Il presente decreto stabilisce le sanzioni applicabili in materia di commercializzazione all'interno dell'Unione europea e di interscambio con i Paesi terzi dei prodotti ortofrutticoli freschi, oggetto di norme di commercializzazione stabilite dalla regolamentazione comunitaria.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Ambito di applicazione
Comma 2
Art. 2
#Comma 1
Sanzioni nella fase di commercializzazione
Comma 2
Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque commercializzi prodotti ortofrutticoli senza essere iscritto alla banca dati istituita ai sensi ((dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, e successive modificazioni)), e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 260 euro a 1.550 euro.
Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, in assenza dell'autorizzazione ((di cui all'articolo 11, paragrafo 1, del citato regolamento (CE) n. 1580/2007, rilasciata dall'Agecontrol S.p.a. ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, e del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 25 giugno 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 177 del 1° agosto 2009, appone sui colli l'etichetta conforme all'allegato II del medesimo regolamento)) e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 1.100 euro a 6.200 euro.
Art. 3
#Comma 1
Impedimento delle operazioni di controllo
Comma 2
Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque impedisce l'espletamento delle funzioni di controllo di cui al ((regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007)), o, comunque, ne ostacola lo svolgimento e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 1.100 euro a 6.200 euro.
((2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque omette di fornire agli organismi di controllo le informazioni richieste dai suddetti organismi e previste dal citato regolamento (CE) n. 1580/2007, ovvero le fornisce in maniera difforme, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 260 euro a euro 1.550))
Gli operatori iscritti nella banca dati di cui all'articolo 2, comma 1, possono presentare entro il 31 dicembre 2007 le istanze di aggiornamento relative alla propria attivita', conseguenti a variazioni intervenute prima della data di entrata in vigore della presente disposizione.
Art. 4
#Comma 1
Violazioni alle norme di qualita' e sui controlli
Comma 2
Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le norme per gli ortofrutticoli freschi adottate dalla Commissione delle Comunita' europee, ((a norma degli articoli 113 e 113-bis del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, e successive modificazioni)), e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 550 euro a 15.500 euro.
Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni in materia di controlli di cui ((all'articolo 20, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, e successive modificazioni)), e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro.
Art. 5
#Comma 1
Accertamento delle violazioni
Comma 2
((L'Agecontrol S.p.a. e)) Le regioni e le province autonome provvedono, nell'ambito delle proprie competenze, all'accertamento delle violazioni amministrative previste nel presente decreto e all'applicazione delle relative sanzioni.
Ai fini degli accertamenti e delle procedure applicative, di cui al comma 1, e per quanto non previsto dal presente decreto, restano ferme le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.
I funzionari ((dell' Agecontrol S.p.a. e quelli)) regionali deputati al controllo rivestono la qualifica di pubblico ufficiale, ai sensi dell'articolo 357 del codice penale.
Art. 6
#Comma 1
Abrogazione
Comma 2
Il decreto legislativo 1 febbraio 2000, n. 57, e' abrogato.