DECRETO LEGISLATIVO

D.Lgs. 566/1994 - Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di tutela del lavoro minorile, delle lavoratrici madri e dei lavoratori a domicilio.

Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di tutela del lavoro minorile, delle lavoratrici madri e dei lavoratori a domicilio.

Numero 566 Anno 1994 GU 04.10.1994 Codice 094G0607

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-09-09;566

Stai consultando il testo vigente del provvedimento.

Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

Fanciulli ed adolescenti

Comma 2

L'art. 26 della legge 17 ottobre 1967, n. 977, e' sostituito dal seguente:
"Art. 26 (Sanzioni). - 1. L'inosservanza delle disposizioni contenute nell'art. 5, primo comma, lettere a), limitatamente ai lavori per i quali non puo' essere consentita l'occupazione ai sensi dell'art. 6, b), d) ed e), della presente legge e' punita con l'arresto fino a sei mesi.
2. L'inosservanza delle disposizioni contenute negli articoli 3, 4 e 5, primo comma, lettere a), in relazione ai lavori per i quali puo' essere consentita l'occupazione ai sensi dell'art. 6, f) e g), e' punita con l'arresto da uno a quattro mesi o con l'ammenda da lire due milioni a lire dieci milioni.
3. L'inosservanza delle disposizioni contenute negli articoli 5, primo comma, lettera c), 8, 9, 10, 12, 14, 15, 18, 21 e 22 e' punita con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire cinque milioni.
4. L'inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 19 e 20 e' punita con la sanzione amministrativa da lire un milione a lire cinque milioni.
5. L'inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 5, primo comma, lettera h), 7, 11, 17, secondo comma, e 23 e' punita con la sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire tre milioni.
6. Le sanzioni previste per l'inosservanza degli articoli 3, 4 e 5 si applicano in misura non inferiore alla meta' del massimo a chi, rivestito di autorita' o incaricato della vigilanza sopra un minore, ne consente l'avvio al lavoro in violazione delle disposizioni contenute nei medesimi articoli.
7. L'autorita' competente a ricevere il rapporto per le violazioni amministrative previste dal presente articolo e ad emettere l'ordinanza di ingiunzione e' l'ispettorato del lavoro.".


Per le violazioni di cui agli articoli 19, 20 e 23 della legge 17 ottobre 1967, n. 977, sanzionate ai sensi dell'art. 26 della medesima legge, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, non e' ammesso il pagamento in misura ridotta previsto dall'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione regola la delega al
Governo dell'esercizio della funzione legislativa e
stabilisce che essa non puo' avvenire se non con
determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto
per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i
regolamenti.
- Il testo dell'art. 1 della legge n. 499/1993 e' il
seguente:
"Art. 1. - 1. Il Governo della Repubblica e' delegato ad
adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore
della presente legge, uno o piu' decreti legislativi per la
riforma della disciplina sanzionatoria relativa ai rapporti
di lavoro, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) in materia di assunzione dei lavoratori:
1) mantenere la sanzione penale per l'illecita
intermediazione ed interposizione nella costituzione del
rapporto di lavoro, anche in riferimento ai lavoratori
provenienti da Paesi extracomunitari, riformulando le norme
in modo da rendere piu' precisa e rigorosa
l'identificazione del mero appalto di mano d'opera, con
particolare riguardo all'effettivo trasferimento del
rischio di impresa, alla reale consistenza dell'impresa
appaltatrice ed alle sue capacita' tecniche ed
organizzative, prevedendo la pena alternativa dell'arresto
non superiore a due anni o dell'ammenda non superiore a
lire dieci milioni, con esclusione di ogni comminatoria
proporzionale, e stabilendo la sola pena dell'arresto per
le ipotesi di maggiore gravita' nello sfruttamento della
mano d'opera illecitamente appaltata;
2) mantenere la sanzione penale di cui all'art. 4,
comma 8, della legge 10 aprile 1991, n. 125
;
3) trasformare in illeciti amministrativi tutti gli
altri reati previsti in materia di costituzione del
rapporto di lavoro e di assunzioni obbligatorie, prevedendo
la sanzione pecuniaria non superiore a lire dieci milioni,
nonche' le sanzioni amministrative accessorie
corrispondenti alle pene accessorie dei reati depenalizzati
ed equiparando in particolare l'avviamento irregolare al
lavoro dei lavoratori provenienti da Paesi extracomunitari
a quello dei lavoratori italiani e comunitari;
b) in materia di tutela della sicurezza e dell'igiene
del lavoro:
1) stabilire, per le contravvenzioni previste da leggi
speciali, una causa di estinzione del reato consistente
nell'adempimento, entro un termine non superiore al limite
fissato dalla legge, alle prescrizioni obbligatoriamente
impartite dagli organi di vigilanza allo scopo di eliminare
la violazione accertata, nonche' nel pagamento in sede
amministrativa di una somma pari ad un quarto del massimo
dell'ammenda comminata per ciascuna infrazione;
2) prevedere che gli organi di vigilanza riferiscano
in ogni caso all'autorita' giudiziaria la notizia di reato
inerente la contravvenzione e, successivamente, l'esito
della verifica dell'adempimento prescritto, coordinando le
nuove disposizioni con la disciplina relativa allo
svolgimento delle indagini preliminari, all'esercizio
dell'azione penale e alla prescrizione;
3) prevedere per le contravvenzioni in materia di
sicurezza e di igiene del lavoro la pena alternativa
dell'arresto non superiore a sei mesi o dell'ammenda non
superiore a lire otto milioni, opportunamente graduate in
rapporto alla gravita' degli illeciti; stabilire che
l'ammenda per reati previsti da leggi entrate in vigore
prima del 16 dicembre 1981 sia comunque non inferiore,
quanto al massimo, al quadruplo dell'attuale ammontare e
che l'ammenda per reati previsti da leggi entrate in vigore
in epoca successiva sia comunque non inferiore, quanto al
massimo, all'attuale ammontare;
c) in materia di tutela del lavoro minorile, delle
lavoratrici madri e dei lavoratori a domicilio:
1) mantenere la sanzione penale per le norme
concernenti la sicurezza del lavoro e le condizioni
psico-fisiche del lavoratore, prevedendo la pena
alternativa dell'arresto non superiore a sei mesi o
dell'ammenda non superiore a lire dieci milioni e, nei casi
di maggiore gravita' con riferimento al pericolo concreto
per la salute, la sola pena dell'arresto;
2) trasformare in illeciti amministrativi tutti gli
altri reati, prevedendo la sanzione pecuniaria non
superiore a lire cinque milioni, nonche' le sanzioni
amministrative accessorie corrispondenti alle pene
accessorie dei reati depenalizzati;
d) in materia di omesso versamento delle ritenute
previdenziali ed assistenziali, operate sulla retribuzione
da parte del datore di lavoro, subordinare la punibilita'
al mancato versamento, entro un termine determinato, di
quanto dovuto, fermo restando, in ogni caso, quanto
disposto dall'art. 37 della legge 24 novembre 1981, n. 689;
e) salvo quanto stabilito nelle lettere a), b), c) e
d), trasformare in illeciti amministrativi le
contravvenzioni in materia di lavoro punite con la sola
pena dell'ammenda, nonche' il delitto previsto dall'art.
509, primo comma, del codice penale
, prevedendo, a titolo
di sanzione amministrativa, il pagamento di una somma di
denaro di ammontare non superiore a lire due milioni, con
esclusione di ogni forma di sanzione proporzionale, nonche'
le sanzioni amministrative accessorie corrispondenti alle
pene accessorie dei reati depenalizzati; prevedere per la
contravvenzione di cui all'art. 4 della legge 22 luglio
1961, n. 628
, la pena dell'arresto non superiore a due mesi
o dell'ammenda non superiore a lire un milione; abrogare
l'art. 509, comma secondo, del codice penale;
f) prescrivere eventuali limitazioni alla facolta' di
pagamento in misura ridotta, in ragione della gravita'
dell'illecito;
g) emanare le norme di attuazione delle disposizioni
previste dal presente articolo, le norme di coordinamento
delle stesse con tutte le altre leggi dello Stato, nonche'
le norme di carattere transitorio; individuare l'autorita'
competente ad irrogare le sanzioni amministrative inerenti
agli illeciti depenalizzati, tenendo conto della natura
degli illeciti e delle attribuzioni delle amministrazioni
interessate.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono
adottati, nel rispetto dell'art. 14 della legge 23 agosto
1988, n. 400
, su proposta del Ministro di grazia e
giustizia, di concerto con il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, sentite le commissioni permanenti della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica
competenti per la materia di cui al presente articolo, che
si pronunciano entro quindici giorni dalla comunicazione
degli schemi di decreto. Tale comunicazione deve avvenire
almeno un mese prima della scadenza della delega".


Art. 2

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Comma 1

Lavoratrici madri

Comma 2

L'art. 31 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e' sostituito dal seguente:
"Art. 31. - 1. L'inosservanza delle disposizioni contenute negli articoli 3, primo, secondo e terzo comma, 4 e 5 e' punita con l'arresto fino a sei mesi.
2. L'inosservanza delle disposizioni contenute nell'articolo 2 e' punita con la sanzione amministrativa da lire due milioni a lire cinque milioni.
3. L'inosservanza delle disposizioni contenute nell'articolo 10 e il rifiuto, l'opposizione o l'ostacolo all'esercizio dei diritti di assenza dal lavoro di cui all'art. 7 della presente legge sono puniti con la sanzione amministrativa da lire un milione a lire cinque milioni.
4. L'autorita' competente a ricevere il rapporto per le violazioni amministrative previste dal presente articolo e ad emettere l'ordinanza di ingiunzione e' l'ispettorato del lavoro.".


((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2001, N. 151)).


Art. 3

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Comma 1

Lavoratori a domicilio

Comma 2

L'art. 13 della legge 18 dicembre 1973, n. 877, e' sostituito dal seguente:
"Art. 13. - 1. Il committente lavoro a domicilio il quale contravviene alla disposizione di cui all'art. 2, primo comma, e' punito con l'arresto fino a sei mesi.
2. Il committente lavoro a domicilio che contravviene alle disposizioni di cui all'art. 3, primo e terzo comma, e' punito con la sanzione amministrativa di lire cinque milioni.
3. Il committente lavoro a domicilio che contravviene alle disposizioni di cui agli articoli 8, 9 e 10, primo comma, e' punito con la sanzione amministrativa da lire un milione a lire cinque milioni.
4. Il committente lavoro a domicilio che contravviene alle disposizioni di cui all'art. 2, secondo comma, 3, quinto e sesto comma, e 10, secondo e quarto comma, e' punito con la sanzione amministrativa da lire cinquecentomila a lire tre milioni.
5. Per le violazioni alla disposizione di cui all'art. 2, quarto comma, si applicano al committente lavoro a domicilio ed agli intermediari le sanzioni previste dalle norme vigenti in materia di collocamento, intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro. Le medesime sanzioni si applicano al committente lavoro a domicilio per le violazioni alla disposizione di cui all'art. 4, terzo comma.
6. Nel caso previsto dall'art. 3, primo e terzo comma, l'ordinanza di ingiunzione e' comunicata alla commissione per il controllo del lavoro a domicilio affinche' provveda senza ritardo all'iscrizione d'ufficio prevista dall'art. 5, secondo comma.
7. Restano salve, in ogni caso, le sanzioni e le penalita' comminate per le infrazioni alle norme in materia di assicurazioni sociali, di collocamento, di tutela delle lavoratrici madri e, in quanto applicabili, di tutela del lavoratore.
8. L'autorita' competente a ricevere il rapporto per le violazioni amministrative previste dal presente articolo e ad emettere l'ordinanza di ingiunzione e' l'ispettorato del lavoro.".


Per le violazioni di cui agli articoli 3, primo e terzo comma, 8, primo comma, e 10, primo comma, della legge 18 dicembre 1973, n. 877, sanzionate ai sensi dell'art. 13 della medesima legge, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, non e' ammesso il pagamento in misura ridotta previsto dall'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.


Art. 4

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Comma 1

Disposizioni transitorie

Comma 2

Le disposizioni del presente decreto che sostituiscono le sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data della sua entrata in vigore quando il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili.


Per quanto non espressamente previsto nel presente decreto si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, in quanto compatibili.


Art. 5

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Comma 1

Entrata in vigore

Comma 2

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.