In via transitoria e fino a quando non sara' provveduto alla riforma della legge comunale e provinciale, il Ministro per l'interno, su designazione delle associazioni sindacali di categoria piu' rappresentative a carattere nazionale, provvede alla nomina dei componenti delle Commissioni giudicatrici per i posti vacanti di segretario comunale e provinciale, nonche' dei componenti effettivi e supplenti del Consiglio di amministrazione e delle Commissioni di disciplina per i segretari comunali e provinciali, aventi i requisiti richiesti dalla legge, alla cui designazione gia' provvedeva, a norma dell'art. 1, sub 186, 197 e 211 della legge 27 giugno 1942, n. 851, la disciolta Associazione nazionale del pubblico impiego.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
In via transitoria, su designazione delle associazioni sindacali di categoria a carattere maggiormente rappresentativo, il prefetto provvede, di volta in volta, alla nomina dei rappresentanti degli impiegati e dei salariati in seno alle Commissioni di disciplina previste dagli articoli 230, 231 e 231-bis della legge 9 giugno 1947, n. 530.
I due impiegati o i due salariati dei Comuni o della Provincia chiamati a far parte delle Commissioni suddette dovranno essere di grado non inferiore a quello dell'incolpato.