Le aliquote dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine stabilite nel comma 1 si applicano altresi', per i medesimi prodotti, dal 1 al 31 dicembre 1989, in luogo delle maggiori aliquote di L. 82.600 e di L. 8.260 per ettolitro, previste dal decreto legislativo 23 marzo 1989, n. 103.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Alle minori entrate derivanti dall'attuazione dell'articolo 1, comma 2, si provvede, mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate di cui al comma 1 dello stesso articolo 1.