Fatto salvo quanto previsto all'articolo 798 del Codice della navigazione, il presente decreto reca la disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni del regolamento (CE) n. 785/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativo ai requisiti assicurativi applicabili ai vettori aerei e agli esercenti di aeromobili, di seguito denominato: «regolamento».
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Ambito di applicazione
Comma 2
Art. 2
#Comma 1
Organismo responsabile dell'applicazione delle sanzioni
Comma 2
L'ENAC e' l'organismo responsabile dell'applicazione del regolamento ed irroga le sanzioni previste negli articoli 3, 4 e 5, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Art. 3
#Comma 1
Sanzioni per documentazione irregolare
Comma 2
Al vettore o all'esercente comunitario che, pur avendo contratto l'assicurazione per passeggeri, bagagli, merci e terzi, non esibisce il certificato di assicurazione o altra documentazione probatoria equipollente, e' applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimila euro a trentamila euro.
Al vettore o all'esercente non comunitario che, pur avendo contratto l'assicurazione per passeggeri, bagagli, merci e terzi, non esibisce il certificato di assicurazione o altra documentazione probatoria equipollente, e' vietato il decollo dal suolo italiano fino alla regolarizzazione della documentazione assicurativa. E' applicata, altresi', una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimila euro a trentamila euro.
Art. 5
#Comma 1
Omessa assicurazione obbligatoria
Comma 2
L'articolo 1234 del Codice della navigazione e' sostituito dal seguente:
«Art. 1234
Omessa assicurazione obbligatoria
Al vettore o all'esercente che fa circolare l'aeromobile in violazione dell'articolo 798 e' irrogata la sanzione amministrativa da cinquantamila euro a centomila euro.».
Art. 6
#Comma 1
Infrazioni reiterate
Comma 2
In caso di reiterazione delle violazioni di cui agli articoli 3, 4 e 5, da parte dello stesso vettore od esercente di aeromobile, nel corso di un periodo di cinque anni dalla data in cui e' stata commessa la prima infrazione, le sanzioni pecuniarie sono aumentate fino al triplo.
Art. 7
#Comma 1
Aggiornamento degli importi delle sanzioni
Comma 2
A decorrere dal 1° gennaio 2009, gli importi delle sanzioni di cui agli articoli 3, 4 e 5 sono aggiornati mediante applicazione dell'incremento pari all'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettivita', rilevato dall'ISTAT nel biennio precedente.
Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dei trasporti, da adottarsi entro il 1° dicembre di ogni biennio, sono aggiornati i nuovi limiti delle sanzioni amministrative pecuniarie, che si applicano dal 1° gennaio dell'anno successivo.
Art. 8
#Comma 1
Disposizioni finali
Comma 2
Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
L'ENAC svolge i compiti previsti dagli articoli 2, 3, 4 e 5, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.