DECRETO LEGISLATIVO

Nuove norme relative all'((Ordine della "Stella d'Italia")).

Numero 812 Anno 1948 GU 03.07.1948 Codice 048U0812

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-09;812

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Testo vigente

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Art. 3

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Comma 1

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L'Ordine della "Stella d'Italia" comprende cinque classi: la prima conferisce il titolo di cavaliere di gran croce, la seconda quello di grande ufficiale, la terza quello di commendatore, la quarta quello di ufficiale e la quinta quello di cavaliere. E' istituita inoltre una classe speciale, che conferisce il titolo di gran croce d'onore, per i conferimenti destinati a coloro che hanno perso la vita o subito gravi menomazioni fisiche nello svolgimento di attivita' di alto valore umanitario all'estero.


2. Con regolamento da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinati i criteri di conferimento e di revoca nonche' le caratteristiche dell'Ordine della "Stella d'Italia"))


Art. 4

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Comma 1

Il numero delle nomine e' disposto per decreto del Presidente della Repubblica.


Art. 5

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Comma 1

((L'Ordine della "Stella d'Italia" ha un Consiglio composto da un presidente e da quattro membri)).
Il presidente del Consiglio dell'Ordine e' il Ministro per gli affari esteri.
Il capo del cerimoniale del Ministero degli affari esteri e' membro di diritto del Consiglio stesso e sostituisce nella presidenza la caso di impedimento il Ministro per gli affari esteri.
Gli altri membri sono scelti tra i funzionari di grado non inferiore al 5° appartenenti all'Amministrazione dello Stato e sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica.


Art. 6

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Comma 1

((L'Ordine della "Stella d'Italia" e' conferito con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro degli affari esteri, sentito il Consiglio di cui all'articolo 5)).
I relativi diplomi sono rilasciati dal Ministro per gli affari esteri, o in sua vece, dal Capo del cerimoniale del Ministero degli affari esteri.


Art. 7

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Comma 1

Un ufficio di segreteria alle dipendenze del presidente del Consiglio dell'Ordine, provvede all'attivita' dell'Ordine stesso.


Art. 9

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Comma 1

Il presente decreto abroga il decreto legislativo 27 gennaio 1947, n. 703.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addi' 9 marzo 1948

DE NICOLA

DE GASPERI - SFORZA DEL VECCHIO
Visto, il Guardasigilli: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 22 maggio 1948
Atti del Governo, registro n. 20, foglio n. 168. - FRASCA


Art. 9-bis

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Comma 1

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L'uso delle insegne dell'Ordine della "Stella della solidarieta' italiana", conformi ai modelli precedenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione e a quello definito dall'articolo 3, e' consentito senza alcuna limitazione.


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Art. 9-ter

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Comma 1

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Fatte salve le disposizioni della legge penale, incorre nella perdita dell'onorificenza l'insignito che se ne rende indegno. La revoca e' pronunziata con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro degli affari esteri, sentito il Consiglio di cui all'articolo 5.


2. La proposta di revoca dell'onorificenza e' comunicata all'interessato affinche', entro il termine di decadenza di trenta giorni, presenti per iscritto le difese da sottoporre alla valutazione del Consiglio di cui all'articolo 5, che esprime il proprio parere definitivo nei successivi sessanta giorni))