All'articolo 3, comma 3, della legge 18 giugno 1998, n. 192, le parole: «di sette punti percentuali» sono sostituite dalle seguenti: «di otto punti percentuali».
Testo vigente
Art. 2
#Comma 1
Modifiche alla legge 18 giugno 1998, n. 192
Comma 2
Art. 3
#Comma 1
Disposizioni finali
Comma 2
Le disposizioni di cui al presente decreto legislativo si applicano alle transazioni commerciali concluse a decorrere dal 1° gennaio 2013.