Il comma 3 dell'articolo 5-ter della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e' sostituito dal seguente:
«3. Oltre ai candidati di cui ai commi 5 e 5-bis dell'articolo 5-bis, e' comunque ammesso a sostenere le prove scritte un numero di candidati pari a tre volte i posti messi a concorso e, comunque, non inferiore a cinquecento secondo la graduatoria formata in base al punteggio conseguito da ciascun candidato nella prova di preselezione.».
Testo vigente
Art. 3
#Comma 1
Modifiche all'articolo 5-ter della legge 16 febbraio 1913, n. 89
Comma 2
Art. 4
#Comma 1
Modifiche all'articolo 45 della legge 16 febbraio 1913, n. 89
Comma 2
L'articolo 45 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e' sostituito dal seguente:
«Art. 45. - 1. Un coadiutore puo' essere nominato, per un periodo non inferiore ad un mese, in luogo del delegato di cui all'articolo 44, in sostituzione del notaio assente in permesso o temporaneamente impedito. Competente per la nomina e' il presidente del consiglio notarile ovvero il consigliere anziano, qualora il notaio assente rivesta la qualifica di presidente del consiglio.
2. Il coadiutore esercita tutte le funzioni notarili in nome e nell'interesse del notaio impedito e ne assume tutti gli obblighi, ma non ha alcun diritto di successione.
3. Il notaio coadiuvato ha facolta' di assistere il coadiutore e di concorrere con lui nell'esercizio delle funzioni notarili, ma non puo' esercitarle da solo.
4. Il notaio che svolge le funzioni di commissario nel concorso notarile ha diritto di chiedere al presidente del consiglio notarile la nomina di un coadiutore limitatamente ai giorni in cui e' impegnato nell'espletamento dell'incarico.
5. La presenza in commissione del notaio coadiuvato, che deve preventivamente avvertire il presidente del consiglio notarile, legittima il coadiutore ad esercitare le funzioni notarili.
6. I periodi durante i quali il coadiutore del notaio componente della commissione di concorso esercita le funzioni, non sono computati in relazione alla nomina del coadiutore ad altri fini.».
Art. 5
#Comma 1
Composizione della commissione esaminatrice
Comma 2
((1-bis. I componenti della commissione, aventi le qualifiche di cui al comma 1, possono anche essere in pensione da non piu' di cinque anni))
((2))
I notai sono scelti tra diciotto nominativi indicati, per ciascun concorso, dal consiglio nazionale del notariato.
I commissari che hanno partecipato, anche in parte, alla procedura concorsuale, non possono essere nominati nella commissione dei due concorsi successivi.
((COMMA ABROGATO DAL D.L. 18 OTTOBRE 2012, N. 179, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 17 DICEMBRE 2012, N. 221)). ((2))
La commissione opera con tre sottocommissioni composte di cinque membri, presiedute rispettivamente dal presidente, dal vicepresidente e da uno dei magistrati di cui alla lettera c) del comma 1, scelto dal presidente.
I magistrati e i docenti universitari sono esonerati, in tutto o in parte, dal rispettivo carico di lavoro, dall'inizio della prova di preselezione fino alla formazione della graduatoria del concorso da parte della commissione. L'esonero dei magistrati e' disposto dal Consiglio Superiore della Magistratura. L'esonero dei docenti universitari e' disposto dall'universita' di appartenenza.
-------------
AGGIORNAMENTO (2)
Il D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, ha disposto (con l'art. 34, comma 51) che "Le modifiche di cui al comma 50, lettere a), b) c), d) e f), non si applicano ai concorsi gia' banditi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".
Art. 6
#Comma 1
Prove scritte
Comma 2
L'esame scritto del concorso per notaio consta di tre distinte prove teorico-pratiche, riguardanti un atto di ultima volonta' e due atti tra vivi, di cui uno di diritto commerciale.
In ciascun tema sono richiesti la compilazione dell'atto e lo svolgimento dei principi attinenti agli istituti giuridici relativi all'atto stesso.
Art. 8
#Comma 1
Svolgimento delle prove scritte
Comma 2
La commissione del concorso per notaio e' validamente insediata con la presenza del presidente e del vice presidente, o anche di uno solo di essi, di almeno due magistrati, due docenti universitari e quattro notai. Essa si riunisce il giorno di ciascuna prova scritta nel luogo ove questa si tiene alle ore sei e trenta e, estratta a sorte la materia su cui verte la prova scritta, formula tre distinti temi che sono dal presidente chiusi e sigillati in altrettante buste uguali.
Il presidente fa estrarre a sorte da uno dei concorrenti una delle tre buste contenenti i temi. Aperta la stessa, sottoscrive il tema con uno dei segretari e lo detta, o lo fa dettare, senza indugio ai concorrenti.
Chi non e' presente al momento in cui inizia la dettatura del tema e' escluso dal concorso.
Su ciascun foglio utilizzato per le prove scritte e' apposto il timbro di riconoscimento della commissione.
Nel termine di otto ore dalla dettatura del tema devono essere consegnati tutti gli elaborati.
Il presidente assicura ed organizza la vigilanza in ogni sala in cui si svolgono le prove. Durante il tempo assegnato per ciascuna prova, devono sempre trovarsi presenti nei locali degli esami almeno cinque membri della commissione, uno dei segretari ed i funzionari incaricati della sorveglianza. I membri della commissione ed i segretari non possono entrare nei locali dopo l'estrazione a sorte della materia e, qualora questi si allontanano successivamente dai locali, non vi possono rientrare.
Art. 9
#Comma 1
Operazioni di raggruppamento delle buste
Comma 2
Entro dieci giorni dalla chiusura delle prove scritte, la commissione con la presenza di almeno dieci componenti e alla presenza di dieci candidati, designata dal presidente e tempestivamente avvertiti, constata la integrita' dei sigilli e delle firme, apre i pieghi contenenti gli elaborati, raggruppa le tre buste aventi lo stesso numero e, dopo aver staccato i tagliandi, le racchiude in un'unica busta piu' grande. Ultimate le operazioni di raggruppamento, dopo aver accuratamente rimescolate le buste, su ciascuna di esse viene apposto un numero progressivo.
Art. 10
#Comma 1
Funzionamento della commissione
Comma 2
Compiute le operazioni previste nell'articolo 9, la commissione e' convocata nel termine di giorni quindici per avviare le operazioni di correzione degli elaborati.
La commissione, prima di iniziare la correzione, definisce i criteri che regolano la valutazione degli elaborati e l'ordine di correzione delle prove stesse.
Il presidente, sentito il vicepresidente, stabilisce il calendario delle riunioni.
Il presidente organizza la commissione in ((tre sottocommissioni)), nella composizione prevista dall'articolo 5, comma 5, di cui la prima presieduta da lui e la seconda dal vice presidente.
Ciascuna sottocommissione procede alla valutazione delle prove scritte con cadenza di almeno sei sedute alla settimana, ognuna delle quali deve avere una durata non inferiore a quattro ore.
E' compito del presidente assicurare all'interno delle sottocommissioni che procedono alla correzione, una periodica variazione dei componenti, compatibilmente con le esigenze organizzative.
Allo scopo di garantire omogeneita' di valutazioni il presidente ha facolta' di convocare riunioni plenarie o sedute allargate della commissione in modo che possano assistere alla correzione anche altri commissari che, nell'occasione, non hanno diritto di voto e di intervento.
Verificata la integrita' dei pieghi e delle singole buste il segretario, all'atto dell'apertura di queste, appone immediatamente sulle tre buste contenenti gli elaborati il numero gia' segnato sulla busta grande. Lo stesso numero sara' poi trascritto, appena aperta la busta contenente il lavoro, sia in testa al foglio o ai fogli relativi, sia sulla busta piccola contenente il cartoncino di identificazione.
Qualora la commissione abbia fondate ragioni di ritenere che qualche scritto sia, in tutto o in parte, copiato da altro lavoro ovvero da altra fonte, annulla l'esame del candidato al quale appartiene tale scritto.
Deve essere pure annullato l'esame dei concorrenti che comunque si siano fatti riconoscere.
Al fine di garantire la celerita' dei lavori, la mancata partecipazione, anche se giustificata, di un commissario a due sedute consecutive della commissione, qualora abbia causato il rinvio delle sedute stesse, costituisce motivo per la revoca della nomina.
Il mancato rispetto delle modalita' di cui al presente articolo e di cui all'articolo 8 costituisce motivo per la revoca del presidente e del vice presidente dall'incarico.
Art. 11
#Comma 1
Correzione delle prove scritte
Comma 2
La sottocommissione di cui all'articolo 10 procede, collegialmente e nella medesima seduta, alla lettura dei temi di ciascun candidato, al fine di esprimere un giudizio complessivo di idoneita' per l'ammissione alla prova orale.
Salvo il caso di cui al comma 7, ultimata la lettura dei tre elaborati, la sottocommissione delibera a maggioranza se il candidato merita l'idoneita'.
Il giudizio di idoneita' comporta l'attribuzione del voto minimo di trentacinque punti a ciascuna delle tre prove scritte.
In caso di idoneita', la sottocommissione assegna, in base ai voti di ciascun commissario, il punteggio complessivo da attribuire a ciascuna prova scritta fino ad un massimo di punti cinquanta. A tale fine, ciascun commissario dispone di un voto da zero a tre punti.
((Il giudizio di non idoneita' e' sinteticamente motivato con formulazioni standard, predisposte dalla commissione quando definisce i criteri che regolano la valutazione degli elaborati)). Nel giudizio di idoneita' il punteggio vale motivazione. ((2))
Il segretario annota la votazione complessiva o la motivazione, facendola risultare dal processo verbale, per ciascun elaborato.
Nel caso in cui dalla lettura del primo o del secondo elaborato emergono nullita' o gravi insufficienze, secondo i criteri definiti dalla commissione, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, la sottocommissione dichiara non idoneo il candidato senza procedere alla lettura degli elaborati successivi.
-------------
AGGIORNAMENTO (2)
Il D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, ha disposto (con l'art. 34, comma 51) che "Le modifiche di cui al comma 50, lettere a), b) c), d) e f), non si applicano ai concorsi gia' banditi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".
Art. 12
#Comma 1
Svolgimento delle prove orali
Comma 2
La commissione del concorso per notaio, prima dell'inizio delle prove orali, definisce i criteri di valutazione delle prove.
L'esame orale e' pubblico.
Il presidente, in ogni seduta, indica le materie su cui ciascun commissario interroga i candidati, restando ferma la facolta' di ogni membro della sottocommissione di intervenire su qualunque materia.
La sottocommissione, terminata la prova orale di ogni singolo candidato, assegna, in base ai voti di ciascun commissario, il punteggio fino ad un massimo di cinquanta punti a ciascun gruppo di materie. A tale fine, ciascun commissario dispone di un voto da zero a dieci punti. Per il superamento della prova orale e' richiesto un punteggio minimo di trentacinque punti per ciascun gruppo di materie.
La mancata approvazione e' motivata. Nel caso di valutazione positiva il punteggio vale motivazione.
Il segretario annota la votazione o la motivazione per ciascun gruppo di materie, facendola risultare dal processo verbale.
Art. 16
#Comma 1
Disposizione transitoria
Comma 2
Il diritto di cui al comma 5-bis dell'articolo 5-bis della legge 16 febbraio 1913, n. 89, come sostituito dall'articolo 2, comma 1, e' riconosciuto anche a coloro che hanno superato l'ultima prova di preselezione informatica tenutasi prima della data di entrata in vigore del presente decreto.
Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, comma 1, e 15 si applicano con decorrenza dalla data di emanazione del prossimo bando di concorso per la nomina a notaio.
Art. 17
#Comma 1
Oneri finanziari
Comma 2
Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.