L'articolo 258 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e' sostituito dal seguente:
"Art. 258 (Procedimenti che proseguono secondo le disposizioni del codice). - 1. I procedimenti in corso diversi da quelli indicati negli articoli 241 e 242 proseguono con l'osservanza delle disposizioni del codice, ma i termini per le indagini preliminari previsti dagli articoli 405 comma 2 e 553 comma 1 del codice sono, rispettivamente, di dodici e di otto mesi.
2. Il termine per la richiesta di giudizio immediato previsto dall'articolo 454 comma 1 del codice e' di nove mesi; il termine per la richiesta di emissione del decreto penale di condanna previsto dall'art. 459 comma 1 del codice e' di dieci mesi davanti al tribunale e di otto mesi davanti al pretore.
3. Detti termini sono computati dalla data di entrata in vigore del codice. Per gli atti di polizia giudiziaria e per gli atti istruttori si osservano le disposizioni previste dagli articoli 243 comma 2 e 244 comma 1.
4. Per le notizie di reato pervenute agli uffici di procura della Repubblica nei primi sei mesi dalla data di entrata in vigore del codice, la proroga dei termini per le indagini preliminari, prevista dagli articoli 406 comma 1 e 553 comma 2 del codice, opera di diritto, per la durata di sei mesi, qualora, alla scadenza dei termini predetti, il pubblico ministero non abbia esercitato l'azione penale o richiesto l'archiviazione. Nei casi di proroga dei termini per le indagini preliminari previsti dal presente comma, la richiesta di emissione del decreto penale di condanna, in deroga a quanto previsto dall'articolo 459 comma 1 del codice, puo' essere trasmessa entro i primi quattro mesi del termine prorogato.".
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.