DECRETO LEGISLATIVO

Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, concernente: «Istituzione e disciplina del servizio civile universale, a norma dell'articolo 8 della legge 6 giugno 2016, n. 106». (18G00068)

Numero 43 Anno 2018 GU 04.05.2018 Codice 18G00068

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-04-13;43

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo n. 40 del 2017

Art. 2

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Comma 1

Modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo n. 40 del 2017

Comma 2

All'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo n. 40 del 2017, dopo le parole «decreto del Presidente del Consiglio dei ministri» sono inserite le seguenti: «, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281» e dopo le parole «Consulta nazionale per il servizio civile universale» le parole: «e della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano» sono soppresse.


Art. 3

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Comma 1

Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo n. 40 del 2017

Comma 2

All'articolo 7, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 40 del 2017, le parole «esprimono il parere in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di cui all'articolo 4, comma 4;» sono sostituite dalle seguenti: «si esprimono in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai fini dell'intesa di cui all'articolo 4, comma 4;».


Art. 4

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Comma 1

Modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo n. 40 del 2017

Art. 5

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Comma 1

Modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo n. 40 del 2017

Comma 2

All'articolo 9 del decreto legislativo n. 40 del 2017, il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. La rappresentanza nazionale e' composta da quattro membri, che restano in carica due anni, eletti in rappresentanza di ciascuna delle quattro macroaree territoriali in cui si svolge il servizio civile universale: macroarea del nord che comprende le Regioni Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia, Piemonte, Lombardia, Liguria, Emilia-Romagna, Veneto e le Province autonome di Trento e di Bolzano; macroarea del centro che comprende le Regioni Toscana, Lazio, Marche, Umbria, Abruzzo, Sardegna e Molise; macroarea del sud che comprende le Regioni Campania, Basilicata, Puglia, Calabria e Sicilia; macroarea dell'estero che comprende tutti Paesi nei quali si svolge il servizio civile. Ogni anno i delegati delle regioni, delle province autonome e dell'estero, riuniti in un'assemblea nazionale, eleggono due dei quattro rappresentanti nazionali. I delegati delle regioni, delle province autonome e dell'estero sono eletti da tutti gli operatori volontari in servizio con modalita' online e in proporzione al numero dei giovani impegnati in ciascuna regione e provincia autonoma e all'estero. La rappresentanza regionale e' composta da ventidue membri, che durano in carica un anno e sono eletti dai delegati delle regioni, delle province autonome e dell'estero: diciannove in rappresentanza degli operatori volontari in servizio nei territori regionali, due in rappresentanza degli operatori volontari in servizio nelle Province autonome di Trento e di Bolzano e uno in rappresentanza degli operatori volontari in servizio all'estero.».


Art. 6

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Comma 1

Modifiche all'articolo 10 del decreto legislativo n. 40 del 2017

Comma 2

All'articolo 10 del decreto legislativo n. 40 del 2017, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. La Consulta nazionale per il servizio civile universale e' composta da non piu' di ventitre' membri, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di cui nove scelti tra gli enti iscritti all'Albo di cui all'articolo 11 e le reti di enti maggiormente rappresentative con riferimento ai settori individuati all'articolo 3; tre designati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome; tre designati dall'Associazione nazionale comuni italiani; quattro eletti in seno alla rappresentanza nazionale di cui all'articolo 9, comma 3; quattro scelti nell'ambito dei coordinamenti tra enti.».


Art. 7

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Comma 1

Modifiche all'articolo 11 del decreto legislativo n. 40 del 2017

Comma 2

All'articolo 11 del decreto legislativo n. 40 del 2017, dopo il comma 6, sono aggiunti i seguenti:
«6-bis. Ai fini della presentazione di progetti e programmi di servizio civile, l'iscrizione degli enti ai previgenti albi di servizio civile nazionale cessa di avere efficacia decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione;
6-ter. Sono fatti salvi i progetti di servizio civile in corso alla data di cessazione di efficacia dell'iscrizione di cui al comma 6-bis, ovvero presentati in relazione ad avvisi pubblicati entro la medesima data.».


Art. 8

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Comma 1

Modifiche all'articolo 15 del decreto legislativo n. 40 del 2017

Art. 9

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Comma 1

Modifiche all'articolo 16 del decreto legislativo n. 40 del 2017

Art. 10

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Comma 1

Modifiche all'articolo 24 del decreto legislativo n. 40 del 2017

Comma 2

All'articolo 24, comma 3, dopo la lettera e) e' aggiunta la seguente: «e-bis) la quota di risorse occorrenti per le procedure elettorali della rappresentanza degli operatori volontari e per lo svolgimento delle relative Assemblee.».


Art. 11

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Comma 1

Modifiche all'articolo 26 del decreto legislativo n. 40 del 2017 e adeguamenti conseguenti dell'ordinamento

Comma 2

Il comma 4 dell'articolo 26 del decreto legislativo n. 40 del 2017 e' abrogato.


All'articolo 28, comma 2, della legge 11 agosto 2014, n. 125, le parole da «, senza la costituzione» a « n. 77 e successive modificazioni » sono sostituite dalle seguenti: «. Il rapporto con detto personale non e' assimilabile ad alcuna forma di rapporto di lavoro di natura subordinata o parasubordinata e non comporta la sospensione e la cancellazione dalle liste di collocamento o dalle liste di mobilita'. Il trattamento economico di detto personale e' parametrato su quello stabilito dall'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40».


Art. 12

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Comma 1

Clausola di invarianza finanziaria

Comma 2

All'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.


Art. 13

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Comma 1

Entrata in vigore

Comma 2

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.