Qualora le aziende di credito e gli istituti di cui al regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, o alcuna delle loro dipendenze non potessero funzionare a causa di eventi eccezionali, i termini legali o convenzionali scadenti durante il periodo di mancato funzionamento o nei cinque giorni successivi, ancorche relativi ad atti od operazioni da compiersi su altra piazza, sono prorogati di 15 giorni a favore delle aziende di credito e degli istituti di cui sopra, a decorrere dal giorno della riapertura degli sportelli al pubblico.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
La eccezionalita' dell'evento e il periodo di mancato funzionamento delle aziende di credito, istituti o dipendenze di cui al precedente art. 1 sono determinati per ogni provincia con decreto prefettizio, emanato su richiesta della filiale della Banca d'Italia sedente nel capoluogo della provincia, e da pubblicarsi nel Foglio annunzi legali della provincia.
Art. 3
#Comma 1
I titoli che si trovano giacenti presso l'azienda di credito, istituto o dipendenza durante il periodo di chiusura degli sportelli per l'evento eccezionale, dovranno essere muniti di una dichiarazione del dirigente dell'azienda, istituto o dipendenza, redatta nei seguenti termini:
"Ai sensi e per gli effetti del D.L........ si dichiara che gli adempimenti a carico della sottoscritta azienda di credito (istituto o dipendenza) relativamente al presente titolo non si sono potuti effettuare
a causa del mancato funzionamento della azienda (istituto o dipendenza) protrattosi dal.........al ....... come dal decreto del Prefetto della provincia di...... del giorno......".
La dichiarazione di che al precedente comma s'intende rilasciata sotto la responsabilita dell'azienda o istituto nonche' sotto quella personale dei funzionari che l'hanno sottoscritta.
Art. 4
#Comma 1
Qualora non esista un documento su cui possa essere apposta la dichiarazione di cui all'articolo precedente, i dirigenti l'azienda, l'istituto o la dipendenza rilasceranno una dichiarazione analoga in un separato documento nel quale dovra' essere esattamente indicato il negozio giuridico al quale la dichiarazione si riferisce.
Art. 5
#Comma 1
Resta abrogata ogni precedente disposizione di legge concernente la proroga dei termini legali o convenzionali in caso di chiusura di aziende di credito a causa di eventi eccezionali.
Art. 6
#Comma 1
Il presente decreto ha effetto dal 30 dicembre 1947 ed entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.