DECRETO LEGISLATIVO

Attuazione della delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/821 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che stabilisce obblighi in materia di dovere di diligenza nella cate

Numero 13 Anno 2021 GU 16.02.2021 Codice 21G00015

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-02-02;13

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Oggetto e ambito di applicazione

Comma 2

Il presente decreto reca la disciplina per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/821 che stabilisce obblighi in materia di dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento per gli importatori dell'Unione di stagno, tantalio, tungsteno, dei loro minerali, e di oro, originari di zone di conflitto o ad alto rischio, di seguito denominato «regolamento».


Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni del regolamento.


Art. 2

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Comma 1

Autorita' nazionale competente


Ai sensi dell'articolo 10 del regolamento, il Ministero dello sviluppo economico e' designato Autorita' nazionale competente, di seguito denominata «Autorita'».


L'Autorita' assicura l'applicazione effettiva e uniforme del regolamento, svolgendo i compiti ed esercitando le funzioni previste dagli articoli 3, 10, 11, 12, 13 e 16 dello stesso.


Art. 3

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Comma 1

Azioni per l'applicazione effettiva ed uniforme del regolamento

Comma 2

Nelle materie disciplinate dal presente decreto, l'Autorita' partecipa ai lavori presso la Commissione europea, in particolare, al gruppo di esperti e al Comitato di cui all'articolo 15 del regolamento, e presso le organizzazioni internazionali, in particolare, l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico. Le attivita' di cui al presente comma sono svolte di concerto con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.


L'Autorita' promuove la diffusione dei contenuti del regolamento attraverso iniziative e strumenti di comunicazione, informazione, accompagnamento, orientamento e sensibilizzazione sull'adozione di meccanismi di dovuta diligenza da parte degli importatori e lungo tutta la catena di approvvigionamento, in particolare a favore delle PMI, ivi inclusi gli strumenti e le misure di sostegno dell'Unione europea per le PMI, previsti al considerando 15 del regolamento.
L'Autorita' svolge, altresi', attivita' di sensibilizzazione presso la societa' civile per diffondere la conoscenza delle finalita' e degli obiettivi del regolamento, in linea con il considerando 10 del regolamento medesimo.


L'Autorita' si dota di una piattaforma web come strumento di promozione e supporto degli importatori e delle imprese nella catena di approvvigionamento. La piattaforma sara' utilizzata anche come strumento ad uso dell'Autorita' con accesso riservato per gestire digitalmente i controlli ex post nelle diverse fasi e per creare aree di comunicazione e di scambio di informazioni con il Comitato e con l'Agenzia delle dogane e dei monopoli.


L'Autorita' effettua periodicamente attivita' di monitoraggio e valutazione dell'impatto del regolamento sulle PMI italiane, attraverso indagini specifiche, anche in collaborazione con le associazioni di categoria che le rappresentano.


Art. 4

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Comma 1

Obblighi di dovuta diligenza per gli importatori

Comma 2

Gli importatori dell'Unione forniscono all'Autorita', su sua richiesta, le informazioni relative al regime adottato per l'esercizio del dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento dei minerali e metalli originari da zone di conflitto o ad alto rischio in esecuzione degli obblighi previsti dagli articoli da 4 a 7 del regolamento, che si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2021 ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 3, del regolamento.


Art. 5

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Comma 1

Controlli ex post

Comma 2

Sono soggetti ai controlli ex post, di cui all'articolo 11 del regolamento, gli importatori che rientrano nel campo di applicazione del medesimo regolamento, ivi compresi gli importatori che partecipano ai regimi per l'esercizio del dovere di diligenza riconosciuti, e gli importatori che si approvvigionano da fonderie e raffinerie responsabili globali, che figurano nell'elenco della Commissione di cui all'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento.


L'Autorita', acquisito il parere del Comitato di cui all'articolo 8, definisce il programma annuale dei controlli ex post, sulla base delle informazioni fornite dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, e seguendo un approccio basato sul rischio.


Tutti gli importatori che rientrano nel campo di applicazione del regolamento, il cui volume di importazione annuo e' pari o superiore al volume annuo di cui all'allegato I del medesimo regolamento, sono soggetti ai controlli ex post che sono eseguiti con priorita' nei confronti degli importatori con i piu' alti livelli di volumi di importazione annui e degli importatori le cui importazioni di minerali e metalli provengono direttamente da zone di conflitto o ad alto rischio o le attraversano, in conformita' all'articolo 14 del regolamento. L'Autorita' dispone, comunque, i controlli ex post nei casi in cui sia in possesso di informazioni rilevanti relative all'osservanza del regolamento da parte di un importatore dell'Unione, anche sulla base di comprovate indicazioni fornite da terzi.


L'Autorita' comunica all'importatore l'avvio della procedura di controllo ex post contestualmente alla richiesta di fornire le informazioni e la documentazione atte a dimostrare l'esercizio del dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento, la documentazione relativa ai rapporti di audit effettuati da un soggetto terzo indipendente ai sensi di quanto previsto dall'articolo 11, paragrafo 3, lettere b) e c), del regolamento, nonche' ogni altra informazione e documentazione che l'Autorita' ritenga necessaria per accertare il rispetto degli obblighi del regolamento.


Il controllo ex post sul rispetto degli obblighi in materia di audit ai sensi di quanto previsto dall'articolo 11, paragrafo 3, lettera c), del regolamento, si esercita anche sulla validita' temporale degli audit, che dovranno far riferimento all'anno di importazione richiesto, sulla loro portata, che dovra' riguardare tutte le attivita', i processi e i sistemi che l'importatore ha adottato per l'esercizio del dovere di diligenza, nonche' sugli obiettivi dell'audit per accertarne la conformita' agli articoli 4, 5 e 7 del regolamento.


L'Autorita' puo' richiedere integrazioni documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o qualita' non attestati in documenti gia' in possesso dell'Autorita' stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni.


L'Autorita' puo' altresi' disporre ispezioni presso i locali aziendali. Gli importatori sono tenuti a fornire l'assistenza necessaria all'espletamento delle operazioni, a consentire l'accesso ai siti e a fornire le informazioni ed i documenti richiesti.


Per lo svolgimento dei controlli ex post, ivi incluse le ispezioni di cui al comma 7, l'Autorita' si avvale di personale interno adeguatamente formato, di enti strumentali o di altri soggetti pubblici mediante appositi accordi di collaborazione.


L'Autorita' conclude la procedura di controllo ex post entro sessanta giorni dalla data di comunicazione dell'avvio della stessa all'importatore, dando notizia del suo esito all'interessato. Il suddetto termine puo' essere sospeso, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della legge 7 agosto 1990, n. 241, in caso di richiesta di integrazioni di cui al comma 6. Il suddetto termine puo' essere altresi' sospeso per un periodo non superiore a trenta giorni, in caso di ispezioni di cui al comma 7.


In caso di inadempimento alle richieste dell'Autorita', la stessa determina ed applica all'importatore sanzioni amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravita' dello specifico inadempimento come disposto all'articolo 7.


Con decreto direttoriale sono stabilite le modalita' operative per l'esecuzione dei controlli ex post, anche sulla base degli orientamenti non vincolanti eventualmente elaborati dalla Commissione europea in attuazione dell'articolo 11, paragrafo 5, del regolamento.
Con ulteriore decreto direttoriale l'Autorita' approva il programma annuale dei controlli, previo parere del Comitato di cui all'articolo 8, comma 4.


L'Autorita' conserva per un periodo di almeno cinque anni la documentazione relativa ai controlli ex post effettuati in conformita' all'articolo 12 del regolamento.


Art. 6

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Comma 1

Misure correttive

Comma 2

Qualora l'Autorita' abbia verificato infrazioni al regolamento ne da' comunicazione all'importatore e contestualmente prescrive le relative misure correttive da applicare e gli specifici adempimenti, in conformita' all'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento.


L'importatore presenta all'Autorita', entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 1, il piano di attuazione delle misure correttive e i relativi tempi di esecuzione.


L'Autorita', entro trenta giorni dalla ricezione del piano, lo approva o, sentito l'interessato, prescrive le eventuali modifiche da apportare allo stesso. Il piano, aggiornato con le modifiche prescritte, e' comunicato dall'importatore all'Autorita' non oltre cinque giorni dalla ricezione delle prescrizioni.


Entro quindici giorni dalla data di ultimazione delle misure prevista dal piano, l'importatore comunica all'Autorita' l'avvenuta esecuzione delle misure correttive. L'Autorita', entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione dell'importatore, verifica la corretta esecuzione del piano.


Art. 7

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Comma 1

Sanzioni amministrative

Comma 2

L'Autorita' svolge le attivita' di accertamento e di irrogazione delle sanzioni amministrative di cui al presente decreto.


L'importatore che, entro i termini indicati dall'Autorita', non ottempera alle richieste di cui all'articolo 5, commi 4 e 6, o non consente, nelle date indicate nella richiesta, le ispezioni e gli accertamenti di cui al medesimo articolo 5, comma 7, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 2.000 euro a 20.000 euro.


L'importatore che, secondo le modalita' e nei termini indicati nel piano approvato dall'Autorita', non adotta le misure correttive di cui all'articolo 6, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 5.000 euro a 20.000 euro.


Per tutto quanto non previsto dal presente decreto si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.


Art. 8

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Comma 1

Comitato

Comma 2

Ove necessario, ai lavori del Comitato e' invitata a partecipare l'Agenzia delle dogane e dei monopoli.


Il Comitato, che si riunisce almeno due volte l'anno, coordina le attivita' esercitate da ciascuna delle amministrazioni partecipanti, per assicurare l'applicazione effettiva ed uniforme del regolamento, nonche' ai fini della relazione da presentare alla Commissione europea entro il 30 giugno di ogni anno, in conformita' all'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento.


Il Comitato esprime un parere sul programma annuale dei controlli ex post, predisposto dall'Autorita'.


Il Comitato puo' essere consultato dall'Autorita', ove ritenuto opportuno.


Ai componenti del Comitato non sono corrisposti compensi, indennita', gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.


Art. 9

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Comma 1

Cooperazione e scambio di informazioni

Comma 2

L'Autorita' scambia informazioni con la Commissione europea, con le Autorita' doganali e le Autorita' competenti degli Stati membri dell'Unione europea, in conformita' all'articolo 13 del regolamento.


L'Autorita' richiede all'Agenzia delle dogane e dei monopoli la trasmissione dei dati necessari per l'espletamento dei controlli ex post sulla base delle dichiarazioni doganali dell'importatore al momento dell'immissione in libera pratica dei minerali e metalli contemplati dal regolamento. Tali informazioni, riferite ai volumi importati nell'anno precedente, saranno comunicate, su base annua, entro il 31 gennaio di ogni anno, nonche' ogniqualvolta sia necessario disporre di ulteriori informazioni per lo svolgimento dei propri compiti, in conformita' alle specifiche disposizioni dell'articolo 13, paragrafo 1, e dell'articolo 18 del regolamento.


Art. 10

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Comma 1

Oneri finanziari

Comma 2

Per l'attuazione delle disposizioni del presente decreto e per assicurare l'applicazione effettiva ed uniforme del regolamento viene autorizzata la spesa di 500.010 euro annui a decorrere dall'anno 2021. Tali risorse sono destinate all'espletamento delle funzioni dell'Autorita' di cui agli articoli 2, 3, 5, 6 e 9.


Agli oneri di cui al comma 1, pari a euro 500.010,00 annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


L'Autorita' fa ricorso a risorse aggiuntive provenienti dalla destinazione della quota parte dei proventi derivanti dall'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dall'articolo 7. A tal fine, le predette sanzioni sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nella misura del cinquanta per cento, al Ministero dello sviluppo economico ai fini dell'integrazione delle risorse volte alla realizzazione delle attivita' di controllo.