DECRETO LEGISLATIVO

Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179, concernente modifiche ed integrazioni al Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 a

Numero 217 Anno 2017 GU 12.01.2018 Codice 18G00003

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-12-13;217

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Testo vigente

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Art. 3

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Comma 1

Modifiche alla Sezione II, Capo I, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82

Art. 9

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Comma 1

Modifiche all'articolo 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82

Comma 2

Dopo l'articolo 6-ter sono inseriti i seguenti:
«Art. 6-quater (Indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato, non tenuti all'iscrizione in albi professionali o nel registro delle imprese). - 1. E' istituito il pubblico elenco dei domicili digitali delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato non tenuti all'iscrizione in albi professionali o nel registro delle imprese, nel quale sono indicati i domicili eletti ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 1-bis. La realizzazione e la gestione dell'Indice sono affidate all'AgID, che vi provvede avvalendosi delle strutture informatiche delle Camere di commercio gia' deputate alla gestione dell'elenco di cui all'articolo 6-bis.
2. Per i professionisti iscritti in albi ed elenchi il domicilio digitale e' l'indirizzo inserito nell'elenco di cui all'articolo 6-bis, fermo restando il diritto di eleggerne uno diverso ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 1-bis. Ai fini dell'inserimento dei domicili dei professionisti nel predetto elenco il Ministero dello sviluppo economico rende disponibili all'AgID, tramite servizi informatici individuati nelle Linee guida, i relativi indirizzi gia' contenuti nell'elenco di cui all'articolo 6-bis.
3. Al completamento dell'ANPR di cui all'articolo 62, AgID provvede al trasferimento dei domicili digitali contenuti nell'elenco di cui al presente articolo nell'ANPR.
Art. 6-quinquies (Consultazione e accesso). - 1. La consultazione on-line degli elenchi di cui agli articoli 6-bis, 6-ter e 6-quater e' consentita a chiunque senza necessita' di autenticazione. Gli elenchi sono realizzati in formato aperto.
2. L'estrazione dei domicili digitali dagli elenchi, di cui agli articoli 6-bis, 6-ter e 6-quater, e' effettuata secondo le modalita' fissate da AgID nelle Linee guida.
3. In assenza di preventiva autorizzazione del titolare dell'indirizzo, e' vietato l'utilizzo dei domicili digitali di cui al presente articolo per finalita' diverse dall'invio di comunicazioni aventi valore legale o comunque connesse al conseguimento di finalita' istituzionali dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2.
4. Gli elenchi di cui agli articoli 6-bis, 6-ter e 6-quater contengono le informazioni relative alla elezione, modifica o cessazione del domicilio digitale.».


Art. 11

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Comma 1

Modifiche all'articolo 8-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82

Art. 12

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Comma 1

Modifiche all'articolo 13 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82

Art. 13

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Comma 1

Modifiche all'articolo 14 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82

Art. 15

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Comma 1

Modifiche all'articolo 15 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82

Art. 18

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Comma 1

Modifiche all'articolo 18 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82

Comma 2

L'articolo 18 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e' sostituito dal seguente:
«Art. 18 (Piattaforma nazionale per la governance della trasformazione digitale). - 1. E' realizzata presso l'AgID una piattaforma per la consultazione pubblica e il confronto tra i portatori di interesse in relazione ai provvedimenti connessi all'attuazione dell'agenda digitale.
2. AgID identifica le caratteristiche tecnico-funzionali della piattaforma in maniera tale da garantire che la stessa sia accessibile ai portatori di interessi pubblici e privati e che sia idonea a raccogliere suggerimenti e proposte emendative in maniera trasparente, qualificata ed efficace.
3. Il Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione di cui all'articolo 14-bis e' pubblicato sulla piattaforma e aggiornato di anno in anno.
4. Tutti i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), possono pubblicare sulla piattaforma i provvedimenti che intendono adottare o, qualora si tratti di provvedimenti soggetti a modifiche e aggiornamenti periodici, gia' adottati, aventi ad oggetto l'attuazione dell'agenda digitale.
5. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), tengono conto di suggerimenti e proposte emendative raccolte attraverso la piattaforma.».


Art. 19

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Comma 1

Modifiche al Capo II del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82

Comma 2

La Rubrica del Capo II del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e' sostituita dalla seguente «DOCUMENTO INFORMATICO, FIRME ELETTRONICHE, SERVIZI FIDUCIARI E TRASFERIMENTI DI FONDI».


Art. 23

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Comma 1

Modifiche all'articolo 23 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82

Art. 25

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Comma 1

Modifiche alla Sezione II, Capo II, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82

Art. 26

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Comma 1

Modifiche all'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82

Art. 33

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Comma 1

Modifiche all'articolo 35 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82

Art. 34

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Comma 1

Modifiche all'articolo 36 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82

Art. 35

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Comma 1

Modifiche all'articolo 38 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82

Comma 2

Al comma 1 dell'articolo 38 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le parole «di concerto con i Ministri per la funzione pubblica, della giustizia e dell'economia e delle finanze, sentiti» sono sostituite dalle seguenti: «, sentiti il Dipartimento della funzione pubblica, i Ministeri della giustizia e dell'economia e delle finanze, nonche'».


Art. 36

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Comma 1

Modifiche al Capo III del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82

Comma 2

La Rubrica del Capo III del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e' sostituita dalla seguente: «GESTIONE, CONSERVAZIONE E ACCESSIBILITA' DEI DOCUMENTI E FASCICOLI INFORMATICI».


Dopo il Capo III e' inserita la seguente Sezione: «Sezione I.
Documenti della pubblica amministrazione».


Art. 37

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Comma 1

Modifiche all'articolo 40-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82

Comma 2

Al comma 1 dell'articolo 40-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le parole «pervengono o sono inviate dalle caselle di posta elettronica di cui agli articoli 6-ter, comma 1, 47, commi 1 e 3,» sono sostituite dalle seguenti: «provengono da o sono inviate a domicili digitali eletti ai sensi di quanto previsto all'articolo 3-bis,».


Dopo l'articolo 40-bis e' inserito il seguente: «Art. 40-ter (Sistema pubblico di ricerca documentale). - 1. La Presidenza del Consiglio dei ministri promuove lo sviluppo e la sperimentazione di un sistema volto a facilitare la ricerca dei documenti soggetti a obblighi di pubblicita' legale, trasparenza o a registrazione di protocollo ai sensi dell'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e di cui all'articolo 40-bis e dei fascicoli dei procedimenti di cui all'articolo 41, nonche' a consentirne l'accesso on-line ai soggetti che ne abbiano diritto ai sensi della disciplina vigente.».


Dopo l'articolo 40-ter e' inserita, al Capo III, la seguente Sezione: «Sezione II. Gestione e conservazione dei documenti».


Art. 41

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Comma 1

Modifiche all'articolo 45 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82

Art. 42

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Comma 1

Modifiche all'articolo 46 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82

Art. 44

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Comma 1

Modifiche al Capo V del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82

Comma 2

Alla rubrica del Capo V del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le parole «E SERVIZI IN RETE» sono sostituite dalle seguenti: «, IDENTITA' DIGITALI, ISTANZE E SERVIZI ON-LINE».


Art. 45

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Comma 1

Modifiche all'articolo 50 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82

Comma 2

Dopo l'articolo 50-bis e' inserito il seguente:
«Art. 50-ter (Piattaforma Digitale Nazionale Dati). - 1. La Presidenza del Consiglio dei ministri promuove la progettazione, lo sviluppo e la sperimentazione di una Piattaforma Digitale Nazionale Dati finalizzata a favorire la conoscenza e l'utilizzo del patrimonio informativo detenuto, per finalita' istituzionali, dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), ad esclusione delle autorita' amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione, nonche' alla condivisione dei dati tra i soggetti che hanno diritto ad accedervi ai fini della semplificazione degli adempimenti amministrativi dei cittadini e delle imprese, in conformita' alla disciplina vigente.
2. In sede di prima applicazione, la sperimentazione della Piattaforma Digitale Nazionale Dati e' affidata al Commissario straordinario per l'attuazione dell'Agenda digitale non oltre il 31 dicembre 2018.
3. Ai fini dello svolgimento delle funzioni di cui al comma 2, il Commissario straordinario per l'attuazione dell'Agenda digitale provvede, nel rispetto dei limiti, delle condizioni e delle modalita' stabilite dal Garante per la protezione dei dati personali e dal decreto di cui al comma 4, ad acquisire i dati detenuti dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), ad esclusione delle autorita' amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione, organizzarli e conservarli, nel rispetto delle norme tecniche e delle metodologie idonee a garantire la condivisione dei dati tra le pubbliche amministrazioni stabilite da AgID nelle Linee guida. I soggetti che detengono i dati identificati nel decreto di cui al comma 4, hanno l'obbligo di riscontrare la richiesta del Commissario, rendendo disponibili i dati richiesti senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali e le Amministrazioni titolari dei dati, sono stabilite le modalita' di attuazione del presente articolo al fine di favorire la condivisione dei dati fra le pubbliche amministrazioni, di semplificare l'accesso ai dati stessi da parte dei soggetti che hanno diritto ad accedervi e di semplificare gli adempimenti e gli oneri amministrativi per i cittadini e le imprese, ed e' identificato l'elenco dei dati che i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), ad esclusione delle autorita' amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione, sono tenuti a rendere disponibili per le finalita' di cui al comma 3; l'elenco e' aggiornato periodicamente con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Garante per la protezione dei dati personali e le Amministrazioni titolari dei dati.
Con il medesimo decreto sono stabiliti i limiti e le modalita' di acquisizione, organizzazione e conservazione dei dati.
5. Il trasferimento dei dati nella Piattaforma Digitale Nazionale Dati non modifica la titolarita' del dato.».


Art. 48

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Comma 1

Modifiche all'articolo 53 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82

Art. 49

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Comma 1

Modifiche all'articolo 54 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82

Art. 50

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Comma 1

Modifiche all'articolo 59 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82

Art. 53

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Comma 1

Modifiche all'articolo 62-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82

Art. 55

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Comma 1

Modifiche alla Sezione III, Capo V, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82

Art. 59

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Comma 1

Modifiche al Capo V del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82

Art. 63

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Comma 1

Modifiche all'articolo 71 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82

Comma 2

Il comma 1 dell'articolo 71 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e' sostituito dal seguente: «1. L'AgID, previa consultazione pubblica da svolgersi entro il termine di trenta giorni, sentiti le amministrazioni competenti e il Garante per la protezione dei dati personali nelle materie di competenza, nonche' acquisito il parere della Conferenza unificata, adotta Linee guida contenenti le regole tecniche e di indirizzo per l'attuazione del presente Codice. Le Linee guida divengono efficaci dopo la loro pubblicazione nell'apposita area del sito Internet istituzionale dell'AgID e di essa ne e' data notizia nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Le Linee guida sono aggiornate o modificate con la procedura di cui al primo periodo.».


Art. 64

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Comma 1

Abrogazioni

Art. 65

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Comma 1

Disposizioni transitorie

Comma 2

Il diritto di cui all'articolo 3-bis, comma 01, e' riconosciuto a decorrere dal 1° gennaio 2018.


L'obbligo per i prestatori di servizi di pagamento abilitati di utilizzare esclusivamente la piattaforma di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 82 del 2005 per i pagamenti verso le pubbliche amministrazioni decorre dal ((28 febbraio 2021)). Anche al fine di consentire i pagamenti digitali da parte dei cittadini, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono tenuti, entro il ((28 febbraio 2021)), a integrare i loro sistemi di incasso con la piattaforma di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero ad avvalersi, a tal fine, di servizi forniti da altri soggetti di cui allo stesso articolo 2, comma 2, o da fornitori di servizi di incasso gia' abilitati ad operare sulla piattaforma. Il mancato adempimento dell'obbligo di cui al precedente periodo rileva ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilita' dirigenziale e disciplinare ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.


Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 5, comma 2-quater, del decreto legislativo n. 82 del 2005, come introdotto dal presente decreto, e' adottato entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.


La realizzazione dell'indice di cui all'articolo 6-quater del decreto legislativo n. 82 del 2005, introdotto dal presente decreto, e' effettuata dall'AgID entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto. ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 16 LUGLIO 2020, N. 76)).


((COMMA ABROGATO DAL D.L. 16 LUGLIO 2020, N. 76)).


Il diritto di cui all'articolo 7, comma 01, e' riconosciuto a decorrere dalla data di attivazione del punto di accesso di cui all'articolo 64-bis.


Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti l'Agenzia per l'Italia digitale e il Garante per la protezione dei dati personali, sono adottate le misure necessarie a garantire la conformita' dei servizi di posta elettronica certificata di cui agli articoli 29 e 48 del decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82, al regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE. A far data dall'entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo, l'articolo 48 del decreto legislativo n. 82 del 2005 e' abrogato.


Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo n. 82 del 2005, come modificato dal presente decreto, e' adottato entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Fino all'adozione del predetto decreto, restano efficaci le disposizioni dell'articolo 29, comma 3, dello stesso decreto nella formulazione previgente all'entrata in vigore del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179 e dell'articolo 44-bis, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 82 del 2005 nella formulazione previgente all'entrata in vigore del presente decreto.


Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 50-ter, comma 4, del decreto legislativo n. 82 del 2005, come introdotto dal presente decreto, e' adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.


Le regole tecniche emanate ai sensi dell'articolo 71 del decreto legislativo n. 82 del 2005, nel testo vigente prima dell'entrata in vigore del presente decreto, restano efficaci fino all'eventuale modifica o abrogazione da parte delle Linee guida di cui al predetto articolo 71, come modificato dal presente decreto.


Art. 66

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Comma 1

Disposizioni di coordinamento e finali

Comma 2

Nel decreto legislativo n. 82 del 2005, ad eccezione degli articoli 14, comma 1, 20, comma 3, e 76 le parole «regole tecniche di cui all'articolo 71», «regole tecniche adottate ai sensi dell'articolo 71», «regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71», «regole tecniche stabilite dall'articolo 71» e «regole tecniche dettate ai sensi dell'articolo 71» ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «Linee guida».


Al fine di garantire una tempestiva ed efficace attuazione del decreto legislativo n. 82 del 2005, e, in particolare, di svolgere le attivita' previste dall'articolo 17, comma 1-quater e dall'articolo 71 del predetto decreto legislativo e le altre misure aggiuntive disposte dal presente decreto, l'AgID puo' avvalersi, in aggiunta alla dotazione organica vigente, di un contingente di 40 unita' di personale di altre amministrazioni statali, in posizione di comando o fuori ruolo, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Il suddetto personale conserva il trattamento economico in godimento, limitatamente alle voci fisse e continuative, con oneri a carico delle amministrazioni di provenienza sia in ragione degli emolumenti di carattere fondamentale che per gli emolumenti accessori di carattere fisso e continuativo. Gli altri oneri relativi al trattamento accessorio sono posti a carico dell'AgID.


Il rinvio all'articolo 68 comma 3, lettere a) e b), del decreto legislativo n. 82 del 2005, si intende riferito all'articolo 1, comma 1, rispettivamente alle lettere l-bis) e m-bis).


All'articolo 2, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le parole «l'attestazione e la dichiarazione di nascita e il certificato di cui all'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396» sono sostituite dalle seguenti: «le attestazioni e le dichiarazioni di nascita ai sensi dell'articolo 30, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, e la dichiarazione di morte ai sensi degli articoli 72 e 74 dello stesso decreto nonche' la denuncia di morte prevista dall'articolo 1 del regolamento di polizia mortuaria di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285».


L'articolo 16-ter, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e' sostituito dal seguente: «1. A decorrere dal 15 dicembre 2013, ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale si intendono per pubblici elenchi quelli previsti dagli articoli 6-bis, 6-quater e 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dall'articolo 16, comma 12, del presente decreto, dall'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nonche' il registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della giustizia.».


Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato, di concerto con il Ministro della giustizia, sono stabiliti le modalita' e i tempi per la confluenza dell'elenco di cui all'articolo 16, comma 12, del decreto-legge n. 179 del 2012 in una sezione speciale dell'elenco di cui all'articolo 6-ter del decreto legislativo n. 82 del 2005, consultabile esclusivamente dagli uffici giudiziari, dagli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti e dagli avvocati. Con il medesimo decreto sono altresi' stabilite le modalita' con le quali le pubbliche amministrazioni che non risultino gia' iscritte nell'elenco di cui all'articolo 16, comma 12, del decreto-legge n. 179 del 2012, comunicano l'indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nella sezione speciale di cui al presente comma. A decorrere dalla data fissata nel suddetto decreto, ai fini di cui all'articolo 16-ter del decreto-legge n. 179 del 2012, si intende per pubblico elenco anche la predetta sezione dell'elenco di cui all'articolo 6-ter del decreto legislativo n. 82 del 2005.


Al fine di garantire l'interoperabilita' e lo scambio di dati tra le amministrazioni, i moduli unificati e standardizzati, di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 126, e l'articolo 24, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, recano in allegato le specifiche tecniche per la gestione informatica delle informazioni in essi contenute.


Art. 67

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Comma 1

Disposizioni finanziarie

Comma 2

All'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 9, 18, 37 e 45 del presente decreto si provvede con le risorse di cui all'articolo 1, comma 585, della legge n. 232 del 2016, come modificato dall'articolo 66.


Fermo restando quanto previsto dal comma 1, all'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.