E' autorizzata, l'assegnazione di lire duecentomilioni per far fronte alle spese per il restauro e la riparazione di edifici monumentali danneggiati dalla guerra.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Il Ministro per il tesoro provvedera' con propri decreti alla iscrizione nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1947-48, della somma di cui all'articolo precedente.
Art. 3
#Comma 1
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.