DECRETO LEGISLATIVO

Riordinamento dell'Istituto superiore di prevenzione e sicurezza del lavoro, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421.

Numero 268 Anno 1993 GU 03.08.1993 Codice 093G0340

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1993-06-30;268

Stai consultando il testo vigente del provvedimento.

Testo vigente

Versione importata il 2026-04-14 11:31:22

Art. 1

#

Comma 1

Natura e finalita'

Comma 2

L'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (I.S.P.E.S.L.) e' organo tecnico-scientifico del Servizio sanitario nazionale e dipende dal Ministro della sanita'.


L'Istituto e' centro nazionale di informazione, documentazione, ricerca e sperimentazione per il Servizio sanitario nazionale ed op- era, su richiesta, per organismi pubblici e privati e per le imprese in materia di tutela della salute e della sicurezza e benessere nei luoghi di lavoro.


L'Istituto ha autonomia scientifica, organizzativa, amministrativa e contabile.


Art. 2

#

Comma 1

Organizzazione

Comma 2

Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinate la composizione, la durata in carica e il funzionamento degli organi di cui al comma 1, nonche' l'organizzazione interna dei servizi dell'Istituto, articolato in dipartimenti.


Il regolamento raccoglie tutte le disposizioni normative rela- tive all'Istituto. Le restanti norme vigenti sono abrogate ai sensi dell'art. 5.


Art. 3

#

Comma 1

Personale

Comma 2

Al personale dell'Istituto si applica il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. La relativa dotazione organica e' definita ai sensi degli articoli 6, 30 e 31 dello stesso decreto, entro un contingente che viene determinato d'intesa con il Ministro del tesoro.


La disciplina dei concorsi pubblici e' adottata con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento previsto dall'art. 41 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.


Art. 4

#

Comma 1

Bilancio

Comma 2

L'Istituto provvede all'autonoma gestione delle spese nei limiti di un fondo previsto a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto in un unico capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanita'. I fondi trasferiti dallo Stato sono iscritti in apposita rubrica dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanita'. Tale fondo e' ripartito in articoli su deliberazione adottata dal comitato amministrativo entro il 30 aprile di ciascun anno in relazione agli obiettivi da perseguire e trasmessa alla Presidenza del Consiglio dei Ministri entro quindici giorni dalla adozione.


Art. 5

#

Comma 1

Abrogazione

Comma 2

(( 1. Sono abrogate le seguenti norme: articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, comma 1, 16, 17, 18 e 20 ))


L'abrogazione di cui al comma 1 ha efficacia dalla entrata in vigore dei regolamenti previsti dal presente decreto, in relazione alle materie di rispettiva competenza, e comunque a decorrere dal 1 gennaio 1994.