Ai fini della identificazione degli elettori in occasione delle elezioni politiche indette per il 18 aprile 1948, sono validi anche:
a) le carte di identita' e gli altri documenti di identificazione previsti dall'art. 40 del testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei Deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica, 5 febbraio 1948, n. 26, rilasciati dopo il 1 gennaio 1940;
b) le tessere di riconoscimento rilasciate dall'Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia, purche' munite di fotografia e convalidate da un comando militare;
c) le tessere di riconoscimento rilasciate dagli ordini professionali, purche' munite di fotografia;
d) i documenti di identificazione rilasciati dai Comuni in conformita' delle disposizioni del Governo militare alleato, purche' muniti di fotografia.
Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Testo vigente
Articolo unico
#Comma 1