DECRETO LEGISLATIVO

Disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del Regolamento (UE) n. 1177/2010, che modifica il Regolamento (CE) n. 2006/2004, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne. (15G00144)

Numero 129 Anno 2015 GU 19.08.2015 Codice 15G00144

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-07-29;129

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Testo vigente

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Preambolo

Capo I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

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Comma 1

Finalita' e ambito di applicazione


Il presente decreto reca la disciplina sanzionatoria applicabile alle violazioni delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 1177/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne.


Le disposizioni del presente decreto attengono alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, al fine di garantire uniformi livelli di tutela su tutto il territorio nazionale dei diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato via mare e per vie navigabili interne.


Art. 3

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Comma 1

Organismo nazionale responsabile dell'applicazione del regolamento

Comma 2

L'Autorita' e' altresi' responsabile dell'applicazione del ((regolamento (UE) 2017/2394)), relativamente alla materia disciplinata dal regolamento.


Per lo svolgimento delle funzioni di cui ai commi 1 e 2, l'Autorita' puo' acquisire informazioni e documentazione dai vettori, dagli enti di gestione dei porti e dei terminali portuali o da qualsiasi altro soggetto interessato e puo' effettuare verifiche e ispezioni presso i vettori e gli enti di gestione dei porti e dei terminali portuali.


L'Autorita' riferisce al Parlamento in ordine all'applicazione del regolamento e all'attivita' espletata con riferimento all'anno solare precedente nell'ambito della relazione di cui all'articolo 37, comma 5, primo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni. Ogni volta che lo ritenga necessario, l'Autorita' puo' avanzare al Parlamento e al Governo proposte di modifica del presente decreto, anche con riferimento alla misura delle sanzioni irrogate.


Ogni passeggero, dopo aver presentato un reclamo, ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 2, del regolamento, al vettore o all'operatore del terminale, trascorsi sessanta giorni dal ricevimento puo' inoltrare un reclamo all'Autorita' per presunte infrazioni al regolamento, anche avvalendosi di strumenti telematici e di semplificazione, secondo modalita' tecniche stabilite con provvedimento della medesima Autorita', adottato entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto. L'Autorita' istruisce e valuta, a norma dell'articolo 4, i reclami pervenuti ai fini dell'accertamento dell'infrazione.


Per i servizi regolari di competenza regionale e locale i reclami possono essere inoltrati anche alle competenti strutture regionali che provvedono a trasmetterli, unitamente ad ogni elemento utile ai fini della definizione del procedimento per l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 4, all'Autorita' con periodicita' mensile. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono individuate le predette strutture regionali sulla base delle indicazioni fornite dalle singole regioni.


Art. 4

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Comma 1

Procedimento per l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni

Comma 2

Per l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie da parte dell'Organismo si osservano, in quanto compatibili con quanto previsto dal presente articolo, le disposizioni contenute nel capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689. L'Autorita', con proprio regolamento, da adottare entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, nel rispetto della legislazione vigente in materia, disciplina i procedimenti per l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni, in modo da assicurare agli interessati la piena conoscenza degli atti istruttori, il contraddittorio in forma scritta e orale, la verbalizzazione e la separazione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie. Il regolamento disciplina i casi in cui, con l'accordo dell'impresa destinataria dell'atto di avvio del procedimento sanzionatorio, possono essere adottate modalita' procedurali semplificate di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.


Fermo quanto previsto dall'articolo 3, comma 5, l'Autorita', valutati gli elementi comunque in suo possesso e quelli portati a sua conoscenza da chiunque vi abbia interesse, da' avvio al procedimento sanzionatorio mediante contestazione immediata o la notificazione degli estremi della violazione.


Tutte le notizie, le informazioni o i dati riguardanti i soggetti passivi interessati dalla fase istruttoria del procedimento sanzionatorio sono tutelati dal segreto d'ufficio.


Le somme derivanti dal pagamento delle sanzioni sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione nel fondo gia' previsto dall'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 70, e dall'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 4 novembre 2014, n. 169, per le medesime finalita' ivi previste. Con successivo decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta dell'Autorita', adottato d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni e Province autonome, il predetto fondo e' assegnato a progetti del predetto Ministero, e alle Regioni, in misura tale che a ciascuna Regione sia trasferito l'importo corrispondente all'ammontare derivante dal pagamento delle sanzioni, applicate in relazione ai servizi di trasporto di competenza regionale, riferibili al proprio territorio.


Il vettore, agente di viaggio, operatore turistico o operatore del terminale che ha affidato ad un vettore di fatto, venditore di biglietti o altra persona l'adempimento di uno degli obblighi previsti dal regolamento sono obbligati in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta a norma del presente decreto.


Comma 3

Capo II - SANZIONI AMMINISTRATIVE Sezione I Sanzioni in materia di contratto di trasporto

Art. 5

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Comma 1

Biglietti e condizioni contrattuali non discriminatorie

Comma 2

Il vettore o il venditore di biglietti che non emette al passeggero un biglietto in violazione dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento e' soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150 a euro 1.500.


Il vettore o il venditore di biglietti che predispone e utilizza condizioni contrattuali o applica tariffe in violazione dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento e' soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 30.000.


Art. 6

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Comma 1

Inefficacia di clausole derogatorie

Comma 2

Sono inefficaci le clausole derogatorie o restrittive degli obblighi che siano introdotte nel contratto di trasporto in violazione dell'articolo 6 del regolamento.


Comma 3

Sezione II - Sanzioni per la violazione degli obblighi relativi a persone con disabilita' o a mobilita' ridotta

Art. 7

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Comma 1

Diritto al trasporto

Comma 2

Salvo che ricorrano le ragioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento, il vettore, l'agente di viaggio o l'operatore turistico che rifiutano di accettare una prenotazione, di emettere o fornire altrimenti un biglietto o di imbarcare una persona per motivi di disabilita' o mobilita' ridotta sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 5.000. La medesima sanzione si applica al vettore, all'agente di viaggio o all'operatore turistico che non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento, esigono che la persona con disabilita' o a mobilita' ridotta venga accompagnata da un'altra persona in grado di fornirle l'assistenza necessaria.


Il vettore, l'agente di viaggio o l'operatore turistico che violano l'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150 a euro 1.500. La medesima sanzione si applica al vettore, agente di viaggio o operatore turistico che, in violazione dell'articolo 8, paragrafo 5, non comunicano per iscritto alla persona con disabilita' o a mobilita' ridotta, entro cinque giorni dalla richiesta, i motivi per i quali hanno rifiutato di accettare la sua prenotazione, emettere o fornirle altrimenti un biglietto o imbarcarla.


Art. 8

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Comma 1

Divieto di oneri aggiuntivi

Comma 2

Il vettore, l'agente di viaggio e l'operatore turistico che in violazione dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento offrono alle persone con disabilita' o a mobilita' ridotta prenotazioni e biglietti con oneri aggiuntivi sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150 a euro 1.500.


Art. 9

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Comma 1

Accessibilita' ed informazione


Il vettore o l'operatore di terminale che non stabiliscono o non predispongono, in collaborazione con le organizzazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento, condizioni d'accesso non discriminatorie per il trasporto delle persone con disabilita' o a mobilita' ridotta, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.500 a euro 15.000.


Il vettore, l'operatore del terminale o l'operatore turistico che non mettono a disposizione del pubblico le informazioni di cui all'articolo 9, paragrafi 2 e 3, del regolamento, sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 5.000.


Il vettore, l'agente di viaggio o l'operatore turistico che non mettono a disposizione le informazioni sul viaggio, le condizioni del trasporto, in formati adeguati e accessibili alle persone con disabilita' o a mobilita' ridotta in violazione dell'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento, sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150 a euro 1.500.


Art. 10

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Comma 1

Assistenza nei porti e a bordo delle navi

Comma 2

Il vettore o l'operatore del terminale che nello svolgimento delle attivita' di cui all'articolo 11, paragrafi 1 e 2, violano l'obbligo di prestare gratuitamente l'assistenza di cui all'articolo 10 del regolamento sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300 ad euro 1.200.


Il vettore, l'operatore del terminale, l'agente di viaggio o l'operatore turistico che violano gli obblighi posti a loro carico dall'articolo 11, paragrafi 4 e 5, 12 e 15, paragrafo 4, del regolamento, sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150 a euro 900.


Art. 11

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Comma 1

Formazione

Comma 2

Il vettore e l'operatore del terminale che violano gli obblighi attinenti alla formazione del proprio personale di cui all'articolo 14 del regolamento, sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 30.000.


Comma 3

Sezione III - Sanzioni per la violazione dei diritti del passeggero in caso di cancellazione o ritardo

Art. 12

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Comma 1

Obbligo di trasporto alternativo o rimborso

Comma 2

Il vettore che viola l'obbligo previsto dall'articolo 18, paragrafi 1, 2 e 3 del regolamento e' soggetto, per ogni singolo evento, ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.500 a euro 15.000.


Art. 13

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Comma 1

Informazione su cancellazioni e ritardi

Comma 2

Il vettore o l'operatore del terminale che violano uno degli obblighi di informazione e comunicazione previsti dall'articolo 16 del regolamento, sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 5.000 per ogni cancellazione o ritardo.


Art. 14

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Comma 1

Assistenza in caso di cancellazione o ritardo alla partenza

Comma 2

Il vettore che viola gli obblighi di assistenza previsti dall'articolo 17 del regolamento, e' soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100 a euro 600 per ciascun passeggero.


Comma 3

Sezione IV - Sanzioni in materia di informazione e reclami

Art. 15

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Comma 1

Diritto all'informazione sul viaggio e sui diritti dei passeggeri

Comma 2

Il vettore e l'operatore del terminale che omettono, nell'ambito delle rispettive competenze, di fornire ai passeggeri le informazioni sul viaggio di cui all'articolo 22 del regolamento sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150 a euro 900 per ciascun viaggio.


Il vettore, l'operatore del terminale e, se del caso, l'autorita' portuale che, nell'ambito delle rispettive competenze, violano gli obblighi di informazione sui diritti dei passeggeri di cui all'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento, sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150 a euro 900 per ciascun passeggero.


Art. 16

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Comma 1

Reclami

Comma 2

Il vettore e l'operatore del terminale che non istituiscono e non dispongono di un sistema per il trattamento dei reclami relativi ai diritti e agli obblighi previsti dall'articolo 24 del regolamento sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.500 ad euro 25.000.


Il vettore e l'operatore del terminale che non notificano al passeggero che il reclamo e' accolto, respinto o ancora in esame, ovvero che non forniscono una risposta definitiva, ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 2, del regolamento, sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300 a euro 1.500.


Comma 3

Capo III - Disposizioni finali

Art. 17

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Comma 1

Disposizioni finanziarie

Comma 2

Dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.


Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.