Le aliquote dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine stabilite nel comma 1 si applicano altresi', per i medesimi prodotti, dal 1 luglio fino al 30 novembre 1989 in luogo delle maggiori aliquote di L. 82.600 e di L. 8.260 per ettolitro, previste dal decreto legislativo 23 marzo 1989, n. 103.
Testo vigente
Art. 2
#Comma 1
Art. 3
#Comma 1
Alle minori entrate derivanti dall'attuazione dell'articolo 2, comma 2, del presente decreto, valutate in lire 333 miliardi per il periodo 1 luglio-30 novembre 1989, si provvede, quanto a lire 303,5 miliardi con le maggiori entrate di cui agli articoli 1 e 2, comma 1, e quanto a lire 29,5 miliardi mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione dei provvedimenti precedentemente adottati ai sensi della legge 9 ottobre 1987, n. 417, e successive modificazioni e integrazioni.