DECRETO LEGISLATIVO

Proroga dei termini legali o convenzionali nell'ipotesi di chiusura delle aziende di credito o singole dipendenze a causa di eventi eccezionali.

Numero 1 Anno 1948 GU 16.01.1948 Codice 048U0001

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-01-15;1

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Qualora le aziende di credito e gli istituti di cui al regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, o alcuna delle loro dipendenze non potessero funzionare a causa di eventi eccezionali, i termini legali o convenzionali scadenti durante il periodo di mancato funzionamento o nei cinque giorni successivi, ancorche relativi ad atti od operazioni da compiersi su altra piazza, sono prorogati di 15 giorni a favore delle aziende di credito e degli istituti di cui sopra, a decorrere dal giorno della riapertura degli sportelli al pubblico.


Art. 2

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Comma 1

La eccezionalita' dell'evento e il periodo di mancato funzionamento delle aziende di credito, istituti o dipendenze di cui al precedente art. 1 sono determinati per ogni provincia con decreto prefettizio, emanato su richiesta della filiale della Banca d'Italia sedente nel capoluogo della provincia, e da pubblicarsi nel Foglio annunzi legali della provincia.


Art. 3

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Comma 1

I titoli che si trovano giacenti presso l'azienda di credito, istituto o dipendenza durante il periodo di chiusura degli sportelli per l'evento eccezionale, dovranno essere muniti di una dichiarazione del dirigente dell'azienda, istituto o dipendenza, redatta nei seguenti termini:
"Ai sensi e per gli effetti del D.L........ si dichiara che gli adempimenti a carico della sottoscritta azienda di credito (istituto o dipendenza) relativamente al presente titolo non si sono potuti effettuare
a causa del mancato funzionamento della azienda (istituto o dipendenza) protrattosi dal.........al ....... come dal decreto del Prefetto della provincia di...... del giorno......".
La dichiarazione di che al precedente comma s'intende rilasciata sotto la responsabilita dell'azienda o istituto nonche' sotto quella personale dei funzionari che l'hanno sottoscritta.


Art. 4

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Comma 1

Qualora non esista un documento su cui possa essere apposta la dichiarazione di cui all'articolo precedente, i dirigenti l'azienda, l'istituto o la dipendenza rilasceranno una dichiarazione analoga in un separato documento nel quale dovra' essere esattamente indicato il negozio giuridico al quale la dichiarazione si riferisce.


Art. 5

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Comma 1

Resta abrogata ogni precedente disposizione di legge concernente la proroga dei termini legali o convenzionali in caso di chiusura di aziende di credito a causa di eventi eccezionali.


Art. 6

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Comma 1

Il presente decreto ha effetto dal 30 dicembre 1947 ed entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.