I compiti di studio, ricerca, sperimentazione e progettazione delle opere volte alla salvaguardia di Venezia e della sua laguna, di predisposizione del piano generale unitario degli interventi e di supporto tecnico alle attivita' di coordinamento e controllo affidate al Comitato di cui all'art. 4 della legge 29 novembre 1984, n. 798, nonche' i controlli tecnici di qualita' delle progettazioni esecutive e della realizzazione delle opere, l'espletamento dei compiti per la raccolta e la elaborazione dei dati, l'informazione anche al pubblico, il supporto tecnico alle funzioni di controllo sulla qualita' ambientale lagunare e sul rispetto della normativa ambientale, sono affidati ad un'apposita societa' per azioni costituita, d'intesa tra lo Stato-Ministero dei lavori pubblici e la regione Veneto.
I rapporti tra la societa' ed i soggetti pubblici interessati sono regolati da apposite convenzioni aventi ad oggetto l'affidamento alla societa' stessa dei compiti di cui al comma 1 e relativi corrispettivi. Le convenzioni sono stipulate sulla base degli indirizzi fissati dal Comitato di cui all'art. 4 della legge 29 novembre 1984, n. 798.