Nel trasferimento dei beni di cui al comma l sono, altresi', compresi i beni mobili che ne costituiscono pertinenza.
Il trasferimento dei beni di cui ai commi l e 2 decorre dalla data della loro consegna.
DECRETO LEGISLATIVO
urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-12-10;255
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Art. 1
#Comma 1
Comma 2
Nel trasferimento dei beni di cui al comma l sono, altresi', compresi i beni mobili che ne costituiscono pertinenza.
Il trasferimento dei beni di cui ai commi l e 2 decorre dalla data della loro consegna.
Art. 2
#Comma 1
Comma 2
Gli Uffici statali competenti, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, consegnano alla Regione i beni immobili e gli impianti di cui all'articolo 1.
I verbali di consegna costituiscono titolo per la trascrizione, l'intavolazione e la voltura catastale a favore della Regione dei beni trasferiti. Ciascun bene e' corredato da apposita scheda identificativa nella quale e' descritto lo stato di diritto con particolare riferimento agli eventuali rapporti in essere e agli oneri che gravano sul bene.
Dalla data della consegna i beni entrano a fare parte del patrimonio della Regione.
La Regione con propria legge disciplina il regime dei beni trasferiti, la loro destinazione ed il loro utilizzo.
Art. 3
#Comma 1
Comma 2
Il trasferimento dei beni di cui all'articolo 1, con i relativi diritti reali, pertinenze, accessori, oneri e pesi, ha luogo nello stato di fatto e di diritto in cui essi si trovano alla data di consegna.
La Regione subentra, dalla data della consegna, in tutti i rapporti attivi e passivi inerenti ai beni trasferiti. Dalla stessa data spettano alla Regione i proventi e le spese derivanti dalla gestione dei beni trasferiti.
Art. 4
#Comma 1
Comma 2
Tutti gli atti, contratti, formalita' ed adempimenti necessari per l'attuazione del presente decreto sono esenti da ogni diritto e tributo.
Art. 5
#Comma 1
Comma 2
Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.