DECRETO LEGISLATIVO

Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, recante attuazione della direttiva 2009/29/CE che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di e

Numero 111 Anno 2015 GU 22.07.2015 Codice 15G00125

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2015-07-02;111

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Modifiche al decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30

Comma 2

L'articolo 5 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, e' sostituito dal seguente:

"Art. 5.

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente capo si applicano, salvo quanto previsto al comma 2, all'assegnazione e al rilascio di quote per le attivita' di trasporto aereo elencate all'allegato I svolte da un operatore aereo amministrato dall'Italia, come definito all'articolo 3, comma 1, lettera ff).
2. Salva diversa disposizione, sono comunque escluse dall'ambito di applicazione del presente capo le attivita' di volo effettuate con aeromobili di cui all'articolo 744, primo e quarto comma, del codice della navigazione.".


All'articolo 7 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, al comma 1, secondo e terzo periodo, le parole: "anno di riferimento", sono sostituite dalle seguenti: "anno di controllo".


All'articolo 8 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, al comma 1, lettere a) e b), e al comma 3, lettera c), numeri 1), 2) e 3), le parole: "anno di riferimento" sono sostituite dalle seguenti: "anno di controllo".


All'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, prima delle parole: "La messa all'asta" sono inserite le seguenti: "A decorrere dall'anno 2013,".


All'articolo 24 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, al comma 4, ultimo periodo, le parole: "tre mesi" sono sostituite dalle seguenti: "sei mesi".


All'articolo 25 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, al comma 3, le parole: "ha facolta' di comunicare al Comitato" sono sostituite dalle seguenti: "comunica al Comitato".


All'articolo 26 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, al comma 1 le parole: "comporta le seguenti conseguenze" sono sostituite dalle seguenti: "comporta una delle seguenti conseguenze".


All'articolo 29 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. Ai fini dell'adempimento dell'obbligo di restituzione per il periodo 2013-2020, i gestori degli impianti esistenti, degli impianti nuovi entranti e gli operatori aerei amministrati dall'Italia possono utilizzare crediti, CERs ed ERUs che rispettano i criteri qualitativi sanciti dall'articolo 11-bis, paragrafi da 2 a 4, della direttiva 2003/87/CE e fino alla quantita' stabilita con deliberazione del Comitato, sulla base di quanto stabilito dallo stesso articolo 11-bis e, in particolare, dalle misure adottate dalla Commissione europea ai sensi dello stesso articolo.".


Al comma 2 dell'articolo 41 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, dopo le parole: "I costi delle attivita' di cui", sono inserite le seguenti: "all'articolo 4, comma 4, lettera o-bis),".


Art. 2

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Comma 1

Disposizioni finanziarie

Comma 2

Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni ed i soggetti pubblici interessati provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.


Art. 3

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Comma 1

Entrata in vigore

Comma 2

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.