DECRETO LEGISLATIVO

Norme dirette ad assicurare la razionalizzazione degli interventi per la salvaguardia della laguna di Venezia.

Numero 62 Anno 1994 GU 27.01.1994 Codice 094G0075

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-01-13;62

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

I compiti di studio, ricerca, sperimentazione e progettazione delle opere volte alla salvaguardia di Venezia e della sua laguna, di predisposizione del piano generale unitario degli interventi e di supporto tecnico alle attivita' di coordinamento e controllo affidate al Comitato di cui all'art. 4 della legge 29 novembre 1984, n. 798, nonche' i controlli tecnici di qualita' delle progettazioni esecutive e della realizzazione delle opere, l'espletamento dei compiti per la raccolta e la elaborazione dei dati, l'informazione anche al pubblico, il supporto tecnico alle funzioni di controllo sulla qualita' ambientale lagunare e sul rispetto della normativa ambientale, sono affidati ad un'apposita societa' per azioni costituita, d'intesa tra lo Stato-Ministero dei lavori pubblici e la regione Veneto.


I rapporti tra la societa' ed i soggetti pubblici interessati sono regolati da apposite convenzioni aventi ad oggetto l'affidamento alla societa' stessa dei compiti di cui al comma 1 e relativi corrispettivi. Le convenzioni sono stipulate sulla base degli indirizzi fissati dal Comitato di cui all'art. 4 della legge 29 novembre 1984, n. 798.


Art. 2

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Comma 1

La societa' di cui all'art. 1 e' retta dalle norme del codice civile.


Il capitale sociale della societa' e' conferito dallo Stato, in quota maggioritaria, dalla regione Veneto, dalla provincia di Venezia ovvero, se costituita, dalla citta' metropolitana di Venezia e dai comuni di Venezia e Chioggia.


Alla societa' possono partecipare altri soggetti pubblici, anche comunitari, i cui fini istituzionali siano coerenti con l'oggetto della stessa.


Al fine di sottoscrivere o acquisire le partecipazioni della societa' lo Stato, la regione Veneto, la provincia di Venezia ovvero, se costituita, la citta' metropolitana di Venezia ed i comuni di Venezia e Chioggia possono utilizzare i finanziamenti recati dalla legislazione speciale per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna.


Art. 3

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Comma 1

La societa' puo' svolgere ulteriori attivita', anche in favore di terzi, con particolare riferimento alla progettazione, all'assistenza tecnico-amministrativa per la realizzazione delle opere ed al monitoraggio della qualita' ambientale.


Art. 4

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Comma 1

Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dei lavori pubblici provvede a trasferire alla societa' i compiti di cui all'art. 1 gia' oggetto delle convenzioni assentite in favore del consorzio Venezia Nuova.


Art. 5

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Comma 1

Con appositi decreti il Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, assegna alla societa' in uso gratuito i beni, le attrezzature e dati afferenti al centro sperimentale per modelli idraulici di Voltabarozzo.


Lo Stato, la regione Veneto, la provincia di Venezia, i comuni di Venezia e Chioggia e gli altri soggetti che comunque ad essa partecipano, conferiscono inoltre alla societa', al fine di costituire una banca dati unitaria sul territorio e sulle attivita' direttamente o indirettamente interessate alla salvaguardia di Venezia e della sua laguna, i progetti, i dati relativi alle attivita' di cui all'art. 1, nonche' il servizio informativo.


Art. 6

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Comma 1

Lo statuto della societa' e' predisposto dal Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri del tesoro, della funzione pubblica e d'intesa con la regione Veneto ed e' approvato dal Comitato di cui all'art. 4 della legge 29 novembre 1984, n. 798.


La societa' ha sede in Venezia e svolge la sua attivita' secondo gli indirizzi indicati dal Comitato di cui all'art. 4 della legge 29 novembre 1984, n. 798.


Il presidente della societa' e' nominato dall'assemblea su designazione del Ministro dei lavori pubblici. In sede di prima attuazione il consiglio di amministrazione e il presidente sono nominati con l'atto costitutivo della societa'.


Art. 8

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Comma 1

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.