e' di importo pari o superiore a cinque milioni le disposizioni contenute nei precedenti articoli si applicano anche nei casi in cui si tratti di successione dell'avente causa dal titolare e da ogni altra persona che abbia comunque diritti sulle iscrizioni oggetto dell'operazione richiesta, nonche' nei casi di svincolo di iscrizioni divenute libere per effetto delle leggi abolitive dei relativi vincoli. (L-R).
Art. 67
#Comma 1
(L) Riscossione di capitali con reimpiego
Comma 2
Le operazioni di rimborso di titoli intestati a persone fisiche incapaci o di capacita' limitata sono considerate, a norma del codice civile, atti di riscossione di capitale, sempre che siano accompagnate dalla condizione di altro idoneo impiego. (L).
Le stesse operazioni, se riguardanti titoli nominativi facenti parte di patrimoni amministrati da curatori a norma del codice civile, nonche titoli costituiti in dote o in patrimonio familiare, ovvero correlativamente ipotecati a garanzia, sempre che siano accompagnate dalla condizione di altro idoneo impiego, sono parimenti considerate come atti di riscossione di capitale e, ove occorra l'autorizzazione giudiziale, questa puo' essere data dal pretore. (L).
Art. 68
#Comma 1
(L) Titoli al portatore
Comma 2
I titoli al portatore sono a rischio e pericolo di chi li possiede. (L).
Non si rilasciano duplicati o altri documenti equipollenti di titoli al portatore smarriti, sottratti o distrutti. Tuttavia chi abbia denunciato alla Direzione, ovvero ad uno degli uffici che nel territorio nazionale, o all'estero, hanno facolta' di ricevere domande per operazioni su titoli di Stato o di provvedere al pagamento degli interessi, lo smarrimento, la sottrazione o la distruzione di un titolo di debito pubblico al portatore, prima della data di rimborsabilita', puo', anche prima del decorso del termine di prescrizione e a condizione che venga prestata garanzia fidejussoria a favore della Direzione, chiederne il pagamento, con apposita istanza da far pervenire entro sei mesi dalla predetta denuncia. (L).
Qualora sia decorso il termine di prescrizione, senza che il titolo risulti rimborsato, il termine per la presentazione dell'istanza di rimborso decorre dall'avvenuta prescrizione. (L).
In tale caso per il periodo di prescrizione dei titoli e delle cedole, si applicano, sulle somme dovute, gli interessi calcolati al tasso legale vigente. (L).
In nessun caso sono ammessi sequestri, impedimenti od opposizioni sulle iscrizioni al portatore. (L).
L'amministrazione di cui al comma 2 riconosce come proprietario dei titoli corrispondenti a tali iscrizioni soltanto il portatore di essi. (L).
Art. 69
#Comma 1
(L) Opposizione su iscrizioni nominative
Comma 2
L'opposizione di cui alla lettera b) puo' essere mossa soltanto dall'erede del titolare o dal suo avente causa e dal legatario al quale il titolo sia stato espressamente attribuito. (L).
La Direzione prende nota negli appositi registri delle opposizioni sulle iscrizioni nominative, ammesse nei casi e con le forme previsti dal presente testo unico. (L).
Art. 70
#Comma 1
(L) Perdita di titoli nominativi
Comma 2
Nel caso di smarrimento, sottrazione o distruzione di un titolo nominativo, l'intestatario o l'avente diritto puo' ottenerne il rimborso, se scaduto e non prescritto, o la dematerializzazione, se appartenente ad un prestito vigente, presentando apposita denunzia, con firma autenticata, ove occorra regolarmente documentata, nella quale, se trattasi di persona fisica, espressamente dichiari, tra l'altro, sotto la propria personale responsabilita', che il titolo smarrito, sottratto o distrutto, non conteneva a tergo dichiarazioni di trasferimento a terzi o di tramutamento al portatore con delega a terzi per il ritiro dei nuovi titoli, e che il titolo stesso non era stato comunque ceduto o trasferito a terzi. (L).
La Direzione fa pubblicare avviso nella Gazzetta Ufficiale e dispone l'affissione dell'avviso stesso, per sei mesi, nei locali aperti al pubblico della competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato e se non risultano opposizioni ne dispone il rimborso o la dematerializzazione. (L).
Art. 71
#Comma 1
(L) Esecuzione sui titoli nominativi
Comma 2
La esecuzione derivante dall'ipoteca o altro vincolo ha effetto in base a decisione del giudice competente. (L).
Le iscrizioni, ai fini del rimborso dei titoli nominativi annotati di ipoteca nell'interesse dello Stato o delle pubbliche amministrazioni, sono rese libere e trasferite in tutto o in parte per determinazione della competente autorita' amministrativa. (L).
Art. 72
#Comma 1
(L) Pignoramento e sequestro di titoli
Comma 2
E' ammesso l'esperimento di pignoramenti o sequestri sui titoli al portatore e nominativi ovunque essi si trovino. (L).
Art. 73
#Comma 1
(L) Comunicazione al giudice penale
Comma 2
Qualora i titoli siano presentati posteriormente alla notifica del provvedimento di sequestro la Direzione si limita, nel solo interesse della giustizia penale ad informare la competente autorita' senza tuttavia sospendere l'operazione richiesta sui titoli stessi. (L).
Art. 74
#Comma 1
(L) Schede per opposizioni
Comma 2
Per i titoli al portatore oggetto di sequestro, impedimento od opposizione di qualsiasi specie, autorizzati od ordinati dalla competente autorita' e regolarmente notificati a norma del presente testo unico, sono compilate apposite schede per riportarvi i relativi numeri di iscrizione e le opportune annotazioni, al solo fine di fornire all'autorita' competente, nell'interesse della giustizia penale, le notizie venute a conoscenza della Direzione posteriormente alla data della notifica. (L).
Art. 75
#Comma 1
(L) Rifiuto di eseguire operazioni
Comma 2
Nel caso in cui la Direzione si rifiuti di eseguire una operazione di rimborso, la parte richiedente puo' adire i1 tribunale civile del luogo del suo domicilio, il quale provvede con decreto pronunziato in camera di consiglio, sentiti il pubblico ministero e la Direzione nelle sue osservazioni scritte. (L).
Il tribunale, se non ritenga sufficientemente giustificata l'istanza puo' ordinare che siano chiamate le parti, che si presumono interessate, o rinviarle a giudizio in contraddittorio, e puo' anche ordinare pubblicazioni o disporre la esecuzione dell'operazione con speciali cautele. (L).
Contro il provvedimento del tribunale e' ammesso il ricorso in appello, anche da parte dell'amministrazione, osservate le stesse forme di procedimento indicate nel primo comma. (L).
Art. 76
#Comma 1
(L) Revoca tacita del mandato
Comma 2
Salva dichiarazione contraria, il mandato a richiedere il rimborso di titoli o pagamento di interessi s'intende revocato, senza necessita' di comunicazione della revoca al mandatario, quando il mandante deleghi alla operazione o alla riscossione persona diversa da quella precedentemente incaricata ovvero dichiari di volervi provvedere personalmente. (L).
In ogni caso il mandante deve essere in possesso dei titoli sui quali l'operazione va eseguita ovvero della ricevuta di deposito di essi, rilasciata dalla Direzione o dal Dipartimento provinciale del Tesoro. (L).
Art. 77
#Comma 1
(L) Pubblicazioni
Comma 2
Le pubblicazioni di cui all'articolo 70 e quelle che, in base alle norme vigenti, devono essere effettuate in seguito a perdita delle ricevute rilasciate per il deposito di titoli nominativi o al portatore, sono eseguite gratuitamente. (L).
Art. 78
#Comma 1
(L) Divieto di fabbricazione di stampati simili ai titoli
Comma 2
E' vietata la fabbricazione, la emissione e la circolazione, per qualsiasi scopo, di qualunque genere di stampati imitanti o simulanti, in tutto o in parte, qualunque titolo di debito pubblico. (L).
Le contravvenzioni sono punite con l'ammenda comminata dall'articolo 142 del testo unico 28 aprile 1910, n. 204, sugli istituti di emissione, e successive modificazioni. (L).
Gli stampati e i materiali relativi, a chiunque appartengano, devono essere confiscati e distrutti. (L).
Comma 3
Capo IV - Disciplina transitoria della prescrizione
Art. 79
#Comma 1
(L) Decorrenza dei termini di prescrizione
Comma 2
I termini di prescrizione indicati nel presente testo unico decorrono, per i titoli nominativi e per i buoni ordinari del Tesoro dal 1° gennaio 1998, come previsto dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449, mentre per i titoli al portatore dal 5 settembre 1993, data di entrata in vigore della legge 12 agosto 1993, n. 313, articolo 2, che ha integrato l'articolo 2948 del codice civile, purche', a norma delle leggi anteriori, non rimanga a decorrere un termine minore. (L).
Art. 80
#Comma 1
(R) Immissione nei sistemi di titoli non dematerializzati
Comma 2
1.
2.
3.
Art. 81
#Comma 1
((Tutela giurisdizionale ))
Comma 2
((
La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo e' disciplinata dal codice del processo amministrativo.(L)
))
Art. 82
#Comma 1
(L) Abrogazioni di norme
Comma 2
Con l'entrata in vigore del presente testo unico sono abrogati l'articolo 1, gli articoli dal 4 al 10, gli articoli 12 e 13, gli articoli dal 15 al 18, l'articolo 24, l'articolo 26, dall'articolo 33 al 40, dall'articolo 41 al 47, l'articolo 59, dall'articolo 62 al 68, l'articolo 70, l'articolo 72, l'articolo 74, gli articoli 78 e 79, l'articolo 81, gli articoli 83 e 84, dall'articolo 86 all'88, dall'articolo 90 al 95 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343; il decreto ministeriale 27 maggio 1993, cosi' come modificato dall'articolo 3 del decreto ministeriale 5 gennaio 1995.
Art. 83
#Comma 1
(L) Entrata in vigore del testo unico
Comma 2
Le disposizioni del presente testo unico entrano in vigore a decorrere dal 1° marzo 2004.