A seguito dell'entrata in vigore del presente decreto sono adottate ai sensi degli articoli 59, comma 2 e 62, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 le modifiche delle piante organiche degli uffici requirenti di primo grado di Roma, Verona e Napoli, con soppressione di un'unita' in ciascun ufficio della funzione di sostituto procuratore militare della Repubblica e corrispondente previsione di un'unita' di procuratore militare aggiunto della Repubblica nonche' i necessari adeguamenti al regolamento interno del Consiglio della magistratura militare e ad ogni ulteriore disposizione regolamentare e amministrativa incompatibile con le disposizioni del presente decreto.
Testo vigente
Art. 3
#Comma 1
Norme di attuazione
Comma 2
Art. 4
#Comma 1
Disposizioni finanziarie
Comma 2
All'attuazione delle disposizioni dell'articolo 2 si provvede nell'ambito delle risorse destinate a legislazione vigente al funzionamento del Consiglio della magistratura militare ai sensi dell'articolo 561 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
Art. 5
#Comma 1
Entrata in vigore
Comma 2
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.