DECRETO LEGISLATIVO

D.Lgs. 840/1948 - Finanziamento di lavori dipendenti dal terremoto del 1908 per la riparazione, ricostruzione e completamento di edifici di culto, di beneficenza, di assistenza e di educazione.

Finanziamento di lavori dipendenti dal terremoto del 1908 per la riparazione, ricostruzione e completamento di edifici di culto, di beneficenza, di assistenza e di educazione.

Numero 840 Anno 1948 GU 08.07.1948 Codice 048U0840

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-17;840

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

E' approvata e resa esecutoria per quanto riflette l'Amministrazione dello Stato la convenzione in data 18 marzo 1948, registrata l'8 aprile 1948 in Roma, al 2° Ufficio atti pubblici, al n. 3009 del vol. 10, interceduta fra i delegati dei Ministeri dell'interno, delle finanze, del tesoro e dei lavori pubblici e S. E.
Angelo Paino del fu Onofrio, nella sua qualita' di Arcivescovo e Archimandrita dell'Archidiocesi ed Archimandritato di Messina e nella rappresentanza degli enti ecclesiastici compresi nella diocesi di Messina, in ordine al contributo dello Stato per la ricostruzione e completamento degli edifici di culto distrutti o danneggiati dai terremoto del 28 dicembre 1908 e degli istituti di beneficenza, di educazione e di istruzione e d'interesse sociale nell'Archidiocesi e nell'Archimandritato suddetti.


Art. 2

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Comma 1

Per l'attuazione del presente decreto e' autorizzata la spesa di L. 1.050.000.000, fermi restando i residui impegni vigenti in dipendenza della convenzione stipulata addi' 30 marzo 1928 fra S. E. Angelo Paino nella sua qualifica di Arcivescovo e di Archimandrita di Messina ed i Ministeri dei lavori pubblici, dell'interno e delle finanze, approvata col regio decreto 14 giugno 1928, n. 1556, convertito nella legge 20 dicembre 1928, numero 3430, nonche' in dipendenza del regio decreto 16 luglio 1936, n. 1592, convertito nella legge 7 gennaio 1937, n. 124.
Detta somma di L. 1.050.000.000 sara' iscritta negli stati di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per L. 50.000.000 nell'esercizio 1947-48 e per L. 200.000.000 in ciascuno degli esercizi finanziari dal 1948-1949 al 1952-1953.


Art. 3

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Comma 1

A decorrere dal giorno in cui entrera' in attuazione il presente decreto cessa di aver vigore nei riguardi dell'Amministrazione dello Stato ed in quelli della Mensa Arcivescovile di Messina, la convenzione 30 marzo 1928 indicata nel precedente art. 2.
Restano pero' in vigore le rinunzie dei diritti a mutuo di pertinenza della Mensa Arcivescovile di Messina e dei benefici ecclesiastici o comunque ad essa pervenuti dichiarate nell'art. 7, della predetta convenzione con le eccezioni specificate nell'articolo stesso sempreche' le domande di contributi siano state presentate e documentate nei termini stabiliti dall'art. 4 del regio decreto 14 giugno 1928, n. 1556.


Art. 4

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Comma 1

L'esecuzione dell'allegata convenzione spetta al Ministero dei lavori pubblici.


Art. 5

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Comma 1

Con decreti del Ministro per il tesoro saranno introdotte in bilancio le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto.


Art. 6

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Comma 1

L'approvazione delle eventuali variazioni alla tabella allegata alla convenzione 18 marzo 1948, approvata col presente decreto e' demandata, fino al 31 dicembre 1951, sentito l'Ordinario pro-tempore della Mensa Arcivescovile di Messina, ai Ministri per l'interno, per le finanze, per il tesoro e per i lavori pubblici.


Art. 7

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Comma 1

La convenzione 18 marzo 1948 approvata col presente decreto e' esente da tassa di bollo e di registro.
Gli atti concernenti l'acquisto dei suoli e di edifici effettuati entro il 31 dicembre 1053 nonche' l'assegnazione di beni da parte della Mensa Arcivescovile di Messina le eventuali retrocessioni sono esenti da tasse di bollo e di concessioni governative e dai diritti catastali, sempreche' siano destinati agli scopi previsti dalla convenzione stessa.
Detti atti, ove vi siano soggetti, scontano le imposte fisse di registro e ipotecarie, salvo gli emolumenti dovuti ai conservatori dei registri immobiliari nonche' i diritti e i compensi spettanti agli Uffici dei registri immobiliari stessi e agli Uffici del registro e delle imposte dirette, e salvo sempre quanto previsto dall'art. 10 del regio decreto 14 giugno 1928, n. 1556.


Art. 8

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Comma 1

Alla data di entrata in vigore del presente decreto cessano di avere effetto tutti gli obblighi assunti dallo Stato in dipendenza del terremoto 28 dicembre 1908, per la ricostruzione o riparazione delle chiese e case canoniche dell'Archidiocesi di Messina in base alle leggi e convenzioni preesistenti, ed in conseguenza e' inammissibile qualsiasi azione da parte degli enti ecclesiastici, relativamente alla suddetta materia, che non trovi fondamento nell'annessa convenzione.