Piena ed intera esecuzione e' data ai seguenti Accordi conclusi a Buenos Aires, tra l'Italia e l'Argentina il 13 ottobre 1947:
a) Accordo commerciale e finanziario;
b) Prestito estero in pesos argentini 3,3-4% 1947 che il Governo italiano colloca nella Repubblica argentina;
c) Contratto di negoziazione del prestito estero in pesos argentini 3,3-4% 1947 che il Governo italiano colloca nella Repubblica argentina;
d) Scambio di Note concernenti la liberazione dei beni italiani gia' bloccati in Argentina e di quelli argentini gia' bloccati in Italia;
e) Scambio di Note concernenti le modalita' di applicazione degli accordi medesimi.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere a quanto sara' necessario, per quanto di sua competenza, all'attuazione del presente decreto e ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni nel bilancio dello Stato.
Art. 3
#Comma 1
Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta, Ufficiale ed ha effetto d 11 ottobre 1947 conformemente all'art. 44 dell'Accordo commerciale e finanziario.