DECRETO LEGISLATIVO

Attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualita' delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 76/160/CEE.

Numero 116 Anno 2008 GU 04.07.2008 Codice 008G0138

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-05-30;116

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Testo vigente

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Preambolo

Capo I - Disposizioni generali

Art. 1

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Comma 1

Finalita' e campo di applicazione

Comma 2

Il presente decreto e' finalizzato a proteggere la salute umana dai rischi derivanti dalla scarsa qualita' delle acque di balneazione anche attraverso la protezione ed il miglioramento ambientale ed integra le disposizioni di cui alla parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.


Il presente decreto si applica alle acque superficiali o parte di esse nelle quali l'autorita' competente prevede che venga praticata la balneazione e non ha imposto un divieto permanente di balneazione.


Art. 2

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Comma 1

Definizioni

Comma 2

I termini «acque superficiali», «acque sotterranee», «acque interne», «acque di transizione», «acque costiere» e «bacino idrografico» e il termine «pubblico interessato» hanno lo stesso significato ad essi attribuiti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.


Art. 4

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Comma 1

Competenze regionali

Comma 2

Le regioni trasmettono al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali secondo le modalita' stabilite dal presente decreto, le informazioni di cui alle lettere d) e g) del comma 1, nonche' i risultati delle attivita' di monitoraggio entro il 30 novembre di ogni anno. Esse trasmettono, altresi', le informazioni di cui alle lettere a), b), c), e) ed f) del comma 1 entro il 1° marzo di ogni anno. Le informazioni di cui alle lettere a), c), g) ed h) del comma 1 sono trasmesse, con le medesime scadenze, anche al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.


Comma 3

Capo II - Qualita' e gestione delle acque di balneazione

Art. 6

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Comma 1

Monitoraggio

Comma 2

Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano individuano ogni anno, entro e non oltre il 31 dicembre, le acque di balneazione e determinano la durata della stagione balneare cosi' come definita dall'articolo 2, comma 1, lettera e).


Le regioni e le province autonome provvedono affinche' il monitoraggio dei parametri indicati nell'allegato I, colonna A, sia effettuato secondo le modalita' dell'allegato VI. Il primo programma di monitoraggio dei parametri indicati nell'allegato I, colonna A, avviene a decorrere dalla stagione balneare 2009. I risultati di tale monitoraggio possono essere utilizzati per determinare la serie di dati sulla qualita' delle acque di balneazione di cui all'articolo 7.
Non appena viene avviato il monitoraggio ai sensi del presente decreto, puo' cessare il monitoraggio dei parametri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, e successive modificazioni.


Il punto di monitoraggio e' fissato, all'interno di ciascuna acqua di balneazione, dove si prevede il maggior afflusso di bagnanti o il rischio piu' elevato di inquinamento in base al profilo delle acque di balneazione.


Per ciascuna acqua di balneazione e' fissato un programma di monitoraggio prima dell'inizio di ogni stagione balneare e, per la prima volta, prima dell'inizio della stagione balneare 2009. Il campionamento e' effettuato non oltre quattro giorni dopo la data indicata nel calendario di monitoraggio.


I campioni prelevati durante l'inquinamento di breve durata possono non essere presi in considerazione ai fini della valutazione di cui all'articolo 7 e sono sostituiti da campioni prelevati secondo le modalita' di cui all'allegato IV.


In caso di situazioni anomale, il programma di monitoraggio di cui al comma 4 puo' essere sospeso e viene ripreso appena possibile, dopo il termine della situazione anomala, prelevando nuovi campioni in sostituzione di quelli mancanti a causa della situazione anomala.


Le regioni e le province autonome comunicano al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali ogni sospensione del programma di monitoraggio, indicandone le ragioni. Esse forniscono tali rapporti entro sessanta giorni dal verificarsi dell'evento ed il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali comunica tali dati alla Commissione europea al piu' tardi in concomitanza con la relazione annuale successiva, di cui all'articolo 16.


Le regioni e le province autonome garantiscono che l'analisi della qualita' delle acque di balneazione sia effettuata secondo i metodi di riferimento specificati nell'allegato I e le procedure di cui all'allegato V. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali puo' consentire l'applicazione di metodi o procedure alternative, purche' sia dimostrato che i risultati ottenuti siano equivalenti a quelli ottenuti applicando i metodi specificati nell'allegato I e le procedure di cui all'allegato V.
Tutte le informazioni pertinenti sui metodi o sulle procedure applicate e sulla loro equivalenza sono trasmesse alla Commissione europea da parte del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.


I risultati dei programmi di monitoraggio, eseguiti almeno con la frequenza indicata negli allegati di cui al presente decreto, sono trasmessi tempestivamente al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e ai comuni interessati, anche ai fini delle disposizioni di cui agli articoli 14, comma 2, e 15, comma 3.


Art. 7

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Comma 1

Valutazione della qualita' delle acque di balneazione

Comma 2

La serie di dati sulla qualita' delle acque di balneazione e' ottenuta dalle regioni e dalle province autonome attraverso il monitoraggio dei parametri di cui all'allegato I, colonna A.


Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata, possono stabilire che le valutazioni di cui al comma 2, lettera c), sulla qualita' delle acque di balneazione, siano riferite unicamente alle tre stagioni balneari precedenti. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali informa preventivamente la Commissione europea, la quale deve essere altresi' informata anche nel caso del ripristino delle valutazioni sulla base di quattro stagioni balneari. Il periodo di valutazione applicato non puo' essere modificato piu' di una volta ogni cinque anni.


La serie di dati sulla qualita' delle acque di balneazione utilizzati per effettuare le relative valutazioni comprende almeno 16 campioni, o nelle circostanze particolari di cui all'allegato IV, punto 2, 12 campioni.


Art. 8

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Comma 1

Classificazione e stato qualitativo delle acque di balneazione

Comma 2

La prima classificazione conformemente alle prescrizioni del presente decreto legislativo e' completata entro la fine della stagione balneare 2015.


Le regioni e le province autonome assicurano che, entro la fine della stagione balneare 2015, tutte le acque di balneazione siano almeno «sufficienti». Esse adottano inoltre misure appropriate per aumentare il numero delle acque di balneazione classificate di qualita' «eccellente» o «buona».


Art. 9

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Comma 1

Profili delle acque di balneazione

Comma 2

Le regioni e le province autonome predispongono, riesaminano e aggiornano i profili delle acque di balneazione ai sensi dell'allegato III. Ciascun profilo delle acque di balneazione puo' riguardare una singola acqua di balneazione o piu' acque di balneazione contigue. I profili delle acque di balneazione sono predisposti per la prima volta entro il 24 marzo 2011.


All'atto di predisporre, riesaminare e aggiornare i profili delle acque di balneazione, si utilizzano anche i dati ottenuti dal monitoraggio e dalle valutazioni effettuate ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.


Art. 10

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Comma 1

Misure di gestione in circostanze eccezionali

Comma 2

Le autorita' competenti provvedono affinche' vengano adottate misure di gestione tempestive e adeguate qualora vengano a conoscenza di situazioni inaspettate che hanno, o potrebbero verosimilmente avere, un impatto negativo sulla qualita' delle acque di balneazione o sulla salute dei bagnanti. Tali misure includono l'informazione del pubblico e, se necessario, un divieto temporaneo di balneazione.


Art. 11

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Comma 1

Rischi da cianobatteri

Comma 2

Qualora il profilo delle acque di balneazione indichi un potenziale di proliferazione cianobatterica, le regioni e le province autonome provvedono ad effettuare un monitoraggio adeguato per consentire un'individuazione tempestiva dei rischi per la salute.


Le autorita' competenti, qualora si verifichi una proliferazione cianobatterica e si individui o si presuma un rischio per la salute, adottano immediatamente misure di gestione adeguate per prevenire l'esposizione dei bagnanti, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), numeri 6), 7), 8), 9) e 10).


Art. 12

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Comma 1

Altri parametri

Comma 2

Qualora il profilo delle acque di balneazione mostri una tendenza alla proliferazione di macroalghe o fitoplancton marino, le regioni e le province autonome provvedono allo svolgimento di indagini per determinarne il grado di accettabilita' e i rischi per la salute ed adottano misure di gestione adeguate, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), numeri 6), 7), 8), 9) e 10).


Le regioni e le province autonome provvedono affinche' sia effettuata l'ispezione visiva delle acque di balneazione per individuare inquinanti quali residui bituminosi, vetro, plastica, gomma o altri rifiuti. Qualora si riscontri tale inquinamento, le autorita' competenti adottano adeguate misure di gestione, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), numeri 6), 7), 8), 9) e 10).


Art. 13

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Comma 1

(( (Cooperazione).))

Comma 2

((


Se il bacino idrografico comporta un impatto transfrontaliero sulla qualita' delle acque di balneazione, lo Stato italiano collabora con gli altri Stati dell'Unione europea interessati nel modo piu' opportuno per attuare il presente decreto, anche tramite lo scambio di informazioni e un'azione comune per limitare tale impatto.


2. Se il bacino idrografico comporta un impatto sulla qualita' delle acque di balneazione che coinvolge piu' regioni e province autonome, gli enti territoriali interessati attuano le medesime procedure di cui al comma 1))


Comma 3

Capo III - Scambio di informazioni

Art. 14

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Comma 1

Partecipazione del pubblico

Comma 2

Le autorita' competenti, ciascuna per quanto di competenza, incoraggiano la partecipazione del pubblico all'attuazione del presente decreto e assicurano che siano fornite al pubblico interessato opportunita' di informarsi sul processo di partecipazione, e di formulare suggerimenti, osservazioni o reclami, in particolare per la preparazione, la revisione e l'aggiornamento delle acque di balneazione di cui all'articolo 6, comma 1. Le autorita' competenti tengono conto delle informazioni acquisite.


Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali fornisce informazioni al pubblico attraverso il proprio sito internet utilizzando i dati sulla balneazione inviati dalle Regioni e Province autonome, utilizzando una tecnologia geo-referenziata. Tali informazioni sono integrate anche dai dati ambientali.


Ai fini dell'integrazione dei dati sanitari relativi allo stato delle acque di balneazione e dei dati ambientali sui programmi di miglioramento, con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, vengono stabilite le modalita' dirette a realizzare forme comuni di trattamento dei dati in possesso di ciascuna amministrazione e garantirne la pubblicita'.


Art. 15

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Comma 1

Informazione al pubblico

Comma 2

L'elenco di cui alla lettera a) del comma 2 e' aggiornato e reso disponibile ogni anno prima dell'inizio della stagione balneare. I risultati del monitoraggio di cui alla lettera b) del comma 2 sono resi disponibili sul sito web del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, dalle autorita' competenti una volta completate le analisi.


Le informazioni di cui ai commi 1 e 2 sono divulgate non appena disponibili e comunque non oltre la stagione balneare 2012.


Le autorita' competenti forniscono, se possibile, informazioni al pubblico, utilizzando la tecnologia geo-referenziata, presentandole in modo chiaro e coerente, in particolare utilizzando segni e simboli.


Art. 16

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Comma 1

Comunicazione delle informazioni

Comma 2

Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali trasmette alla Commissione europea i risultati del monitoraggio e della valutazione della qualita' delle acque di balneazione, nonche' una descrizione delle specifiche misure di gestione adottate. Le informazioni sono trasmesse annualmente, entro il 31 dicembre, per quanto riguarda la stagione balneare precedente e, per la prima volta, dopo l'effettuazione della prima valutazione della qualita' delle acque di balneazione a norma dell'articolo 7.


Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali notifica annualmente alla Commissione europea, prima dell'inizio della stagione balneare, l'elenco di tutte le acque identificate come acque di balneazione, incluse le ragioni di eventuali cambiamenti rispetto all'anno precedente. Si procede in tal senso per la prima volta anteriormente all'inizio della stagione balneare immediatamente successiva al 24 marzo 2009.


Dopo l'avvio del monitoraggio delle acque di balneazione ai sensi del presente decreto, le comunicazioni inviate ogni anno alla Commissione europea ai sensi del comma 1 continuano ad essere trasmesse a norma del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, e successive modificazioni, fino a che non e' possibile presentare una prima valutazione ai sensi del presente decreto. Nel periodo summenzionato il parametro 1 dell'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, non viene preso in considerazione nella relazione annuale ed i parametri 2 e 3 dell'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, vengono considerati equivalenti ai parametri 2 e 1 dell'allegato I, colonna A, del presente decreto.


Art. 17

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Comma 1

Norme transitorie e finali

Comma 2

Le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, cessano di avere efficacia a decorrere dal 31 dicembre 2014. Le norme tecniche adottate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, restano in vigore, ove compatibili, con le disposizioni del presente decreto, fino all'adozione di diverse specifiche tecniche in materia.
Il parametro dell'ossigeno disciolto non rileva ai fini del giudizio sulla balneabilita' ma deve essere sempre monitorato dalle strutture tecniche che effettuano il programma di sorveglianza. Sono in ogni caso adottate misure di gestione adeguate, che includano la prosecuzione delle attivita' di controllo algale, sulla base delle vigenti disposizioni e l'informazione al pubblico.


Ai fini del giudizio di idoneita' per l'individuazione delle zone di balneazione delle acque, in sede di svolgimento delle indagini per determinare i potenziali rischi per la salute umana non rileva la valutazione dei parametri pH, colorazione, trasparenza, di cui all'articolo 6 e all'allegato 1 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470. Sono in ogni caso adottate misure di gestione adeguate, che includano la prosecuzione delle attivita' di controllo algale, sulla base delle vigenti disposizioni e l'informazione al pubblico.


Le regioni e le province autonome possono effettuare dalla prossima stagione balneare il programma di monitoraggio, individuando le aree di balneazione secondo quanto previsto dall'articolo 7, comma 6, e dal punto 1, lettere a) e b), dell'allegato III, ed individuare il punto di campionamento sulla base dell'articolo 6, comma 3.


Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si provvede, sentita la Conferenza unificata, alla indicazione dei limiti di riferimento per individuare le condizioni di qualita' delle acque tali da imporre il divieto di balneazione, nonche' degli ulteriori criteri, modalita' e specifiche tecniche per l'attuazione del presente decreto anche in relazione ai nuovi indirizzi comunitari, (( entro il 31 dicembre 2009 )) ad eccezione di quanto non ancora definito dalla Commissione europea.


Art. 18

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Comma 1

Disposizioni finanziarie

Comma 2

Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri, ne' minori entrate a carico della finanza pubblica.


All'adempimento dei compiti derivanti dal presente decreto le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.


Art. 19

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Comma 1

Entrata in vigore

Comma 2

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.