Ai componenti indicati nel comma 1 vanno aggiunti i ricavi, le plusvalenze e gli altri componenti positivi di cui agli articoli 53, comma 2, 54, comma 1, lettera d), e 76, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.";
i) all'articolo 12, nel comma 1, le parole: "a 10", sono sostituite dalle seguenti: "a 10-bis";
l) all'articolo 16, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. Nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e-bis), relativamente al valore prodotto nell'esercizio di attivita' non commerciali, determinato ai sensi dell'articolo 10-bis, si applica l'aliquota dell'8,5 per cento.";
2) nel comma 3, primo periodo, le parole: "dell'entrata in vigore sono sostituite dalle seguenti: "di emanazione"; nel medesimo periodo, la parola: "maggiorare", e' sostituita dalla seguente: "variare"; nello stesso comma 3, secondo periodo, la parola: "maggiorazione", e' sostituita dalla seguente: "variazione";
m) all'articolo 19, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente:
"1-bis. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e-bis), la dichiarazione e' presentata dai soggetti che emettono i provvedimenti autorizzativi dei versamenti dell'imposta regionale sulle attivita' produttive.";
n) nell'articolo 24, comma 3, le parole: "La constatazione", sono sostituite dalle seguenti: "L'accertamento";
o) all'articolo 30, nel comma 5, il primo periodo e' sostituito dal seguente: "5. In deroga alla disposizione del comma 2 i soggetti che determinano la base imponibile ai sensi dell'articolo 10-bis), comma 1, versano l'acconto mensilmente, con le modalita' e nei termini stabiliti con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la conferenza Stato-Regioni, in un importo pari a quello risultante dall'applicazione dell'aliquota prevista nell'articolo 16, comma 2, all'ammontare degli emolumenti ivi indicati corrisposti nel mese precedente.";
p) all'articolo 38, nel comma 1, dopo le parole: "90 per cento del gettito", sono aggiunte le seguenti: ", ricalcolato sulla base delle aliquote di cui all'articolo 16, comma 1 e 2,";
q) all'articolo 41, dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente:
"3-bis. Per gettito dell'imposta regionale sulle attivita' produttive di cui ai commi precedenti s'intende quello ricalcolato sulla base delle aliquote di cui all'articolo 16, commi 1 e 2.";
r) all'articolo 50, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti: "3. L'aliquota di compartecipazione dell'addizionale regionale di cui al comma 1 e' fissata allo 0,50 per cento. Ciascuna regione, con proprio provvedimento, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale non oltre il 30 novembre dell'anno precedente a quello cui l'addizionale si riferisce, puo' maggiorare l'aliquota suddetta fino all'1 per cento.
4. Relativamente ai redditi di lavoro dipendente e ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui agli articoli 46 e 47 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'addizionale regionale dovuta e' determinata dai sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, all'atto di effettuazione delle operazioni di conguaglio relative a detti redditi. Il relativo importo e' trattenuto in un numero massimo di undici rate, a partire dal periodo di paga successivo a quello in cui le stesse sono effettuate e non oltre quello relativamente al quale le ritenute sono versate nel mese di dicembre. In caso di cessazione del rapporto l'importo e' trattenuto in unica soluzione nel periodo di paga in cui sono svolte le predette operazioni di conguaglio. L'importo da trattenere e' indicato nella certificazione unica di cui all'articolo 7-bis del citato decreto n. 600 del 1973.";
2) al comma 5 le parole: "di cui al comma 1" sono soppresse;
s) all'articolo 52, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) nel comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Con decreto dei Ministeri delle finanze e della giustizia e' definito il modello al quale i comuni devono attenersi per la trasmissione, anche in via telematica, dei dati occorrenti alla pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale dei regolamenti sulle entrate tributarie, nonche' di ogni altra deliberazione concernente le variazioni delle aliquote e delle tariffe di tributi.";
2) nel comma 4, dopo la parola "i regolamenti" sono aggiunte le seguenti: "sulle entrate tributarie";
t) all'articolo 56 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) nel comma 2, al secondo periodo, dopo le parole: "E' dovuta una sola imposta quando per lo stesso credito ed in virtu' dello stesso atto devono eseguirsi piu' formalita'", sono aggiunte le seguenti: "di natura ipotecaria.";
2) il comma 4, e' sostituito dal seguente: "4. Con lo stesso regolamento di cui al comma 1, le province disciplinano la liquidazione, la riscossione e la contabilizzazione dell'imposta provinciale di trascrizione e i relativi controlli, nonche' l'applicazione delle sanzioni per l'omesso o il ritardato pagamento dell'imposta stessa ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Tali attivita', se non gestite direttamente ovvero nelle forme di cui al comma 5 dell'articolo 52, sono affidati, a condizioni da stabilire tra le parti, allo stesso concessionario del pubblico registro automobilistico il quale riversa alla tesoreria di ciascuna provincia nel cui territorio sono state eseguite le relative formalita' le somme riscosse inviando alla provincia stessa la relativa documentazione. In ogni caso deve essere assicurata l'esistenza di un archivio nazionale dei dati fiscali relativi ai veicoli iscritti nel pubblico registro automobilistico. L'imposta suppletiva ed i rimborsi devono essere richiesti nel termine di tre anni dalla data in cui la formalita' e' stata eseguita.";
3) nel comma 6, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo "Per gli autoveicoli muniti di carta di circolazione per uso speciale ed i rimorchi destinati a servire detti veicoli, sempreche' non siano adatti al trasporto di cose, l'imposta e' ridotta ad un quarto.
Analoga riduzione, da operarsi sull'imposta indicata dalla tariffa approvata con decreto del Ministro delle finanze di cui al successivo comma 11, si applica per i rimorchi ad uso abitazione per campeggio e simili.";
u) nell'articolo 58 il comma 4 e' abrogato;
v) nell'articolo 60, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il comma 2 e' abrogato;
2) nel comma 3, le parole: "dei commi 1 e 2", sono sostituite dalle seguenti: "del comma 1"; nel medesimo comma, le parole: "ed ai comuni" sono soppresse;
3) nel comma 4, le parole: "dei commi 1 e 2", sono sostituite dalle seguenti: "del comma 1";
4) nel comma 5, sono soppresse le parole: ": la disposizione del comma 1" e le parole da: "e quella del comma 2" fino alla fine del comma;
z) nell'articolo 61, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. A decorrere dall'anno 1999, il fondo ordinario spettante alle province e' ridotto di un importo pari al gettito complessivo riscosso nell'anno 1999 per l'imposta sulle assicurazioni di cui al comma 1 dell'articolo 60, ridotto dell'importo corrispondente all'incremento medio nazionale dei premi assicurativi registrato nell'anno 1999, rispetto all'anno 1998, secondo dati di fonte ufficiale. La dotazione del predetto fondo e', per l'anno 1999, inizialmente ridotta, in base ad una stima del gettito annuo effettuata, sulla base dei dati disponibili, dal Ministero delle finanze, per singola provincia, e comunicata ai Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'interno. Sulla base dei dati finali, comunicati dal Ministero delle finanze ai predetti Ministeri, sono determinate le riduzioni definitive della dotazione del predetto fondo, per singola provincia, e sono introdotte le eventuali variazioni di bilancio. Il Ministero dell'interno provvede, con seconda e la terza rata dei contributi ordinari relativi al 2000, ad operare i conguagli e a determinare in via definitiva l'importo annuo del contributo ridotto spettante ad ogni provincia a decorrere dal 1999.";
2) nel comma 4, primo periodo, le parole: "e ai comuni", sono soppresse;
aa) nell'articolo 64, al comma 2, le parole: "Il comune puo' prorogare fino al 31 dicembre 1999, a condizioni da stabilire tra le parti" sono sostituite con le parole: "Il comune puo' prorogare fino al 31 dicembre 2000, a condizioni piu' vantaggiose per l'ente da stabilire tra le parti" e le parole "entro il 31 dicembre 1998", con le parole "anteriormente alla predetta data".
2. I componenti positivi e negativi conseguiti o sostenuti in periodi d'imposta anteriori a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, la cui imputazione ai fini delle imposte sui redditi sia stata rinviata in applicazione delle norme del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concorrono alla determinazione del valore della produzione netta del periodo d'imposta in cui si verifica tale imputazione.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Modifiche al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in materia di imposta regionale sulle attivita' produttive, nonche' di disciplina dei tributi locali
Comma 2
Art. 2
#Comma 1
Modifiche al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, in materia ritardata presentazione della dichiarazione
Comma 2
All'articolo 13, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, le parole "trenta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "novanta giorni".