Dopo l'Allegato II.2 "Metodi di calcolo della soglia di anomalia per l'esclusione automatica delle offerte" al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e' inserito il seguente:
"Allegato II.2-bis Modalita' di applicazione delle clausole di revisione dei prezzi
(articolo 60, comma 4-ter)
SEZIONE I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Ambito di applicazione
1. Il presente allegato disciplina le modalita' di attuazione delle clausole di revisione dei prezzi di cui all'articolo 60 del codice, tenuto conto della natura, del settore merceologico dell'appalto e degli indici disponibili, e ne specifica le modalita' di corresponsione, anche in considerazione dell'eventuale ricorso al subappalto.
2. Nel caso di appalti di lavori, la revisione dei prezzi si applica ai lavori di nuova costruzione, nonche' ai lavori di manutenzione straordinaria e ordinaria.
3. Nel caso di appalti di servizi o forniture, la revisione prezzi si applica ai contratti di durata, il cui oggetto non consiste in una prestazione ad esecuzione istantanea.
4. In caso di contratti misti, si applicano, alla componente di lavori, le disposizioni di cui alla Sezione II del presente Allegato e, alla componente di forniture e servizi, le disposizioni di cui alla Sezione III del presente Allegato.
Articolo 2.
Clausole di revisione prezzi e equilibrio contrattuale
1. Nei documenti di gara iniziali delle procedure di affidamento, e' obbligatorio l'inserimento di clausole di revisione dei prezzi, redatte conformemente ai requisiti del presente Allegato, al fine di fornire meccanismi automatici di riequilibrio contrattuale al verificarsi delle particolari condizioni di cui all'articolo 60, comma 2, del codice.
2. Quando l'applicazione dell'articolo 60 del codice non garantisce il principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale e non e' possibile garantire il medesimo principio mediante rinegoziazione secondo buona fede, e' sempre fatta salva, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera b), la possibilita' per la stazione appaltante o l'appaltatore di invocare la risoluzione per eccessiva onerosita' sopravvenuta del contratto. In tutti i casi di risoluzione del contratto ai sensi del presente comma, si applica l'articolo 122, comma 5, del codice.
Articolo 3
Attivazione delle clausole di revisione prezzi
1. Le stazioni appaltanti monitorano l'andamento degli indici di cui all'articolo 60 del codice con la frequenza indicata nei documenti di gara iniziali, comunque non superiore a quella di aggiornamento degli indici revisionali applicati all'appalto, al fine di valutare se sussistono le condizioni per l'attivazione delle clausole di revisione prezzi.
2. Le clausole di revisione dei prezzi introdotte ai sensi dell'articolo 60 sono attivate automaticamente dalla stazione appaltante, anche in assenza di istanza di parte, quando la variazione dell'indice sintetico, calcolato in coerenza con la Sezione II per gli appalti di lavori, ovvero la variazione dell'indice o del sistema ponderato di indici, calcolato in coerenza con la Sezione III per gli appalti di servizi e forniture, supera, in aumento o diminuzione, rispettivamente la soglia del 3 per cento e la soglia del 5 per cento dell'importo del contratto quale risultante dal provvedimento di aggiudicazione.
3. Le clausole di revisione dei prezzi si applicano nella misura del 90 per cento del valore eccedente la variazione del 3 per cento per i lavori e nella misura dell'80 per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento per i servizi e forniture, applicata alle prestazioni da eseguire dopo l'attivazione della clausola di revisione.
SEZIONE II
REVISIONE PREZZI PER I CONTRATTI DI LAVORI
Articolo 4
Indice sintetico revisionale per i contratti di lavori
1. Ai fini della determinazione della variazione del costo dei contratti di lavori ai sensi dell'articolo 60, comma 3, lettera a), del codice si utilizza l'indice sintetico revisionale di cui al presente articolo.
2. Il progettista, in sede di elaborazione del progetto a base di gara, individua l'indice sintetico da utilizzare per la revisione dei prezzi. L'indice sintetico e' composto da una media ponderata di indici, selezionati tra quelli individuati con provvedimento adottato dal Ministero dell'infrastrutture e dei trasporti, sentito l'ISTAT, ai sensi dell'articolo 60, comma 4, del codice, sulla base delle tipologie omogenee di lavorazioni di cui alla Tabella A, tenuto conto delle lavorazioni del progetto posto a base di gara. Il valore di riferimento per il calcolo dell'indice sintetico e' quello dell'indice revisionale relativo al mese del provvedimento di aggiudicazione. I documenti iniziali di gara prevedono che, in caso di sospensione o proroga dei termini di aggiudicazione nelle ipotesi di cui all'articolo 1, commi 3, 4 e 5 dell'Allegato I.3., il valore di riferimento per il calcolo dell'indice sintetico e' quello dell'indice revisionale relativo al mese di scadenza del termine massimo per l'aggiudicazione, come individuato dall'articolo 1, commi 1 e 2 del predetto Allegato.
3. Per procedere alla formazione dell'indice sintetico, il progettista:
a. scompone e classifica l'importo complessivo del progetto a base di gara, quale risultante dal provvedimento di aggiudicazione, secondo le tipologie omogenee di lavorazioni (TOL) indicate nella Tabella A.1., tenendo conto delle relative declaratorie, rappresentate nella Tabella A.2, attribuendo precedenza alle TOL specializzate.
b. determina, sulla base della suddivisione di cui alla lettera a), il peso percentuale di ogni TOL, calcolato come rapporto tra l'importo complessivo delle lavorazioni associate a ciascuna TOL e l'importo complessivo dei lavori oggetto dell'appalto; e' fatta salva la possibilita' di espungere dal predetto calcolo, solo nel caso della metodologia di calcolo di cui alla Tabella B, per esigenze di semplificazione, le TOL che presentano un peso percentuale inferiore al 4% dell'importo dei lavori;
c. calcola l'indice sintetico del progetto, di seguito Is, da applicare a tutte le lavorazioni oggetto dell'appalto, secondo la seguente formula:
Parte di provvedimento in formato grafico
4. Gli oneri relativi alla componente rifiuti si intendono sempre ricompresi all'interno delle singole TOL, ad eccezione delle TOL 4, 9, 10, 18 e 19 di cui alla Tabella A.1. Per le predette cinque TOL, il progettista valuta l'elemento di costo relativo ai rifiuti, facendo riferimento alla TOL 20, e individuandone, il relativo peso percentuale.
Articolo 5
Verifica della variazione del costo dei contratti, modalita' e termini di pagamento della revisione prezzi
1. Le stazioni appaltanti verificano la variazione del costo dei contratti di lavori con la cadenza stabilita dall'articolo 3, comma 1. La variazione e' calcolata come differenza tra il valore dell'indice sintetico al momento della rilevazione e il corrispondente valore al mese di aggiudicazione della miglior offerta, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, quarto periodo.
2. Quando, in occasione delle verifiche di cui al comma 1, si realizza la condizione di cui all'articolo 3, comma 2, il direttore dei lavori provvede all'accertamento e a darne comunicazione al RUP e all'appaltatore.
3. La determinazione delle somme, in aumento o in diminuzione, dovute a titolo di revisione dei prezzi avviene in corrispondenza della scadenza degli stati di avanzamento dei lavori adottati, a decorrere dalla data dell'accertamento di cui al comma 2, ai sensi dell'articolo 125, comma 3 del codice.
4. Ai fini di cui al comma 2, il direttore dei lavori trasmette alla stazione appaltante, ad integrazione di ciascun stato di avanzamento dei lavori adottato ai sensi dell'articolo 125, comma 3, uno stato di avanzamento dei lavori revisionale. L'importo dello stato di avanzamento dei lavori revisionale, in aumento o in diminuzione, e' determinato applicando la metodologia di calcolo di cui alla Tabella B.
5. I documenti iniziali di gara possono prevedere per il calcolo degli stati di avanzamento dei lavori revisionali il ricorso all'alternativa metodologia di cui alla Tabella C. La stazione appaltante motiva nella determina a contrarre le ragioni del ricorso alla predetta metodologia alternativa, che non puo' essere modificata nel corso dell'esecuzione del contratto. In assenza di esplicita previsione nei documenti di gara iniziali, si applica la metodologia di cui alla Tabella B.
6. La stazione appaltante provvede alla regolazione dell'importo revisionale, in aumento o in diminuzione, in occasione del pagamento di ciascun stato di avanzamento dei lavori, secondo la cadenza contrattuale dei medesimi.
7. Prima del pagamento della rata di saldo di cui all'articolo 125, comma 7, la stazione appaltante verifica la regolazione degli importi dovuti a titolo di revisione dei prezzi. Gli eventuali importi non regolati sono compensati, in aumento o in diminuzione, a valere sulla rata di saldo.
8. Resta ferma la possibilita' di prevedere nel contratto modalita' semplificate di pagamento degli importi dovuti a titolo di revisione prezzi, previa adozione di un unico stato di avanzamento dei lavori che riporti separatamente l'importo contrattuale di cui all'articolo 125, comma 3 e l'importo revisionale, determinato ai sensi del presente Allegato.
Articolo 6
Accordi quadro
1. Nel caso di accordi quadro, i documenti iniziali della procedura di affidamento prevedono che l'indice sintetico e' individuato al momento della stipula di ciascun contratto di lavori attuativo dell'accordo medesimo, in funzione delle lavorazioni dal medesimo previste, dei relativi importi e degli indici TOL associati.
2. Nelle ipotesi di cui al presente articolo, la revisione prezzi e' applicata sulla base dei criteri e secondo le modalita' di cui agli articoli 4 e 5, fermo restando che:
a) l'importo complessivo di cui all'articolo 60, comma 1 e' quello risultante dalla stipula del contratto attuativo;
b) l'indice sintetico da utilizzare per la revisione dei prezzi e' individuato in ciascun contratto attuativo, in funzione delle lavorazioni ivi previste, dei relativi importi e degli indici TOL ad esse associati;
c) il valore di riferimento per il calcolo dell'indice sintetico e' quello dell'indice sintetico relativo al mese di aggiudicazione della miglior offerta, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, quarto periodo;
d) l'importo di ciascun stato di avanzamento dei lavori revisionale e' determinato secondo i criteri di cui all'articolo 5, comma 4.
Articolo 7
Varianti in corso d'opera
1. Nel caso di varianti in corso d'opera, la stazione appaltante, sentito il progettista, ridefinisce l'indice sintetico di revisione dei prezzi determinato ai sensi dell'articolo 4 nel rispetto dei seguenti criteri:
a) in caso di varianti di natura meramente quantitativa, ferme restando le TOL individuate ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettera a), e' rideterminato il peso percentuale di ogni TOL di cui all'articolo 4, comma 3, lettera b);
b) in caso di varianti di tipo qualitativo, la composizione dell'indice sintetico e' modificata con l'integrazione nella scomposizione e classificazione di cui all'articolo 4, comma 3, lettera a) dei TOL relativi alle nuove tipologie di lavorazioni introdotte e con la conseguente rideterminazione dei pesi percentuali ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettera b).
2. Il nuovo indice sintetico di revisione prezzi, determinato ai sensi del comma 1, si applica, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, agli stati di avanzamento dei lavori successivi all'approvazione della variante. Restano ferme le somme gia' regolate a valere sui precedenti saldi di lavori revisionali.
Articolo 8
Subappalto
1. I contratti di subappalto o i sub-contratti comunicati alla stazione appaltante ai sensi dell'articolo 119, comma 2, del codice disciplinano le clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni oggetto del subappalto o del sub-contratto, che si attivano al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva di cui all'articolo 60, comma 2. Le clausole di cui al primo periodo sono definite tra le parti tenuto conto dei meccanismi revisionali e dei limiti di spesa di cui all'articolo 60 del codice, delle specifiche prestazioni oggetto del contratto di subappalto o del sub-contratto e delle modalita' di determinazione degli indici sintetici disciplinate dal presente Allegato. L'appaltatore e' responsabile della corretta attuazione degli obblighi di cui all'articolo 119, comma 2-bis.
2. Per le prestazioni eseguite mediante subappalto o sub-contratto i cui importi sono corrisposti direttamente dalla stazione appaltante al subappaltatore o al titolare del sub-contratto nei casi di cui all'articolo 119, comma 11, la determinazione e il pagamento delle somme, in aumento o in diminuzione, dovute a titolo di revisione dei prezzi sono effettuati in coerenza con l'articolo 5. Negli altri casi l'appaltatore provvede alla determinazione e al pagamento delle somme dovute a titolo di revisione dei prezzi secondo quanto previsto, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 60 del codice e al presente Allegato, nel contratto di subappalto o nel sub-contratto.
Articolo 9
Appalto integrato
1. In caso di ricorso all'appalto integrato ai sensi dell'articolo 44 del codice, l'indice sintetico di cui all'articolo 4 e' individuato in sede di predisposizione del progetto di fattibilita' tecnico ed economica posto a base di gara.
2. L'indice sintetico individuato ai sensi del comma 1 e' ricalcolato in sede di predisposizione del progetto esecutivo, tenuto conto di eventuali variazioni apportate dal medesimo progetto esecutivo. Resta fermo il valore di riferimento per il calcolo dell'indice sintetico di cui all'articolo 4, comma 2, terzo periodo.
SEZIONE III
REVISIONE PREZZI PER I CONTRATTI DI SERVIZI E FORNITURE
Articolo 10
Indici revisionali applicabili ai contratti di servizi e forniture
1. Ai fini della determinazione della variazione del prezzo dei contratti di servizi e forniture ai sensi dell'articolo 60, comma 3, lettera b), del codice si utilizzano i seguenti indici, e le loro relative disaggregazioni settoriali, pubblicati, unitamente alla relativa metodologia di calcolo, sul portale istituzionale dell'ISTAT:
a) nell'ambito degli indici dei prezzi al consumo, gli indici nazionali per l'intera collettivita' (NIC), secondo la classificazione ECOICOP;
b) gli indici dei prezzi alla produzione dell'industria per settore economico ATECO prediligendo i valori degli indici forniti "per il mercato interno;
c) gli indici dei prezzi alla produzione dei servizi prediligendo i valori degli indici "business to business"(BtoB) per settore economico ATECO;
d) gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie per tipo di contratto e per settore economico ATECO.
In caso di ricorso ad un sistema di ponderazione di piu' indici, nelle ipotesi di cui al comma 2, lettere b) e c), la stazione appaltante indica nei documenti di gara iniziali i pesi adottati per la ponderazione degli indici rilevanti.
Per gli appalti associati ad un codice CPV non elencato nella Tabella D, la stazione appaltante individua l'indice di revisione di cui all'articolo 10, comma 1 ritenuto maggiormente pertinente all'attivita' oggetto dell'appalto, anche tenuto conto delle associazioni individuate dalla predetta Tabella D.
Al momento della individuazione degli indici nei documenti iniziali di gara, le stazioni appaltanti ne verificano l'effettiva disponibilita' attraverso consultazione del portale ISTAT.
Con apposite linee guida pubblicate sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono forniti aggiornamenti ed esempi relativi alla metodologia di calcolo di cui al presente Allegato.
Al fine di individuare i CPV nelle diverse tabelle di ripartizione, si fornisce l'elenco totale dei CPV e la tabella di ripartizione di competenza.
Parte di provvedimento in formato grafico
La Tabella D.1. reca l'elenco dei 282 CPV (common procurement vocabulary) e le relative associazioni univoche per l'individuazione degli indici Istat di cui all'articolo 60, comma 3, lettera b).
Parte di provvedimento in formato grafico
La Tabella D.2. reca l'elenco dei 76 CPV (common procurement vocabulary) e le relative associazioni per l'individuazione degli indici Istat di cui all'articolo 60, comma 3, lettera b). A seconda dell'oggetto e delle caratteristiche e specifiche del contratto, la stazione appaltante puo' scegliere, ai fini della definizione della clausola di revisione prezzi, uno degli indici Istat indicati, ovvero una ponderazione degli stessi.
Parte di provvedimento in formato grafico
La Tabella D.3. reca l'elenco dei 54 CPV (common procurement vocabulary) e le relative associazioni per l'individuazione degli indici Istat di cui all'articolo 60, comma 3, lettera b). A seconda dell'oggetto e delle caratteristiche e specifiche del contratto, la stazione appaltante puo' scegliere, ai fini della definizione della clausola di revisione prezzi, una struttura di pesi da associare agli stessi.
Parte di provvedimento in formato grafico
(1) Sono stati pubblicati ad oggi 3 indici, per le seguenti categorie di opere: fabbricato residenziale, capannone industriale, tronco stradale con tratto in galleria
(2) L'importo maturato e' comprensivo degli oneri di sicurezza e al lordo di eventuali recuperi e trattenute.
(3) Qualora l'oggetto della fornitura o del servizio non rientri in quelli riportati nelle Tabelle in Allegato, la stazione appaltante seguendo un criterio di prevalenza rispetto al Codice Ateco e al corrispondente indice Istat, individua un indice che ritiene maggiormente appropriato, anche costruendo una struttura di ponderazione simile a quella proposta nel presente documento.
(4) La somma dei pesi deve necessariamente fare 100%