E' revocato il trasferimento alla regione Friuli-Venezia Giulia, con effetto dal 1 gennaio 1965, dell'immobile di pertinenza del patrimonio indisponibile dello Stato, riportato al numero 42 dell'elenco annesso al decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1967, n. 1401, denominato "ex centro cani da guerra", in Udine, attualmente distinto in catasto con foglio 50 n. 315 della consistenza di ha 00.11.10.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la regione consegna al Ministero delle finanze - Ufficio del territorio di Udine, il bene indicato nell'articolo 1, a mezzo di apposito verbale.
Il processo verbale di consegna, sottoscritto dagli intervenuti, costituisce titolo per la trascrizione, per la voltura catastale e per la intavolazione del bene a favore dello Stato.
Art. 3
#Comma 1
La consegna allo Stato del bene di cui all'articolo 1 ha luogo nello stato di fatto e di diritto in cui esso si trova, con tutti gli oneri e pesi inerenti e con le sue pertinenze ed i suoi arredi.
I redditi e gli oneri derivanti dalla gestione di detto bene si considerano compensati. Gli eventuali maggiori oneri sono a carico dell'amministrazione usuaria Ente poste.
Art. 4
#Comma 1
Tutti gli atti, contratti, formalita', e adempimenti necessari per l'attuazione del presente decreto sono esenti da ogni diritto e tributo.