DECRETO LEGISLATIVO

Modifica all'organico dei magistrati addetti alla Corte di cassazione, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera e), della legge 25 luglio 2005, n. 150.

Numero 24 Anno 2006 GU 03.02.2006 Codice 006G0035

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-01-23;24

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Modificazioni all'organico dei magistrati addetti alla Corte suprema di cassazione

Comma 2

L'attribuzione dei posti di magistrato di cassazione di cui al comma 1, lettere a) e b), e' in ogni caso subordinata al contestuale riassorbimento delle posizioni soprannumerarie eventualmente determinatesi per effetto dell'applicazione dell'articolo 5.


L'articolo 115 dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"115. (Magistrati di tribunale destinati all'ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione). - Della pianta organica della Corte di cassazione fanno parte trentasette magistrati destinati all'ufficio del massimario e del ruolo; al predetto ufficio possono essere designati magistrati con qualifica non inferiore a magistrato di tribunale con non meno di cinque anni di effettivo esercizio delle funzioni di merito.".


La tabella B allegata alla legge 5 marzo 1991, n. 71, e successive modificazioni, e' conformemente modificata ed e' sostituita dall'allegato 1 al presente decreto.


La pianta organica per la Corte suprema di cassazione e' modificata come da allegato 2 al presente decreto.


La pianta organica per la Procura generale presso la Corte suprema di cassazione e' modificata come da allegato 3 al presente decreto.


Art. 2

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Comma 1

Criteri per la attribuzione delle funzioni giudicanti di legittimita'

Comma 2

Il servizio prestato per almeno otto anni presso l'ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione ((o quale magistrato assistente di studio della Corte di cassazione)) costituisce, a parita' di posizione in graduatoria, titolo preferenziale nell'attribuzione delle funzioni giudicanti di legittimita'.


Art. 3

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Comma 1

Modificazioni all'articolo 117 dell'ordinamento giudiziario

Comma 2

All'articolo 117 ed alla relativa rubrica, dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, sono soppresse le parole: "di appello e" e le parole: "e alla Procura generale presso la medesima Corte".


Art. 4

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Comma 1

Abrogazione

Art. 5

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Comma 1

Magistrati di merito in servizio presso la Corte di cassazione

Comma 2

I magistrati in servizio alla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e), della legge 25 luglio 2005, n. 150, per i quali non e' stato possibile il conferimento delle funzioni di legittimita' ai sensi del comma 1, sono trattenuti, in via transitoria, in servizio nei posti soppressi.


Il procedimento di copertura dei posti di cui al comma 1 puo' essere iniziato con modalita' d'urgenza dal Consiglio superiore della magistratura fin dal giorno stesso di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.


Art. 6

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Comma 1

Decorrenza dell'efficacia

Comma 2

Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 5, comma 3, le disposizioni contenute nel presente decreto legislativo sono efficaci a far data dal novantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


Art. 7

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Comma 1

Copertura finanziaria

Comma 2

Per l'attuazione dell'articolo 1, comma 1, e' autorizzata la spesa massima di 629.000 euro per l'anno 2005 e di 1.258.000 euro a decorrere dall'anno 2006. Al relativo onere si provvede a valere delle risorse previste dall'articolo 2, comma 39, della legge 25 luglio 2005, n. 150.