DECRETO LEGISLATIVO

Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. (24G00231)

Numero 209 Anno 2024 GU 31.12.2024 Codice 24G00231

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-12-31;209

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Testo vigente

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Art. 1

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Art. 3

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Comma 1

Modifiche all'articolo 14 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

Art. 4

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Comma 1

Modifiche all'articolo 15 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

Comma 2

All'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: «Resta in ogni caso ferma la possibilita' per le stazioni appaltanti, in caso di accertata carenza nel proprio organico di personale in possesso dei requisiti di cui all'allegato I.2., di nominare il RUP tra i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche.».


Art. 7

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Comma 1

Modifiche all'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

Art. 9

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Comma 1

Modifiche all'articolo 24 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

Comma 2

All'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Alle regole e agli obblighi di interoperabilita', previsti ai sensi dell'articolo 23, comma 3, non possono essere opposte le disposizioni che regolamentano le singole banche dati che alimentano la Banca dati nazionale dei contratti pubblici.».


Art. 17

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Comma 1

Modifiche all'articolo 49 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

Comma 2

All'articolo 49 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. In casi motivati, con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, previa verifica dell'accurata esecuzione del precedente contratto nonche' della qualita' della prestazione resa, il contraente uscente puo' essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto.».


Art. 18

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Comma 1

Modifiche all'articolo 50 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

Art. 19

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Comma 1

Modifiche all'articolo 53 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

Comma 2

All'articolo 53 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente:
«4-bis. Alla garanzia provvisoria e definitiva non si applicano le riduzioni previste dall'articolo 106, comma 8, e gli aumenti previsti dall'articolo 117, comma 2.».


Art. 20

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Comma 1

Modifiche all'articolo 56 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

Comma 2

All'articolo 56, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, dopo la lettera n) sono inserite le seguenti:
«n-bis) concernenti gli acquisti:
1) di munizioni forzate, ai fini dell'obbligatoria prova delle armi da fuoco, precedente alla commercializzazione di queste ultime, nonche' delle correlate cabine di sparo;
2) delle attrezzature necessarie alle prove di resistenza, all'impatto di proiettili sparati con armi da fuoco, relative a serramenti e vetri blindati, elmetti, giubbotti, componenti di autoblindo, furgoni e simili;
3) di ricambi afferenti alle attrezzature di cui al numero 2);
n-ter) concernenti i servizi di manutenzione afferenti alle attrezzature di cui alla lettera n-bis), numero 2);».


Art. 28

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Comma 1

Modifiche all'articolo 70 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

Art. 29

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Comma 1

Accordo di collaborazione

Comma 2

Dopo l'articolo 82 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e' inserito il seguente:
«Articolo 82- bis. - Accordo di collaborazione
1. Le stazioni appaltanti possono inserire nei documenti di gara di cui all'articolo 82 lo schema di un accordo di collaborazione plurilaterale con il quale le parti coinvolte in misura significativa nella fase di esecuzione di un contratto di lavori, servizi o forniture, disciplinano le forme, le modalita' e gli obiettivi della reciproca collaborazione al fine di perseguire il principio del risultato di cui all'articolo 1, mediante la definizione di meccanismi di esame contestuale degli interessi pubblici e privati coinvolti finalizzati alla prevenzione e riduzione dei rischi e alla risoluzione delle controversie che possono insorgere nell'esecuzione dell'accordo. L'accordo di collaborazione non sostituisce il contratto principale e gli altri contratti al medesimo collegati, strumentali all'esecuzione dell'appalto e non ne integra i contenuti.
2. Lo schema di accordo e' redatto in coerenza con l'allegato II-6-bis, e definisce, in considerazione dell'oggetto del contratto principale, gli obiettivi principali e collaterali della collaborazione, nel rispetto del principio della fiducia di cui all'articolo 2, indicando, altresi', le eventuali premialita' previste per la realizzazione dei medesimi obiettivi.
3. All'esito dell'aggiudicazione, la stazione appaltante sottopone l'accordo di collaborazione alla sottoscrizione dell'appaltatore e delle altre parti coinvolte in misura significativa, individuate ai sensi dell'articolo 2 dell'allegato II-6 bis. L'accordo disciplina le modalita' di adesione degli ulteriori operatori economici coinvolti nella fase dell'esecuzione in un momento successivo alla sottoscrizione del medesimo.
4. Al fine di monitorare gli effetti prodotti dalle disposizioni di cui al presente articolo, le stazioni appaltanti comunicano alla piattaforma del Servizio contratti pubblici di cui all'articolo 223, comma 10, gli accordi di collaborazione stipulati all'esito della fase di aggiudicazione. Il Servizio contratti pubblici monitora i risultati perseguiti nella fase dell'esecuzione mediante l'accordo di collaborazione e riferisce periodicamente alla Cabina di regia di cui all'articolo 221.».


Art. 30

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Comma 1

Modifiche all'articolo 92 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

Art. 31

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Comma 1

Modifiche all'articolo 99 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

Comma 2

All'articolo 99 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
«3-bis. In caso di malfunzionamento, anche parziale, del fascicolo virtuale dell'operatore economico o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilita' ad esso connessi ai sensi dell'articolo 24, decorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione, l'organo competente e' autorizzato a disporre comunque l'aggiudicazione, che e' immediatamente efficace, previa acquisizione di un'autocertificazione dell'offerente, resa ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che, a causa del predetto malfunzionamento, non e' stato possibile verificare entro il suddetto termine con le modalita' di cui ai commi 1 e 2. Resta fermo l'obbligo di concludere in un congruo termine le verifiche sul possesso dei requisiti. Qualora, a seguito del controllo, sia accertato l'affidamento a un operatore privo dei requisiti, la stazione appaltante, ferma l'applicabilita' delle disposizioni vigenti in tema di esclusione, revoca o annullamento dell'aggiudicazione, di inefficacia o risoluzione del contratto e di responsabilita' per false dichiarazioni rese dall'offerente, recede dal contratto, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni eseguite e il rimborso delle spese eventualmente sostenute per l'esecuzione della parte rimanente, nei limiti delle utilita' conseguite, e procede alle segnalazioni alle competenti autorita'.».


Art. 37

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Comma 1

Abrogazione dell'articolo 109 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

Art. 38

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Comma 1

Modifiche all'articolo 110 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

Art. 39

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Comma 1

Modifiche all'articolo 111 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

Comma 2

All'articolo 111 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Le stazioni appaltanti che hanno sottoscritto un contratto pubblico o un accordo quadro relativo ad un bando o un avviso pubblicato ai sensi degli articoli 84 e 85 inviano un avviso secondo le modalita' di pubblicazione dei medesimi articoli 84 e 85, conforme all'allegato II.6, Parte I, lettera D, relativo ai risultati della procedura di aggiudicazione, entro trenta giorni dalla sottoscrizione del contratto o dell'accordo quadro.».


Art. 43

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Comma 1

Modifiche all'articolo 123 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

Art. 44

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Comma 1

Modifiche all'articolo 125 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

Comma 2

All'articolo 125, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, il primo, secondo, terzo e quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: «Sul valore del contratto di appalto e' calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento. Nei documenti di gara puo' essere previsto un incremento dell'anticipazione del prezzo fino al 30 per cento. Nel caso di appalti di lavori, l'anticipazione, calcolata sull'importo dell'intero contratto, e' corrisposta all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione, corrispondente alla consegna dei lavori anche nel caso di avvio dell'esecuzione in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 17, commi 8 e 9. Per i contratti di importo superiore a 500 milioni di euro, l'anticipazione di cui al primo periodo e' corrisposta all'appaltatore, in deroga a quanto previsto dal terzo periodo, nel rispetto delle scadenze definite nel contratto, tenuto conto del cronoprogramma delle attivita'. In caso di ricorso all'appalto integrato ai sensi dell'articolo 44, l'anticipazione del prezzo e' calcolata e corrisposta distintamente per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori. Tali disposizioni non si applicano ai contratti di forniture e servizi indicati nell'allegato II.14. Per i contratti pluriennali di servizi e forniture l'importo dell'anticipazione deve essere calcolato sul valore delle prestazioni di ciascuna annualita' contabile, stabilita nel cronoprogramma dei pagamenti, ed e' corrisposto entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prima prestazione utile relativa a ciascuna annualita', secondo il cronoprogramma delle prestazioni.».


Art. 46

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Comma 1

Modifiche all'articolo 136 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

Art. 48

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Comma 1

Modifiche all'articolo 147 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

Comma 2

All'articolo 147 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
«2-bis. Sono esclusi dalla applicazione del codice i contratti stipulati per la fornitura di energia e di combustibili destinati alla produzione di energia da stazioni appaltanti o enti concedenti che esercitano le attivita' di cui al comma 1.».


Art. 49

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Comma 1

Modifiche all'articolo 162 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

Comma 2

All'articolo 162, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, le parole: «Ai sensi dell'articolo 141, comma 4, lettera a), le stazioni» sono sostituite dalle seguenti: «Le stazioni» ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono utilizzare il sistema di qualificazione istituito da un'altra stazione appaltante o ente concedente o da altro organismo terzo, dandone idonea comunicazione agli operatori economici interessati.».


Art. 50

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Comma 1

Modifiche all'articolo 169 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

Art. 52

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Comma 1

Modifiche all'articolo 172 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

Art. 53

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Comma 1

Modifiche all'articolo 174 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

Comma 2

All'articolo 174, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, dopo le parole: «le figure della concessione,» sono inserite le seguenti: «anche nelle forme della finanza di progetto,».


Art. 55

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Comma 1

Modifiche all'articolo 177 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

Comma 2

All'articolo 177 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Il rischio operativo, rilevante ai fini della qualificazione dell'operazione economica come concessione, e' quello che deriva da fattori esterni, non soggetti al controllo delle parti. Non rilevano i rischi connessi a cattiva gestione, a inadempimenti contrattuali dell'operatore economico o a causa di forza maggiore.».


Art. 56

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Comma 1

Modifiche all'articolo 192 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

Comma 2

All'articolo 192 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Nei casi di opere di interesse statale ovvero finanziate con contributo a carico dello Stato, per le quali non sia gia' prevista l'espressione del parere del CIPESS, la revisione e' subordinata al previo parere non vincolante del Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilita' (NARS).
Negli altri casi, e' facolta' dell'ente concedente sottoporre la revisione al previo parere del NARS. Qualora l'ente concedente intenda discostarsi dal parere reso, e' tenuto a darne adeguata motivazione, dando conto delle ragioni della decisione e indicando, in particolare, la modalita' di contabilizzazione adottata.».


Art. 58

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Comma 1

Modifiche all'articolo 197 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

Comma 2

All'articolo 197, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, le parole: «dei bandi-tipo e dei contratti-tipo redatti dall'Autorita' di regolazione del settore» sono sostituite dalle seguenti: «dei bandi-tipo predisposti dall'ANAC e dei contratti-tipo predisposti dal DIPE, di concerto con l'Autorita' di regolazione di settore e con il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.».


Art. 60

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Comma 1

Modifiche all'articolo 202 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

Comma 2

All'articolo 202, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, le parole: «dei bandi-tipo e dei contratti-tipo redatti dall'ANAC» sono sostituite dalle seguenti: «dei bandi-tipo predisposti dall'ANAC e dei contratti-tipo predisposti dal DIPE, di concerto con l'Autorita' di regolazione di settore e con il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato».


Art. 65

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Comma 1

Modifiche all'articolo 219 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

Comma 2

All'articolo 219 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente:
«1-bis. Il contratto si considera eseguito alla data della sottoscrizione dell'atto di collaudo o regolare esecuzione, salvo che non sussistano riserve o altre richieste in merito al collaudo medesimo; in quest'ultimo caso, il collegio e' sciolto con l'adozione della relativa pronuncia.».


Art. 66

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Comma 1

Modifiche all'articolo 221 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

Art. 68

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Comma 1

Modifiche all'articolo 223 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

Art. 70

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Comma 1

Inserimento dell'articolo 225-bis al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36

Comma 2

Al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, dopo l'articolo 225 e' inserito il seguente:
«Art. 225-bis. - (Ulteriori disposizioni transitorie)
1. Il provvedimento di cui all'articolo 26, comma 1, sulla certificazione delle piattaforme di approvvigionamento digitale e' adottato dall'AGID, di intesa con l'ANAC, la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per la trasformazione digitale e l'Agenzia per la cyber sicurezza nazionale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 43 sull'adozione dei metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni non si applicano ai procedimenti di programmazione superiori alle soglie di cui all'articolo 14 gia' avviati alla data di entrata in vigore della presente disposizione per i quali e' stato redatto il documento di fattibilita' delle alternative progettuali ai sensi dell'articolo 2, comma 5, dell'allegato I.7.
3. Le disposizioni dell'articolo 67, nel testo vigente alla data di cui all'articolo 229, comma 2, continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti in corso si intendono le procedure e i contratti per i quali bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati prima della data di entrata in vigore della presente disposizione ovvero, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure e i contratti in relazione ai quali, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, siano gia' stati inviati gli avvisi a presentare offerte.
4. Le disposizioni di cui all'articolo 193, la cui entrata in vigore coincide con la data di entrata in vigore della presente disposizione, non si applicano ai procedimenti di finanza di progetto in corso alla medesima data. A tal fine, per procedimenti in corso si intendono le procedure per le quali e' stata presentata da un soggetto promotore una proposta di fattibilita' per la realizzazione di interventi mediante finanza di progetto ovvero l'ente concedente ha pubblicato avvisi di sollecitazione ai privati a farsi promotori di iniziative volte alla realizzazione di progetti inclusi negli strumenti di programmazione del partenariato pubblico-privato.
5. Le disposizioni di cui agli articoli da 215 a 219 e all'allegato V.2, la cui entrata in vigore coincide con la data di entrata in vigore della presente disposizione si applicano, in assenza di una espressa volonta' contraria delle parti, anche ai collegi gia' costituiti ed operanti alla medesima data, ad eccezione di quelli relativi ai contratti di servizi e forniture gia' costituiti alla data di entrata in vigore della presente disposizione.».


Art. 71

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Comma 1

Modifica dell'articolo 226 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

Art. 72

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Comma 1

Razionalizzazione della disciplina degli allegati e conseguenti disposizioni di coordinamento)

Comma 2

Al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, dopo l'articolo 226 e' inserito il seguente:
«Art. 226-bis. - (Disposizioni di semplificazione normativa) - 1.
Con uno o piu' regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, possono essere abrogati e sostituiti i seguenti allegati:
a) I.3 - Termini delle procedure di appalto, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro per la pubblica amministrazione;
b) II.12 - Sistema di qualificazione e requisiti per gli esecutori di lavori, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'ANAC.
2. Con uno o piu' regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.400, possono essere abrogati e sostituiti i seguenti allegati:
a) I.01 - Contratti collettivi, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro del lavoro;
b) I.2 - Attivita' del RUP, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
c) I.5 - Elementi per la programmazione dei lavori e dei servizi.
Schemi tipo, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), d'intesa con la Conferenza unificata;
d) I.6 - Dibattito pubblico obbligatorio, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Ministro della cultura;
e) I.7 - Contenuti minimi del quadro esigenziale, del documento di fattibilita' delle alternative progettuali, del documento di indirizzo della progettazione, del progetto di fattibilita' tecnica ed economica e del progetto esecutivo, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;
f) I.8 - Verifica preventiva dell'interesse archeologico, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della cultura, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;
g) I.9 - Metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
h) I.10 - Attivita' tecniche a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;
i) I.11 - Disposizioni relative all'organizzazione, alle competenze, alle regole di funzionamento, nonche' alle ulteriori attribuzioni del Consiglio superiore dei lavori pubblici, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;
l) I.13 - Determinazione dei parametri per la progettazione, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
m) I.14 - Criteri di formazione ed aggiornamento dei prezzari regionali, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), nonche' previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
n) II.1 - Elenchi degli operatori economici e indagini di mercato per gli affidamenti di contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previo parere dell'ANAC;
o) II.2 - Metodi di calcolo della soglia di anomalia per l'esclusione automatica delle offerte, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previo parere dell'ANAC;
p) II.2-bis - Modalita' di applicazione delle clausole di revisione dei prezzi, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
q) II.3 - Clausole sociali e meccanismi premiali per realizzare le pari opportunita' generazionali e di genere e per promuovere l'inclusione lavorativa delle persone con disabilita' o persone svantaggiate, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'Autorita' delegata per le pari opportunita' e per le disabilita', di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali;
r) II.4 - Qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'ANAC, previa intesa in sede di Conferenza unificata;
s) II.5 - Specifiche tecniche ed etichettature, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
t) II.6 - Informazioni in avvisi e bandi, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
u) II.6-bis - Accordo di collaborazione, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
v) II.7 - Caratteristiche relative alla pubblicazione, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
z) II.8 - Rapporti di prova, certificazioni delle qualita', mezzi di prova, registro on line dei certificati e costi del ciclo vita, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
aa) II.9 - Informazioni contenute negli inviti ai candidati, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
bb) II.11 - Registri professionali o commerciali per operatori economici di altri Stati membri, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro per gli affari europei, ove nominato;
cc) II.13 - Certificazioni o marchi rilevanti ai fini della riduzione della garanzia, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Ministro per gli affari europei;
dd) II.14 - Direzione dei lavori e direzione dell'esecuzione dei contratti. Modalita' di svolgimento delle attivita' della fase esecutiva. Collaudo e verifica di conformita', con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;
ee) II.16 - Informazioni a livello europeo relative alla modifica di contratti in corso di esecuzione, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro per gli affari europei;
ff) II.17 - Servizi sostitutivi di mensa, con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
gg) II.18 - Qualificazione dei soggetti, progettazione e collaudo nel settore dei beni culturali, con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
hh) II.19 - Servizi di ricerca e sviluppo, con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy;
ii) II.20 - Appalti e procedure nei settori difesa e sicurezza, con decreto del Ministro della difesa, adottato di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
ll) IV.1 - Informazioni da inserire nei bandi di concessione di cui all'articolo 182, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
mm) V.1 - Compensi degli arbitri, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Consiglio arbitrale di cui al comma 4 dell'articolo 214;
nn) V.2 - Modalita' di costituzione del Collegio consultivo tecnico, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;
oo) V.3 - Modalita' di formazione della Cabina di regia, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'ANAC e la Conferenza unificata.
3. L'allegato I.4 - Imposta di bollo relativa alla stipulazione del contratto puo' essere abrogato e sostituito con un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. L'allegato II.15- Criteri per la determinazione dei costi per gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche puo' essere abrogato e sostituito con un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici.
4. Gli allegati di cui ai commi 1, 2 e 3 sostituiti ai sensi del presente articolo sono abrogati a decorrere dalla data di entrata in vigore dei rispettivi provvedimenti di cui ai medesimi commi 1, 2 e 3, che li sostituiscono integralmente, anche in qualita' di allegato al codice. I medesimi provvedimenti indicano nel titolo l'articolo del presente codice che dispone la disciplina sostanziale di riferimento.».


Art. 73

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Comma 1

Inserimento dell'allegato I.01 al decreto legislativo 31 marzo 2023

Comma 2

All'Allegato I.1 "Definizioni dei soggetti, dei contratti, delle procedure e degli strumenti" del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, premettere il seguente:

"Allegato I.01 Contratti collettivi

(Articolo 11, commi 2 e 4)

Articolo 1
(Ambito di applicazione)
1. Il presente Allegato disciplina i criteri e le modalita' per l'individuazione, nei bandi, negli inviti e nella decisione di contrarre di cui all'articolo 17, comma 2, del codice, del contratto collettivo nazionale e territoriale da applicare al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni, in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attivita' oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente di cui all'articolo 11, commi 1 e 2, nonche' per la presentazione e verifica della dichiarazione di equivalenza delle tutele ai sensi dell'articolo 11, comma 4. Il presente Allegato disciplina altresi' i criteri e le modalita' per l'individuazione, nei bandi, negli inviti e nella decisione di contrarre di cui all'articolo 17, comma 2, del codice, dei contratti collettivi applicabili ai sensi dell'articolo 11, comma 2-bis, nonche' per la presentazione e verifica della relativa dichiarazione di equivalenza delle tutele ai sensi dell'articolo 11, comma 4.
Articolo 2
(Identificazione del contratto collettivo applicabile)
1. Ai fini di cui all'articolo 11, commi 1 e 2, del codice, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti individuano il contratto collettivo nazionale e territoriale di lavoro applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto o nella concessione previa valutazione:
a) della stretta connessione dell'ambito di applicazione del contratto collettivo rispetto alle prestazioni oggetto dell'appalto o della concessione, da eseguire anche in maniera prevalente, ai sensi del comma 2;
b) del criterio della maggiore rappresentativita' comparativa sul piano nazionale delle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro, ai sensi del comma 3.
2. Ai fini del comma 1, lettera a), le stazioni appaltanti o gli enti concedenti:
a) identificano l'attivita' da eseguire mediante indicazione nei bandi, negli inviti e nella decisione di contrarre di cui all'articolo 17, comma 2, del codice del rispettivo codice ATECO, secondo la classificazione delle attivita' economiche adottata dall'ISTAT, eventualmente anche in raffronto con il codice per gli appalti pubblici (CPV) indicato nei medesimi bandi, inviti e decisione di contrarre;
b) individuano l'ambito di applicazione del contratto collettivo di lavoro in relazione ai sottosettori con cui sono classificati i contratti collettivi nazionali depositati nell'Archivio nazionale dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro istituito presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.
3. Nell'ambito dei contratti collettivi di lavoro coerenti con il requisito di cui al comma 1, lettera a), ai fini di cui al medesimo comma 1, lettera b), le stazioni appaltanti o gli enti concedenti:
a) fanno riferimento ai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati tra le associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale presi a riferimento dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali nella redazione delle tabelle per la determinazione del costo medio del lavoro, adottate ai sensi dell'articolo 41, comma 13;
b) in assenza delle tabelle per la determinazione del costo medio del lavoro, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti richiedono al Ministero del lavoro e delle politiche sociali di indicare, sulla base delle informazioni disponibili, il contratto collettivo di lavoro stipulato tra le associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale applicabile alle prestazioni oggetto dell'appalto o della concessione.
4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti non possono imporre, a pena di esclusione, nel bando di gara o nell'invito l'applicazione di un determinato contratto collettivo quale requisito di partecipazione.
5. I criteri di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 si applicano, in quanto compatibili, anche all'individuazione dei contratti collettivi di lavoro di cui all'articolo 11, comma 2-bis, del codice.
Articolo 3
(Presunzione di equivalenza)
1. Ai fini della dichiarazione di cui all'articolo 11, comma 4, e della conseguente verifica, si considerano equivalenti le tutele garantite da contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro, sottoscritti congiuntamente dalle medesime organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative con organizzazioni datoriali diverse da quelle firmatarie del contratto collettivo di lavoro indicato dalla stazione appaltante, attinenti al medesimo sottosettore a condizione che ai lavoratori dell'operatore economico sia applicato il contratto collettivo di lavoro corrispondente alla dimensione o alla natura giuridica dell'impresa.
2. Per gli appalti relativi al settore dell'edilizia, si considerano equivalenti, nei limiti di quanto previsto dal comma 1, i contratti collettivi nazionali di lavoro classificati mediante codice unico alfanumerico CNEL/INPES F012, F015, F018.
Articolo 4
(Indicazione da parte dell'operatore economico di un diverso contratto collettivo nazionale di lavoro)
1. Quando, al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 3, l'operatore economico indica nell'offerta un diverso contratto collettivo di lavoro da esso applicato, si considerano, ai fini della valutazione di equivalenza, le tutele economiche e le tutele normative.
2. La valutazione di equivalenza economica dei contratti e' effettuata in relazione alle componenti fisse della retribuzione globale annua, costituite dalle seguenti voci:
a) retribuzione tabellare annuale;
b) indennita' di contingenza;
c) elemento distinto della retribuzione (EDR);
d) eventuali mensilita' aggiuntive
e) eventuali ulteriori indennita' previste.
3. La valutazione di equivalenza delle tutele normative e' effettuata sulla base dei seguenti parametri:
a) disciplina concernente il lavoro supplementare;
b) clausole relative al lavoro a tempo parziale;
c) disciplina del lavoro straordinario, con particolare riferimento ai limiti massimi;
d) disciplina compensativa relativa alle festivita' soppresse;
e) durata del periodo di prova;
f) durata del periodo di preavviso;
g) durata del periodo di comporto in caso di malattia e infortunio;
h) disciplina dei casi di malattia e infortunio, con particolare riferimento al riconoscimento di eventuali integrazioni delle relative indennita';
i) disciplina relativa alla maternita' e alle indennita' previste per l'astensione obbligatoria e facoltativa dei genitori;
l) monte ore di permessi retribuiti;
m) disciplina relativa alla bilateralita';
n) obblighi di denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici, inclusa la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, anche con riferimento alla formazione di primo ingresso e all'aggiornamento periodico;
o) previdenza integrativa;
p) sanita' integrativa.
4. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono ritenere sussistente l'equivalenza delle tutele quando il valore economico complessivo delle componenti fisse della retribuzione globale annua di cui al comma 2 risulta almeno pari a quello del contratto collettivo di lavoro indicato nel bando di gara o nell'invito e quando gli scostamenti rispetto ai parametri di cui al comma 3 sono marginali.
5. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente allegato, sono adottate le linee guida per la determinazione delle modalita' di attestazione dell'equivalenza delle tutele di cui al comma 4 e per la valutazione degli scostamenti che, in ragione anche del numero di parametri interessati, possono essere considerati marginali dalle stazioni appaltanti ed enti concedenti ai sensi del medesimo comma 4.
6. Per i contratti che, in ragione dei settori di riferimento, sono soggetti a specifici vincoli normativi o regolatori incidenti anche sulle tutele economiche o normative dei lavoratori, resta ferma la possibilita' di fare riferimento, ai fini della determinazione dell'equivalenza, al rispetto di tali vincoli in relazione alle tutele regolate, ferma restando la verifica delle ulteriori tutele secondo quanto previsto nel presente articolo.
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai casi di cui all'articolo 11, comma 2-bis.
Articolo 5
(Verifica della dichiarazione di equivalenza)
1. Per consentire alle stazioni appaltanti ed enti concedenti di verificare la congruita' dell'offerta ai sensi dell'articolo 110, gli operatori economici trasmettono la dichiarazione di equivalenza di cui all'articolo 11, comma 4, in sede di presentazione dell'offerta.
2. Prima di procedere all'affidamento o all'aggiudicazione, la stazione appaltante o l'ente concedente verifica la dichiarazione di equivalenza presentata dall'operatore economico individuato.".


Art. 81

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Comma 1

Modifiche all'Allegato I.10 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

Art. 85

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Comma 1

Modifiche all'Allegato II.2 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

Art. 86

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Comma 1

Inserimento dell'allegato II.2-bis al decreto legislativo 31 marzo 2023)

Comma 2

Dopo l'Allegato II.2 "Metodi di calcolo della soglia di anomalia per l'esclusione automatica delle offerte" al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e' inserito il seguente:

"Allegato II.2-bis Modalita' di applicazione delle clausole di revisione dei prezzi

(articolo 60, comma 4-ter)

SEZIONE I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1
Ambito di applicazione

1. Il presente allegato disciplina le modalita' di attuazione delle clausole di revisione dei prezzi di cui all'articolo 60 del codice, tenuto conto della natura, del settore merceologico dell'appalto e degli indici disponibili, e ne specifica le modalita' di corresponsione, anche in considerazione dell'eventuale ricorso al subappalto.
2. Nel caso di appalti di lavori, la revisione dei prezzi si applica ai lavori di nuova costruzione, nonche' ai lavori di manutenzione straordinaria e ordinaria.
3. Nel caso di appalti di servizi o forniture, la revisione prezzi si applica ai contratti di durata, il cui oggetto non consiste in una prestazione ad esecuzione istantanea.
4. In caso di contratti misti, si applicano, alla componente di lavori, le disposizioni di cui alla Sezione II del presente Allegato e, alla componente di forniture e servizi, le disposizioni di cui alla Sezione III del presente Allegato.

Articolo 2.
Clausole di revisione prezzi e equilibrio contrattuale

1. Nei documenti di gara iniziali delle procedure di affidamento, e' obbligatorio l'inserimento di clausole di revisione dei prezzi, redatte conformemente ai requisiti del presente Allegato, al fine di fornire meccanismi automatici di riequilibrio contrattuale al verificarsi delle particolari condizioni di cui all'articolo 60, comma 2, del codice.
2. Quando l'applicazione dell'articolo 60 del codice non garantisce il principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale e non e' possibile garantire il medesimo principio mediante rinegoziazione secondo buona fede, e' sempre fatta salva, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera b), la possibilita' per la stazione appaltante o l'appaltatore di invocare la risoluzione per eccessiva onerosita' sopravvenuta del contratto. In tutti i casi di risoluzione del contratto ai sensi del presente comma, si applica l'articolo 122, comma 5, del codice.

Articolo 3
Attivazione delle clausole di revisione prezzi

1. Le stazioni appaltanti monitorano l'andamento degli indici di cui all'articolo 60 del codice con la frequenza indicata nei documenti di gara iniziali, comunque non superiore a quella di aggiornamento degli indici revisionali applicati all'appalto, al fine di valutare se sussistono le condizioni per l'attivazione delle clausole di revisione prezzi.
2. Le clausole di revisione dei prezzi introdotte ai sensi dell'articolo 60 sono attivate automaticamente dalla stazione appaltante, anche in assenza di istanza di parte, quando la variazione dell'indice sintetico, calcolato in coerenza con la Sezione II per gli appalti di lavori, ovvero la variazione dell'indice o del sistema ponderato di indici, calcolato in coerenza con la Sezione III per gli appalti di servizi e forniture, supera, in aumento o diminuzione, rispettivamente la soglia del 3 per cento e la soglia del 5 per cento dell'importo del contratto quale risultante dal provvedimento di aggiudicazione.
3. Le clausole di revisione dei prezzi si applicano nella misura del 90 per cento del valore eccedente la variazione del 3 per cento per i lavori e nella misura dell'80 per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento per i servizi e forniture, applicata alle prestazioni da eseguire dopo l'attivazione della clausola di revisione.

SEZIONE II

REVISIONE PREZZI PER I CONTRATTI DI LAVORI

Articolo 4
Indice sintetico revisionale per i contratti di lavori

1. Ai fini della determinazione della variazione del costo dei contratti di lavori ai sensi dell'articolo 60, comma 3, lettera a), del codice si utilizza l'indice sintetico revisionale di cui al presente articolo.
2. Il progettista, in sede di elaborazione del progetto a base di gara, individua l'indice sintetico da utilizzare per la revisione dei prezzi. L'indice sintetico e' composto da una media ponderata di indici, selezionati tra quelli individuati con provvedimento adottato dal Ministero dell'infrastrutture e dei trasporti, sentito l'ISTAT, ai sensi dell'articolo 60, comma 4, del codice, sulla base delle tipologie omogenee di lavorazioni di cui alla Tabella A, tenuto conto delle lavorazioni del progetto posto a base di gara. Il valore di riferimento per il calcolo dell'indice sintetico e' quello dell'indice revisionale relativo al mese del provvedimento di aggiudicazione. I documenti iniziali di gara prevedono che, in caso di sospensione o proroga dei termini di aggiudicazione nelle ipotesi di cui all'articolo 1, commi 3, 4 e 5 dell'Allegato I.3., il valore di riferimento per il calcolo dell'indice sintetico e' quello dell'indice revisionale relativo al mese di scadenza del termine massimo per l'aggiudicazione, come individuato dall'articolo 1, commi 1 e 2 del predetto Allegato.
3. Per procedere alla formazione dell'indice sintetico, il progettista:
a. scompone e classifica l'importo complessivo del progetto a base di gara, quale risultante dal provvedimento di aggiudicazione, secondo le tipologie omogenee di lavorazioni (TOL) indicate nella Tabella A.1., tenendo conto delle relative declaratorie, rappresentate nella Tabella A.2, attribuendo precedenza alle TOL specializzate.
b. determina, sulla base della suddivisione di cui alla lettera a), il peso percentuale di ogni TOL, calcolato come rapporto tra l'importo complessivo delle lavorazioni associate a ciascuna TOL e l'importo complessivo dei lavori oggetto dell'appalto; e' fatta salva la possibilita' di espungere dal predetto calcolo, solo nel caso della metodologia di calcolo di cui alla Tabella B, per esigenze di semplificazione, le TOL che presentano un peso percentuale inferiore al 4% dell'importo dei lavori;
c. calcola l'indice sintetico del progetto, di seguito Is, da applicare a tutte le lavorazioni oggetto dell'appalto, secondo la seguente formula:

Parte di provvedimento in formato grafico

4. Gli oneri relativi alla componente rifiuti si intendono sempre ricompresi all'interno delle singole TOL, ad eccezione delle TOL 4, 9, 10, 18 e 19 di cui alla Tabella A.1. Per le predette cinque TOL, il progettista valuta l'elemento di costo relativo ai rifiuti, facendo riferimento alla TOL 20, e individuandone, il relativo peso percentuale.

Articolo 5
Verifica della variazione del costo dei contratti, modalita' e termini di pagamento della revisione prezzi

1. Le stazioni appaltanti verificano la variazione del costo dei contratti di lavori con la cadenza stabilita dall'articolo 3, comma 1. La variazione e' calcolata come differenza tra il valore dell'indice sintetico al momento della rilevazione e il corrispondente valore al mese di aggiudicazione della miglior offerta, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, quarto periodo.
2. Quando, in occasione delle verifiche di cui al comma 1, si realizza la condizione di cui all'articolo 3, comma 2, il direttore dei lavori provvede all'accertamento e a darne comunicazione al RUP e all'appaltatore.
3. La determinazione delle somme, in aumento o in diminuzione, dovute a titolo di revisione dei prezzi avviene in corrispondenza della scadenza degli stati di avanzamento dei lavori adottati, a decorrere dalla data dell'accertamento di cui al comma 2, ai sensi dell'articolo 125, comma 3 del codice.
4. Ai fini di cui al comma 2, il direttore dei lavori trasmette alla stazione appaltante, ad integrazione di ciascun stato di avanzamento dei lavori adottato ai sensi dell'articolo 125, comma 3, uno stato di avanzamento dei lavori revisionale. L'importo dello stato di avanzamento dei lavori revisionale, in aumento o in diminuzione, e' determinato applicando la metodologia di calcolo di cui alla Tabella B.
5. I documenti iniziali di gara possono prevedere per il calcolo degli stati di avanzamento dei lavori revisionali il ricorso all'alternativa metodologia di cui alla Tabella C. La stazione appaltante motiva nella determina a contrarre le ragioni del ricorso alla predetta metodologia alternativa, che non puo' essere modificata nel corso dell'esecuzione del contratto. In assenza di esplicita previsione nei documenti di gara iniziali, si applica la metodologia di cui alla Tabella B.
6. La stazione appaltante provvede alla regolazione dell'importo revisionale, in aumento o in diminuzione, in occasione del pagamento di ciascun stato di avanzamento dei lavori, secondo la cadenza contrattuale dei medesimi.
7. Prima del pagamento della rata di saldo di cui all'articolo 125, comma 7, la stazione appaltante verifica la regolazione degli importi dovuti a titolo di revisione dei prezzi. Gli eventuali importi non regolati sono compensati, in aumento o in diminuzione, a valere sulla rata di saldo.
8. Resta ferma la possibilita' di prevedere nel contratto modalita' semplificate di pagamento degli importi dovuti a titolo di revisione prezzi, previa adozione di un unico stato di avanzamento dei lavori che riporti separatamente l'importo contrattuale di cui all'articolo 125, comma 3 e l'importo revisionale, determinato ai sensi del presente Allegato.

Articolo 6
Accordi quadro

1. Nel caso di accordi quadro, i documenti iniziali della procedura di affidamento prevedono che l'indice sintetico e' individuato al momento della stipula di ciascun contratto di lavori attuativo dell'accordo medesimo, in funzione delle lavorazioni dal medesimo previste, dei relativi importi e degli indici TOL associati.
2. Nelle ipotesi di cui al presente articolo, la revisione prezzi e' applicata sulla base dei criteri e secondo le modalita' di cui agli articoli 4 e 5, fermo restando che:
a) l'importo complessivo di cui all'articolo 60, comma 1 e' quello risultante dalla stipula del contratto attuativo;
b) l'indice sintetico da utilizzare per la revisione dei prezzi e' individuato in ciascun contratto attuativo, in funzione delle lavorazioni ivi previste, dei relativi importi e degli indici TOL ad esse associati;
c) il valore di riferimento per il calcolo dell'indice sintetico e' quello dell'indice sintetico relativo al mese di aggiudicazione della miglior offerta, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, quarto periodo;
d) l'importo di ciascun stato di avanzamento dei lavori revisionale e' determinato secondo i criteri di cui all'articolo 5, comma 4.

Articolo 7
Varianti in corso d'opera

1. Nel caso di varianti in corso d'opera, la stazione appaltante, sentito il progettista, ridefinisce l'indice sintetico di revisione dei prezzi determinato ai sensi dell'articolo 4 nel rispetto dei seguenti criteri:
a) in caso di varianti di natura meramente quantitativa, ferme restando le TOL individuate ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettera a), e' rideterminato il peso percentuale di ogni TOL di cui all'articolo 4, comma 3, lettera b);
b) in caso di varianti di tipo qualitativo, la composizione dell'indice sintetico e' modificata con l'integrazione nella scomposizione e classificazione di cui all'articolo 4, comma 3, lettera a) dei TOL relativi alle nuove tipologie di lavorazioni introdotte e con la conseguente rideterminazione dei pesi percentuali ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettera b).
2. Il nuovo indice sintetico di revisione prezzi, determinato ai sensi del comma 1, si applica, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, agli stati di avanzamento dei lavori successivi all'approvazione della variante. Restano ferme le somme gia' regolate a valere sui precedenti saldi di lavori revisionali.

Articolo 8
Subappalto

1. I contratti di subappalto o i sub-contratti comunicati alla stazione appaltante ai sensi dell'articolo 119, comma 2, del codice disciplinano le clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni oggetto del subappalto o del sub-contratto, che si attivano al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva di cui all'articolo 60, comma 2. Le clausole di cui al primo periodo sono definite tra le parti tenuto conto dei meccanismi revisionali e dei limiti di spesa di cui all'articolo 60 del codice, delle specifiche prestazioni oggetto del contratto di subappalto o del sub-contratto e delle modalita' di determinazione degli indici sintetici disciplinate dal presente Allegato. L'appaltatore e' responsabile della corretta attuazione degli obblighi di cui all'articolo 119, comma 2-bis.
2. Per le prestazioni eseguite mediante subappalto o sub-contratto i cui importi sono corrisposti direttamente dalla stazione appaltante al subappaltatore o al titolare del sub-contratto nei casi di cui all'articolo 119, comma 11, la determinazione e il pagamento delle somme, in aumento o in diminuzione, dovute a titolo di revisione dei prezzi sono effettuati in coerenza con l'articolo 5. Negli altri casi l'appaltatore provvede alla determinazione e al pagamento delle somme dovute a titolo di revisione dei prezzi secondo quanto previsto, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 60 del codice e al presente Allegato, nel contratto di subappalto o nel sub-contratto.

Articolo 9
Appalto integrato

1. In caso di ricorso all'appalto integrato ai sensi dell'articolo 44 del codice, l'indice sintetico di cui all'articolo 4 e' individuato in sede di predisposizione del progetto di fattibilita' tecnico ed economica posto a base di gara.
2. L'indice sintetico individuato ai sensi del comma 1 e' ricalcolato in sede di predisposizione del progetto esecutivo, tenuto conto di eventuali variazioni apportate dal medesimo progetto esecutivo. Resta fermo il valore di riferimento per il calcolo dell'indice sintetico di cui all'articolo 4, comma 2, terzo periodo.

SEZIONE III

REVISIONE PREZZI PER I CONTRATTI DI SERVIZI E FORNITURE

Articolo 10
Indici revisionali applicabili ai contratti di servizi e forniture
1. Ai fini della determinazione della variazione del prezzo dei contratti di servizi e forniture ai sensi dell'articolo 60, comma 3, lettera b), del codice si utilizzano i seguenti indici, e le loro relative disaggregazioni settoriali, pubblicati, unitamente alla relativa metodologia di calcolo, sul portale istituzionale dell'ISTAT:
a) nell'ambito degli indici dei prezzi al consumo, gli indici nazionali per l'intera collettivita' (NIC), secondo la classificazione ECOICOP;
b) gli indici dei prezzi alla produzione dell'industria per settore economico ATECO prediligendo i valori degli indici forniti "per il mercato interno;
c) gli indici dei prezzi alla produzione dei servizi prediligendo i valori degli indici "business to business"(BtoB) per settore economico ATECO;
d) gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie per tipo di contratto e per settore economico ATECO.


In caso di ricorso ad un sistema di ponderazione di piu' indici, nelle ipotesi di cui al comma 2, lettere b) e c), la stazione appaltante indica nei documenti di gara iniziali i pesi adottati per la ponderazione degli indici rilevanti.


Per gli appalti associati ad un codice CPV non elencato nella Tabella D, la stazione appaltante individua l'indice di revisione di cui all'articolo 10, comma 1 ritenuto maggiormente pertinente all'attivita' oggetto dell'appalto, anche tenuto conto delle associazioni individuate dalla predetta Tabella D.


Al momento della individuazione degli indici nei documenti iniziali di gara, le stazioni appaltanti ne verificano l'effettiva disponibilita' attraverso consultazione del portale ISTAT.


Con apposite linee guida pubblicate sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono forniti aggiornamenti ed esempi relativi alla metodologia di calcolo di cui al presente Allegato.


Al fine di individuare i CPV nelle diverse tabelle di ripartizione, si fornisce l'elenco totale dei CPV e la tabella di ripartizione di competenza.

Parte di provvedimento in formato grafico


La Tabella D.1. reca l'elenco dei 282 CPV (common procurement vocabulary) e le relative associazioni univoche per l'individuazione degli indici Istat di cui all'articolo 60, comma 3, lettera b).

Parte di provvedimento in formato grafico


La Tabella D.2. reca l'elenco dei 76 CPV (common procurement vocabulary) e le relative associazioni per l'individuazione degli indici Istat di cui all'articolo 60, comma 3, lettera b). A seconda dell'oggetto e delle caratteristiche e specifiche del contratto, la stazione appaltante puo' scegliere, ai fini della definizione della clausola di revisione prezzi, uno degli indici Istat indicati, ovvero una ponderazione degli stessi.

Parte di provvedimento in formato grafico



La Tabella D.3. reca l'elenco dei 54 CPV (common procurement vocabulary) e le relative associazioni per l'individuazione degli indici Istat di cui all'articolo 60, comma 3, lettera b). A seconda dell'oggetto e delle caratteristiche e specifiche del contratto, la stazione appaltante puo' scegliere, ai fini della definizione della clausola di revisione prezzi, una struttura di pesi da associare agli stessi.
Parte di provvedimento in formato grafico


(1) Sono stati pubblicati ad oggi 3 indici, per le seguenti categorie di opere: fabbricato residenziale, capannone industriale, tronco stradale con tratto in galleria

(2) L'importo maturato e' comprensivo degli oneri di sicurezza e al lordo di eventuali recuperi e trattenute.

(3) Qualora l'oggetto della fornitura o del servizio non rientri in quelli riportati nelle Tabelle in Allegato, la stazione appaltante seguendo un criterio di prevalenza rispetto al Codice Ateco e al corrispondente indice Istat, individua un indice che ritiene maggiormente appropriato, anche costruendo una struttura di ponderazione simile a quella proposta nel presente documento.

(4) La somma dei pesi deve necessariamente fare 100%


Art. 87

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Comma 1

Modifiche all'Allegato II. 3 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 - Soggetti con disabilita' o svantaggi cui puo' essere riservata la partecipazione ad appalti


All'allegato II.3 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, l'intestazione e' sostituita dalla seguente: «Clausole sociali e meccanismi premiali per realizzare le pari opportunita' generazionali e di genere e per promuovere l'inclusione lavorativa delle persone con disabilita' o persone svantaggiate (Articolo 57, comma 2-bis)».


Art. 89

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Comma 1

Inserimento dell'Allegato II.6-bis al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 - Accordo di collaborazione

Comma 2

Dopo l'allegato II.6 del decreto del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e' inserito il seguente:
«Allegato II-6-bis. Accordo di collaborazione
(articolo 82-bis, comma 3)

Articolo 1
(Definizione)

1. Si definisce «accordo di collaborazione» l'accordo plurilaterale con il quale le parti coinvolte in misura significativa nella fase di esecuzione di un contratto di lavori, servizi o forniture, disciplinano le forme, le modalita' e gli obiettivi della reciproca collaborazione al fine di perseguire il principio del risultato di cui all'articolo 1 mediante la definizione di meccanismi di esame contestuale degli interessi pubblici e privati coinvolti finalizzati alla prevenzione e riduzione dei rischi e alla risoluzione delle controversie che possono insorgere nell'esecuzione dell'accordo.

Articolo 2
(Parti dell'accordo e soggetti della collaborazione)

1. L'accordo di collaborazione e' un accordo plurilaterale sottoscritto dalle parti coinvolte nell'esecuzione del contratto, individuate ai sensi del presente articolo in considerazione dell'oggetto e degli obiettivi dell'accordo. L'accordo e' aperto all'adesione di altri soggetti alle condizioni stabilite nello stesso accordo di collaborazione, in conformita' con le disposizioni del comma 3.


La stazione appaltante, anche su motivata istanza dell'appaltatore, puo' altresi' invitare ad aderire all'accordo di collaborazione ulteriori soggetti, pubblici e privati, inclusi gli investitori istituzionali, nonche' le amministrazioni partecipanti alla conferenza di servizi di cui all'articolo 38 del codice, e, comunque, le amministrazioni e gli enti titolari di autorizzazioni e pareri e gli enti gestori di interferenze, coinvolti, a vario titolo, nelle attivita' e funzioni strumentali al raggiungimento del risultato dell'esecuzione. L'accordo di collaborazione definisce le funzioni e le attivita' svolte dai soggetti individuati ai sensi del primo periodo in coerenza con i compiti loro attribuiti dalla legge.


Le parti e i soggetti individuati ai sensi del presente articolo sottoscrivono l'accordo e collaborano secondo buona fede e correttezza al perseguimento degli obiettivi dell'accordo di collaborazione, individuando misure volte a prevenire e individuare tempestivamente eventuali criticita' della fase di esecuzione, nonche' a favorire il confronto sulle possibili soluzioni.


L'accordo di collaborazione individua un sistema di allerta finalizzato a prevenire eventuali criticita' che potrebbero comprometterne la corretta esecuzione e a fornire tempestivi rimedi, in coerenza con il principio del risultato.


L'accordo di collaborazione puo' prevedere meccanismi di premialita', connessi al raggiungimento degli obiettivi principali e collaterali dell'accordo di collaborazione se previsti nello schema di accordo inserito nei documenti iniziali di gara.


Le parti definiscono nell'accordo di collaborazione le ipotesi di scioglimento del medesimo, per cause attinenti al raggiungimento dello scopo e alla scadenza degli adempimenti previsti o per cause imputabili ad una grave e non giustificata violazione degli impegni concordati ad opera delle parti aderenti. L'accordo disciplina il procedimento di scioglimento del medesimo al verificarsi delle predette ipotesi.

Articolo 4
(Sistema di risoluzione alternativa delle controversie)

1. L'accordo di collaborazione impegna le parti a risolvere in buona fede, con gli strumenti collaborativi previsti dall'accordo medesimo, eventuali controversie sorte in sede di esecuzione dell'accordo. Se non e' possibile risolvere in forma collaborativa la controversia, l'accordo individua, in coerenza con il contratto di appalto e con i contratti al medesimo collegati, il ricorso preferenziale agli strumenti alternativi di risoluzione delle controversie di cui al Titolo II della Parte I del Libro V del codice.
2. In caso di costituzione di un collegio consultivo tecnico ai sensi degli articoli 215 o 218 del codice, le parti dell'accordo di collaborazione sono tenute ad osservare i pareri e le determinazioni del collegio, ove incidenti su aspetti da esso regolati.».


Art. 90

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Comma 1

Modifiche all'Allegato II.10 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 - Violazioni gravi degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali

Comma 2

All'articolo 1, comma 2, dell'Allegato II.10 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, le parole: «d'ufficio dalle stazioni appaltanti presso gli istituti previdenziali ai sensi della normativa vigente» sono sostituite dalle seguenti: «dalle stazioni appaltanti tramite accesso alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici».


Art. 92

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Comma 1

Modifiche all'Allegato II.14 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 - Direzione dei lavori e direzione dell'esecuzione dei contratti. Modalita' di svolgimento delle attivita'. della fase esecutiva. Collaudo e verifica di conformita'

1. All'Allegato II.14 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4, comma 1, l'ultimo periodo e' sostituito da seguente: «Quando si utilizzano i metodi e gli strumenti di cui all'articolo 43 del codice e all'allegato I.9 al codice, il direttore dei lavori puo' avvalersi di strumenti digitali di registrazione dei controlli effettuati che siano interoperabili con gli strumenti di gestione informativa digitale e con l'ambiente di condivisione dati.»;
b) all'articolo 5, il comma 11 e' sostituito dal seguente:
«11. L'Autorita' pubblica le modificazioni contrattuali, comunicate secondo quanto previsto dall'articolo 28 del codice.»;
c) all'articolo 12:
1) al comma 9, le parole: «con i modelli» sono sostituite dalle seguenti: «con i dati e le informazioni contenuti nei modelli»;
2) il comma 10 e' sostituito dal seguente:
«10. La contabilita' dei lavori e' effettuata mediante l'utilizzo di programmi di contabilita' digitale, che usano formati aperti non proprietari, al fine di non limitare la concorrenza tra i fornitori di tecnologie. Tali programmi di contabilita' digitale devono essere in grado di garantire l'autenticita', la sicurezza dei dati inseriti e la provenienza degli stessi dai soggetti competenti.
Se la direzione dei lavori e' affidata a professionisti esterni, i programmi di contabilita' digitale devono essere preventivamente accettati dal RUP, che ne verifica l'affidabilita', l'idoneita' e la conformita' alle prescrizioni contenute nel presente Allegato.»;
3) il comma 11 e' sostituito dal seguente:
«11. La compilazione dei libretti delle misure deve essere effettuata attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato in apposito verbale e in contraddittorio con l'esecutore.»;
4) dopo il comma 11 e' inserito il seguente:
«11-bis. Per i lavori di importo inferiore a 40.000 euro e' consentita la tenuta di una contabilita' semplificata, previa verifica da parte del direttore dei lavori della corrispondenza del lavoro svolto con quanto fatturato, tenendo conto dei lavori effettivamente eseguiti. Il certificato di regolare esecuzione puo' essere sostituito con l'apposizione del visto del direttore dei lavori sulle fatture di spesa.»;
d) all'articolo 29:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non appartenenti alla stazione appaltante, il compenso spettante per l'attivita' di collaudo e' determinato ai sensi del decreto del Ministro delle giustizia 17 giugno 2016, recante «Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione» e nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 61, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Il compenso e' determinato con le modalita' stabilite dal codice per i corrispettivi per la progettazione, ad esclusione dei dipendenti della stazione appaltante, per i quali e' determinato ai sensi dell'articolo 116, comma 4.»;
2) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis Nel caso di commissione di collaudo, il compenso di cui al comma 1 non e' calcolato interamente per ogni componente ma e' aumentato del 50 per cento per ogni componente oltre il primo ed e' calcolato una sola volta e diviso tra tutti i componenti della commissione stessa, considerando che al presidente della commissione spetta un compenso maggiorato del 30 per cento rispetto agli altri componenti.
2-ter Il rimborso delle spese puo' essere determinato forfettariamente, per ogni singolo componente, in misura del 30 per cento del rispettivo compenso. Per i collaudi in corso d'opera detta percentuale puo' essere elevata fino al 60 per cento. In ogni caso, le spese non hanno natura remunerativa.»;
e) dopo l'articolo 29 e' inserito il seguente:
«Articolo 29-bis. Compenso della segreteria.
1. Alla segreteria tecnico amministrativa di cui all'articolo 116, comma 4-ter, del codice, ove costituita, e' riconosciuto un compenso fino ad un massimo del 5 per cento a valere sui compensi spettanti al collaudatore o alla commissione di collaudo.»;
f) all'articolo 32:
1) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «particolare importanza,» sono inserite le seguenti: «gli interventi di importo superiore a 500.000 euro e» e, al secondo periodo, le parole: «sono individuati» sono sostituite dalle seguenti: «possono essere considerati di particolare importanza, indipendentemente dall'importo, anche»;
2) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Sono considerate forniture di particolare importanza le prestazioni di importo superiore a 500.000,00 euro, nonche' quelle che presentino le medesime caratteristiche di cui al comma 2.».


Art. 94

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Comma 1

Sostituzione dell'Allegato V.2 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 - Modalita' di costituzione del Collegio consultivo tecnico


L'allegato V.2 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e' sostituito dal seguente:

«Allegato V.2

Modalita' di costituzione del collegio consultivo tecnico

(Articolo 215, comma 1)

Articolo 1

Formazione del collegio e compensi.

1. Il collegio consultivo tecnico, di seguito denominato anche «Collegio» o «CCT», e' formato, a scelta della stazione appaltante o del concessionario, da tre componenti, o cinque in caso di complessita' dell'opera e di eterogeneita' delle professionalita' richieste, per i lavori di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea, dotati di comprovata esperienza nel settore degli appalti, delle concessioni e degli investimenti pubblici, anche in relazione allo specifico oggetto del contratto.


I componenti del Collegio possono essere scelti dalle parti di comune accordo, ovvero le parti possono concordare che ciascuna di esse nomini uno o due componenti, individuati anche tra il proprio personale dipendente ovvero tra persone a esse legate da rapporti di lavoro autonomo o di collaborazione anche continuativa in possesso dei requisiti previsti dal comma 1, e che il terzo o il quinto componente, con funzioni di presidente, sia scelto dai componenti di nomina di parte. Nel caso in cui le parti non trovino un accordo sulla nomina del presidente entro il termine indicato al comma 1 dell'articolo 3, questo e' designato entro i successivi cinque giorni dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le opere di interesse nazionale, dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano o dalle citta' metropolitane per le opere di rispettivo interesse. Nei casi in cui il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti partecipa al finanziamento della spesa nomina un componente del Collegio con le modalita' di cui al presente comma.


Ai componenti del collegio consultivo tecnico si applica l'articolo 813, secondo comma, del codice di procedura civile.


Il compenso complessivo spettante al Collegio non puo' superare il triplo della parte fissa. I componenti hanno inoltre diritto ad un rimborso delle spese a carattere non remunerativo. Il compenso e' corrisposto a tutti i componenti del CCT indipendentemente dal rapporto intercorrente tra ciascun componente e le parti contrattuali ed e' sottoposto esclusivamente ai limiti previsti dalla legge. I compensi di tutti i membri del Collegio sono dovuti senza vincolo di solidarieta'. Ai componenti del collegio consultivo tecnico non si applica l'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136.


Art. 95

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Comma 1

Modifiche all'Allegato V.3 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 - Modalita' di formazione della Cabina di regia


All'articolo 1, comma 1, dell'Allegato V.3 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, dopo la lettera n) sono aggiunte le seguenti:
«n-bis) un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze;
n-ter) un rappresentante della Struttura di missione PNRR;
n-quater) un rappresentante del Ministro per gli affari europei, le politiche di coesione e il Piano nazionale di ripresa e resilienza.».


Art. 96

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Comma 1

Clausola di invarianza finanziaria

Comma 2

Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.


Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.


Art. 97

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Comma 1

Entrata in vigore

Comma 2

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.