DECRETO LEGISLATIVO

D.Lgs. 258/1948 - Nuove provvidenze economiche a favore dei grandi invalidi titolari di pensioni privilegiate ordinarie.

Nuove provvidenze economiche a favore dei grandi invalidi titolari di pensioni privilegiate ordinarie.

Numero 258 Anno 1948 GU 15.04.1948 Codice 048U0258

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-09;258

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

Gli assegni di superinvalidita' di cui all'art. 1 del decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 74, sono temporaneamente aumentati di:
per la lettera A . . . . . . . . . . annue L. 162.000
" A-bis . . . . . . . . " " 153.000
" B . . . . . . . . . . " " 135.000
" C . . . . . . . . . . " " 135.000
" D . . . . . . . . . . " " 135.000
" E . . . . . . . . . . " " 126.000
" F . . . . . . . . . . " " 117.000
" G . . . . . . . . . . " " 117.000


Art. 2

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 25 FEBBRAIO 1971, N. 95))


Art. 3

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Comma 1

I miglioramenti derivanti dall'applicazione dei precedenti articoli sono dovuti con effetto dal 1 marzo 1948.


Art. 4

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Comma 1

Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad introdurre in bilancio, con proprio decreto, le variazioni occorrenti per, l'attuazione del presente decreto.