L'art. 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 1180, e' sostituito dal seguente:
"I verbali di distruzione, le dichiarazioni sostitutive di essi e tutti gli altri atti prodotti ai sensi dei precedenti articoli sono sottoposti all'esame di un Comitato nominato, presso ogni Ministero, escluso quello della difesa, e presso ogni azienda autonoma con bilancio autonomo, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri interessati e con quello per il tesoro, presieduto da un magistrato della Corte dei conti di grado non inferiore al 4°, designato dal Presidente della Corte dei conti e composto di un rappresentante dell'Amministrazione interessata e di un rappresentante del Ministero del tesoro.
Possono essere chiamati a partecipare alle riunioni del Comitato, senza voto deliberativo, funzionari esperti appartenenti ai ruoli delle Amministrazioni interessate od anche di altre Amministrazioni, quando necessario, in relazione alla particolare natura degli elaborati da esaminare.
Per il Ministero della difesa saranno nominati, nelle forme previste dai precedenti comma, tre distinti Comitati competenti, rispettivamente, per l'Esercito, per la Marina e per l'Aeronautica.
I Comitati possono valersi dei servizi dell'Amministrazione interessata e richiedere ispezioni, indagini e mezzi di prova per gli indispensabili accertamenti".
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
L'art. 7 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 1180, e' sostituito dal seguente:
"La costituzione degli uffici di cui al precedente articolo 6 non potra' dar luogo ad aumento di organici del personale.
Il personale dei ruoli centrali distaccato presso gli uffici di cui al precedente articolo e' collocato nella posizione di comando nei limiti numerici e di grado che saranno determinati con decreti Ministeriali da adottare di concerto col Ministro per il tesoro.
Al detto personale si applicano le disposizioni di cui all'art. 8 del decreto luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 320 e successive modificazioni.
Per il pagamento dell'indennita' commisurata alla missione, al premio giornaliero di presenza e al compenso per il lavoro straordinario spettante al predetto personale potra' provvedersi con ordini di accreditamento da emettersi anche in eccedenza alle limitazioni d'importo previste dalle norme generali e speciali.