Al primo comma dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 1017, le parole: "quale ufficio statale decentrato presso le camere, sono esercitate, per delega dello Stato, dalle" sono sostituite dalle seguenti: "sono attribuite alle".
Dopo il primo comma dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 1017, sono inseriti i seguenti:
"Le funzioni amministrative dell'ufficio metrico provinciale sono attribuite alle camere di commercio, industria e artigianato di Trento e di Bolzano.
Presso le camere predette e' individuato un responsabile delle attivita' finalizzate alla tutela del consumatore e della fede pubblica, con particolare riferimento ai compiti in materia di controllo di conformita' dei prodotti e strumenti di misura, gia' svolti dagli uffici di cui ai commi 1 e 2.
Gli uffici metrici provinciali di Trento e di Bolzano sono soppressi con l'entrata in vigore della presente disposizione. Il personale in servizio presso tali uffici e' trasferito alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura delle rispettive Province nel rispetto della posizione giuridica e del trattamento economico acquisiti. E' soppressa la tabella 10B (ufficio provinciale metrico e del saggio dei metalli preziosi di Bolzano) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche.".
Il secondo e terzo comma dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 1017, sono abrogati.