DECRETO LEGISLATIVO

Attribuzioni degli organi centrali dell'Amministrazione penitenziaria e decentramento di attribuzioni ai provveditorati regionali dell'Amministrazione penitenziaria ed agli istituti e servizi penitenziari, a norma dell'art. 30, comma 4, lettere a) e b), d

Numero 444 Anno 1992 GU 20.11.1992 Codice 092G0481

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-10-30;444

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

(Attribuzioni e organizzazione degli organi centrali del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria)

Comma 2

Sono attribuite agli organi centrali del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria tutte le competenze di carattere generale e quelle di rilevanza nazionale ed internazionale.


Il Dipartimento e' costituito da una segreteria alle dirette dipendenze del Direttore Generale e da uffici centrali organizzati secondo criteri di omogeneita', di competenza organizzativa e funzionale adeguata alle aree specifiche di intervento.


Le aree di intervento sono relative al personale, alla formazione e aggiornamento del personale, all'ispettorato, ai detenuti e trattamento, ai beni e servizi, agli studi, ricerche, legislazione e automazione.


Le competenze e l'organizzazione degli organi centrali sono deter- minate con decreto del Ministro di grazia e giustizia.


Sono attribuite ai provveditorati regionali dell'Amministrazione penitenziaria le competenze relative ad affari di rilevanza circoscrizionale secondo quanto indicato nel presente decreto.


Art. 2

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Comma 1

(Decentramento di attribuzioni ai provveditorati regionali dell'Amministrazione penitenziaria)

Comma 2

I provveditorati regionali dell'Amministrazione penitenziaria, previsti dall'articolo 32 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, fermo restando quanto disposto dall'articolo 32, comma 3, della stessa legge, esercitano le attribuzioni di cui al comma 2 e di cui agli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 del presente decreto legislativo, nell'ambito della rispettiva circoscrizione, secondi i programmi, gli indirizzi e le direttive disposti dal Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, anche al fine di assicurare l'uniformita' dell'azione penitenziaria sul territorio nazionale.


I provveditorati regionali esercitano altresi', in quanto compatibili con le disposizioni del presente decreto, le attribuzioni precedentemente demandate all'ispettore distrettuale degli istituti di prevenzione e di pena per adulti, ivi comprese quelle ispettive, dalla legge 26 luglio 1975, n. 354, dal relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, e dalle altre norme vigenti.


Art. 3

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Comma 1

(Disposizioni finanziarie)

Comma 2

All'inizio dell'esercizio finanziario, il Direttore generale dell'Amministrazione penitenziaria, con proprio decreto, ripartisce tra i provveditori almeno il 50% dei fondi stanziati in bilancio.


Con lo stesso decreto sono autorizzate le spese indicate nella lettera a) del comma 1.


La rimanente parte dei detti fondi stanziati in bilancio, eccettuata quella necessaria per le spese alle quali provvede direttamente il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, e' ripartita nel corso dell'esercizio finanziario con successivi decreti fra i provveditorati, anche in relazione a particolari esigenze, che non possono essere soddisfatte con i fondi di precedenza assegnati.


I fondi di cui ai commi 2, 3 e 4 sono ripartiti, a cura del provveditore, ordinatore primario di spesa, ai sensi della legge 17 agosto 1960, n. 908, tra gli istituti e servizi della circoscrizione a mezzo di aperture di credito. Tale ripartizione costituisce autorizzazione per la esecuzione dei programmi finanziati con i suddetti fondi.


Presso ogni provveditorato, per le spese in economia necessarie al suo funzionamento, e' istituito un servizio economato cui e' preposto un funzionario delegato.


I direttori degli istituti e servizi dipendenti devono trasmettere ogni sei mesi al provveditore l'elenco delle spese sostenute nel semestre, per il controllo sulla regolare attuazione dei programmi.


Art. 4

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Comma 1

(Struttura dei provveditorati regionali dell'Amministrazione penitenziaria)

Comma 2

Con decreto del Ministro di grazia e giustizia piu' aree possono essere accorpate, per esigenze organizzative, in base alla entita' territoriale delle circoscrizioni, del numero degli istituti e servizi, del personale e della complessita' di gestione delle attribuzioni di cui al presente decreto.


Art. 5

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Comma 1

(Personale dei provveditorati regionali dell'Amministrazione penitenziaria)

Comma 2

A ciascun provveditorato regionale e' assegnato un primo dirigente dell'Amministrazione penitenziaria con funzioni vicarie, il quale coadiuva il provveditore regionale nel coordinamento dei settori operativi del provveditorato regionale e lo sostituisce in caso di assenza, impedimento o temporanea vacanza del posto.


Presso ciascun provveditorato regionale e' nominato un funzionario delegato ed un funzionario per il riscontro contabile.


A ciascuna delle aree del provveditorato regionale e' preposto un funzionario dell'Amministrazione penitenziaria, appartenente almeno alla VIII qualifica funzionale, con professionalita' adeguata allo svolgimento delle attivita' relative all'area.


Ad ogni provveditorato sono altresi' assegnati uno o piu' funzionari di cui all'articolo 35 della legge 15 dicembre 1990, n. 395.


Con decreto del Ministro di grazia e giustizia e' stabilito il contingente di personale dei vari profili professionali dell'Amministrazione penitenziaria da destinare a ciascun provveditorato regionale, in relazione alle sue esigenze funzionali.


Art. 13

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Comma 1

(Organizzazione in settori operativi degli istituti di prevenzione e di pena per adulti e dei centri di servizio sociale per adulti)

Comma 2

Con decreto del Ministro di grazia e giustizia gli istituti di prevenzione e di pena per adulti sono organizzati in settori operativi, prevedendosi un'area di segreteria, un'area educativa, un'area sanitaria, un'area dell'ordine e della sicurezza ed un'area amministrativo-contabile, a ciascuna delle quali e' preposto un funzionario responsabile, appartenente almeno alla VII qualifica funzionale ed avente l'autonomia tecnico-professionale prevista dal profilo di appartenenza ed adeguata allo svolgimento delle attivita' relative all'area.


Con decreto del Ministro di grazia e giustizia i centri di servizio sociale per adulti sono organizzati in settori operativi, prevedendosi un'area di segreteria, un'area di servizio sociale ed un'area amministrativo-contabile, a ciascuna delle quali e' preposto un funzionario responsabile, appartenente almeno alla VII qualifica funzionale ed avente l'autonomia tecnico-professionale prevista dal profilo di appartenenza e adeguata allo svolgimento delle attivita' relative all'area.


Art. 14

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Comma 1

(Clausola finanziaria)

Comma 2

All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto si provvede, ai sensi dell'articolo 44 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, con i fondi stanziati sui capitoli 1995, 1996, 1997, 2004, 2005 e 2084 dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia per l'anno finanziario 1992 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.