DECRETO LEGISLATIVO

Norme di attuazione dello statuto speciale della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento di beni immobili e di impianti, a norma dell'articolo 10 della legge 27 ottobre 1966, n. 910. (11G0019)

Numero 255 Anno 2010 GU 03.02.2011 Codice 011G0019

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-12-10;255

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Trasferimento di beni immobili e di impianti di cui all'articolo 10 della legge 27 ottobre 1966, n. 910

Comma 2

Nel trasferimento dei beni di cui al comma l sono, altresi', compresi i beni mobili che ne costituiscono pertinenza.


Il trasferimento dei beni di cui ai commi l e 2 decorre dalla data della loro consegna.


Art. 2

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Comma 1

Operazioni di consegna

Comma 2

Gli Uffici statali competenti, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, consegnano alla Regione i beni immobili e gli impianti di cui all'articolo 1.


I verbali di consegna costituiscono titolo per la trascrizione, l'intavolazione e la voltura catastale a favore della Regione dei beni trasferiti. Ciascun bene e' corredato da apposita scheda identificativa nella quale e' descritto lo stato di diritto con particolare riferimento agli eventuali rapporti in essere e agli oneri che gravano sul bene.


Dalla data della consegna i beni entrano a fare parte del patrimonio della Regione.


La Regione con propria legge disciplina il regime dei beni trasferiti, la loro destinazione ed il loro utilizzo.


Art. 3

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Comma 1

Effetti del trasferimento

Comma 2

Il trasferimento dei beni di cui all'articolo 1, con i relativi diritti reali, pertinenze, accessori, oneri e pesi, ha luogo nello stato di fatto e di diritto in cui essi si trovano alla data di consegna.


La Regione subentra, dalla data della consegna, in tutti i rapporti attivi e passivi inerenti ai beni trasferiti. Dalla stessa data spettano alla Regione i proventi e le spese derivanti dalla gestione dei beni trasferiti.


Art. 4

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Comma 1

Esenzioni fiscali

Comma 2

Tutti gli atti, contratti, formalita' ed adempimenti necessari per l'attuazione del presente decreto sono esenti da ogni diritto e tributo.


Art. 5

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Comma 1

Norma finanziaria

Comma 2

Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.