L'attribuzione dei posti di magistrato di cassazione di cui al comma 1, lettere a) e b), e' in ogni caso subordinata al contestuale riassorbimento delle posizioni soprannumerarie eventualmente determinatesi per effetto dell'applicazione dell'articolo 5.
L'articolo 115 dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"115. (Magistrati di tribunale destinati all'ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione). - Della pianta organica della Corte di cassazione fanno parte trentasette magistrati destinati all'ufficio del massimario e del ruolo; al predetto ufficio possono essere designati magistrati con qualifica non inferiore a magistrato di tribunale con non meno di cinque anni di effettivo esercizio delle funzioni di merito.".
La tabella B allegata alla legge 5 marzo 1991, n. 71, e successive modificazioni, e' conformemente modificata ed e' sostituita dall'allegato 1 al presente decreto.
La pianta organica per la Corte suprema di cassazione e' modificata come da allegato 2 al presente decreto.
La pianta organica per la Procura generale presso la Corte suprema di cassazione e' modificata come da allegato 3 al presente decreto.