Il comune di Montesacano, aggregato a quello di Castana col regio decreto 28 marzo 1929, n. 777, e' ricostituito con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del decreto medesimo, fatta eccezione per la frazione di Casa Colombi, che rimane aggregata al comune di Castana.
Il Prefetto di Pavia, sentita la Giunta, provinciale amministrativa, provvedera' al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni interessati.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Gli organici del comune di Castana e del ricostituito comune di Montescano, saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.
Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori, rispettivamente, a quelli organicamente assegnati ai Comuni suindicati anteriormente alla loro fusione.
Al personale gia' in servizio presso il comune di Castana, che sara' inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.
Art. 3
#Comma 1
Il presente decreto entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.