Dopo l'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 1o novembre 1973, n. 691, e' aggiunto il seguente articolo:
"Art. 10-bis. La provincia di Bolzano promuove e coordina gli interventi di tutela e promozione della lingua ladina e individua il soggetto competente a fissare le norme linguistiche e di grafia, anche ai fini dell'articolo 102 dello statuto di autonomia".
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Al comma 3 dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, le parole: "Gli atti pubblici" sono sostituite dalle seguenti: "Gli atti di cui all'articolo 4".
Al comma 3 dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "La regione e la provincia di Bolzano provvedono alla pubblicazione degli atti normativi e delle circolari di diretto interesse della popolazione ladina residente in provincia di Bolzano nella lingua ladina. Tale pubblicazione e' di norma contemporanea al testo in lingua italiana e tedesca e, comunque, non successiva a trenta giorni dalla data di pubblicazione del testo in lingua italiana e tedesca, ferma la loro entrata in vigore".
Al comma 4 dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Nei procedimenti davanti al giudice di pace competente per i territori delle localita' ladine della provincia di Bolzano e' consentito l'uso della lingua ladina. Nell'assegnazione dell'incarico di giudice di pace competente per i territori delle localita' ladine della provincia di Bolzano deve essere riconosciuta la precedenza assoluta a coloro che sono a conoscenza della lingua ladina accertata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752. Per tali procedimenti davanti al giudice di pace la regione Trentino-Alto Adige assicura gli interventi organizzativi e finanziari occorrenti".