Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo concluso a Roma il 15 maggio 1947, tra il Governo italiano ed il Comitato intergovernativo per i rifugiati.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Sono concesse tutte le esenzioni del carattere tributario previste dall'Accordo medesimo.
Art. 3
#Comma 1
Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dal 15 maggio 1945.
Il presente decreto, munito del sigillo dello salto, sara' inserto nella Raccolta ufficiale, delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.
Dato a Roma, addi' 22 febbraio 1948
DE NICOLA
DE GASPERI - SFORZA - SCELBA PELLA DEL VECCHIO - CORBELLINI - EINAUDI
Visto, il Guardasigilli: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addi' 15 marzo 1943
Atti del Governo, registro n. 18, foglio n. 60. - FRASCA