DECRETO LEGISLATIVO

D.Lgs. 108/1948 - Concessione di un pacco viveri ai pensionati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale e di un assegno speciale ai lavoratori disoccupati.

Concessione di un pacco viveri ai pensionati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale e di un assegno speciale ai lavoratori disoccupati.

Numero 108 Anno 1948 GU 10.03.1948 Codice 048U0108

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-01-10;108

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

Ai titolari di pensioni di invalidita' e vecchiaia e di quelle ai superstiti, liquidate fino al 31 dicembre 1947 dall'istituto nazionale della previdenza sociale, e' concesso gratuitamente il terzo pacco viveri (A.V.I.S.S.) in distribuzione agli aventi diritto della popolazione civile.


Art. 2

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Comma 1

Il pacco di cui al precedente articolo sara' ritirato presso gli organi di distribuzione non oltre il 15 gennaio 1948, con le modalita' che saranno stabilite d'intesa fra l'Alto Commissariato per l'alimentazione e l'istituto nazionale della previdenza sociale.


Art. 3

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Comma 1

Il pagamento dell'assegno straordinario di L. 900 di cui al decreto legislativo 1 dicembre 1947, n. 1405, sara' effettuato, anziche' in tre rate in un'unica soluzione unitamente alla rata di pensione relativa al mese di gennaio 1948.


Art. 4

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Comma 1

Ai lavoratori assicurati obbligatoriamente contro la disoccupazione involontaria che usufruiscano della indennita' di disoccupazione anche per una sola giornata nel periodo compreso tra il 18 e il 24 dicembre 1947 e' corrisposta, oltre all'indennita' relativa al periodo predetto uno speciale assegno di ammontare pari a sei giorni di indennita' e dell'assegno integrativo di cui al decreto legislativo 12 agosto 1947, n. 870, con le eventuali maggiorazioni per i figli, esclusa la indennita' di caropane.


Art. 5

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Comma 1

Ai disoccupati che nel periodo tra il 18 e il 24 dicembre 1947 si trovano in godimento del sussidio straordinario di disoccupazione di cui al regio decreto-legge 20 maggio 1946, n. 373, anche per un solo giorno, e' corrisposto unitamente al sussidio uno speciale assegno, pari a sei giorni del sussidio medesimo nella misura prevista dal decreto legislativo 12 agosto 1947, n. 870, con le eventuali maggiorazioni per i figli, esclusa l'indennita' di caropane.


Art. 6

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Comma 1

Gli oneri derivanti dalle concessioni di cui ai precedenti articoli sono a carico:
a) del fondo di solidarieta' sociale di cui al decreto legislativo 29 luglio 1947, n. 689, per quanto riguarda la spesa relativa al pacco viveri ai pensionati per l'invalidita', vecchiaia e superstiti;
b) della gestione per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria e di quella degli assegni integrativi e dei sussidi straordinari di disoccupazione, per quanto riguarda l'assegno speciale ai lavoratori disoccupati di cui agli articoli 4 e 5 del presente decreto.


Art. 7

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Comma 1

E' autorizzata l'anticipazione da parte dello Stato all'istituto nazionale della previdenza sociale dei fondi necessari alla copertura degli oneri che, per effetto del presente decreto, deriveranno alle gestioni affidata all'istituto predetto fino all'importo di due miliardi di lire.
Al recupero da parte dello Stato delle somme anticipate ai sensi dell'autorizzazione contenuta nel comma precedente, sara' provveduto in un'unica soluzione in sede di pagamento della prima rata del contributo statale dovuto per l'esercizio 1948-49 al fondo di solidarieta' sociale a norma dell'art. 4 del decreto legislativo 29 luglio 1947, n. 689.
Con decreti del Ministro per il tesoro sara' provveduto alla iscrizione nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale delle somme occorrenti.


Art. 8

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Comma 1

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.