Modificazioni concernenti la validita' della documentazione antimafia e l'ambito delle relative verifiche
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 5
#Comma 1
Norme transitorie, di coordinamento e di invarianza finanziaria
Comma 2
Alle richieste di rilascio della documentazione antimafia presentate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, continuano ad applicarsi le previgenti disposizioni del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ad eccezione di quelle modificate dagli articoli 1, 2, comma 1, lettere b), c) e d), 3, comma 1, lettera b).
Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Le Amministrazioni provvederanno agli adempimenti di cui al presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 6
#Comma 1
Entrata in vigore
Comma 2
Il presente decreto entra in vigore a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.