DECRETO LEGISLATIVO

Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante: «Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106.». (18G00131)

Numero 105 Anno 2018 GU 10.09.2018 Codice 18G00131

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-08-03;105

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Oggetto

Art. 2

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Comma 1

Modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo n. 117 del 2017

Art. 3

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Comma 1

Modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo n. 117 del 2017

Art. 7

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Comma 1

Modifiche all'articolo 28 del decreto legislativo n. 117 del 2017

Art. 10

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Comma 1

Modifiche all'articolo 34 del decreto legislativo n. 117 del 2017

Art. 12

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Comma 1

Modifiche all'articolo 38 del decreto legislativo n. 117 del 2017

Comma 2

All'articolo 38, comma 2, del decreto legislativo n. 117 del 2017, dopo le parole «beni o servizi» sono aggiunte le seguenti: «, anche di investimento»; le parole «e alle attivita' di investimento» sono soppresse; le parole «degli enti del Terzo settore» sono sostituite dalle seguenti: «di categorie di persone svantaggiate o di attivita' di interesse generale.».


Art. 13

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Comma 1

Modifiche all'articolo 56 del decreto legislativo n. 117 del 2017

Comma 2

All'articolo 56 del decreto legislativo n. 117 del 2017, dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente:
«3-bis. Le amministrazioni procedenti pubblicano sui propri siti informatici gli atti di indizione dei procedimenti di cui al presente articolo e i relativi provvedimenti finali. I medesimi atti devono altresi' formare oggetto di pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti nella sezione "Amministrazione trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.».


Art. 14

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Comma 1

Modifiche all'articolo 57 del decreto legislativo n. 117 del 2017

Art. 16

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Comma 1

Modifiche all'articolo 60 del decreto legislativo n. 117 del 2017

Art. 17

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Comma 1

Modifiche all'articolo 64 del decreto legislativo n. 117 del 2017

Art. 19

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Comma 1

Modifiche all'articolo 72 del decreto legislativo n. 117 del 2017

Comma 2

All'articolo 72, comma 3, del decreto legislativo n. 117 del 2017, dopo la parola: «annualmente» sono aggiunte le seguenti: «, per un triennio,»; dopo le parole «con proprio atto di indirizzo» sono aggiunte le seguenti: «, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano,».


Art. 20

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Comma 1

Modifiche all'articolo 76 del decreto legislativo n. 117 del 2017

Art. 24

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Comma 1

Modifiche all'articolo 80 del decreto legislativo n. 117 del 2017

Art. 26

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Comma 1

Modifiche all'articolo 82 del decreto legislativo n. 117 del 2017

Art. 27

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Comma 1

Modifiche all'articolo 83 del decreto legislativo n. 117 del 2017

Comma 2

All'articolo 83 del decreto legislativo n. 117 del 2017, il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. Ferma restando la non cumulabilita' delle agevolazioni di cui ai commi 1 e 2, i soggetti che effettuano erogazioni liberali ai sensi del presente articolo non possono cumulare la detraibilita' e la deducibilita' con altra agevolazione fiscale prevista a titolo di detrazione o di deduzione di imposta da altre disposizioni di legge a fronte delle medesime erogazioni.».


Art. 29

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Comma 1

Modifiche all'articolo 86 del decreto legislativo n. 117 del 2017

Art. 31

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Comma 1

Coordinamento normativo

Comma 2

All'articolo 16 della legge 19 agosto 2016, n. 166, il comma 7 e' sostituito dal seguente: «7. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Tavolo permanente di coordinamento di cui all'articolo 8, con proprio decreto, puo' individuare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, altri prodotti ai sensi del comma 1, lettera e), del presente articolo.».


Art. 32

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Comma 1

Modifiche all'articolo 101 del decreto legislativo n. 117 del 2017

Comma 2

All'articolo 101, comma 2, del decreto legislativo n. 117 del 2017, le parole «e imprese sociali» sono soppresse; le parole da «disposizioni» a «diciotto mesi» sono sostituite dalle seguenti: «disposizioni inderogabili del presente decreto entro ventiquattro mesi»; dopo le parole «dell'assemblea ordinaria» sono aggiunte le seguenti: «al fine di adeguarli alle nuove disposizioni inderogabili o di introdurre clausole che escludono l'applicazione di nuove disposizioni derogabili mediante specifica clausola statutaria.».


Art. 33

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Comma 1

Modifiche all'articolo 102 del decreto legislativo n. 117 del 2017

Art. 34

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Comma 1

Clausola di invarianza finanziaria

Comma 2

Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.


Art. 35

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Comma 1

Entrata in vigore

Comma 2

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.