Il presente decreto attua nell'ordinamento interno le disposizioni della decisione quadro 2008/675/GAI del Consiglio, del 24 luglio 2008, relativa alla considerazione delle decisioni di condanna tra Stati membri dell'Unione europea in occasione di un nuovo procedimento penale.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Disposizioni di principio e ambito di applicazione
Comma 2
Art. 2
#Comma 1
Definizioni
Comma 2
Ai fini del presente decreto si intende per «condanna» ogni decisione definitiva di condanna adottata dall'autorita' giudiziaria penale di un altro Stato membro nei confronti di una persona fisica in relazione a un reato.
Art. 3
#Comma 1
Rilevanza delle decisioni di condanna
Comma 2
Le condanne pronunciate per fatti diversi da quelli per i quali procede l'autorita' giudiziaria italiana, oggetto di informazioni nell'ambito delle procedure di assistenza giudiziaria o di scambi di dati estratti dai casellari giudiziali, sono valutate, anche in assenza di riconoscimento e purche' non contrastanti con i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato, per ogni determinazione sulla pena, per stabilire la recidiva o un altro effetto penale della condanna, ovvero per dichiarare l'abitualita' o la professionalita' nel reato o la tendenza a delinquere.
Le condanne di cui al comma 1 hanno rilevanza anche ai fini delle decisioni da adottare nella fase delle indagini preliminari e nella fase dell'esecuzione della pena.
La valutazione delle condanne non comporta in ogni caso la loro revoca o il loro riesame, non ha effetto sulla loro esecutivita' e non rileva per le determinazioni relative al procedimento di revisione.
Art. 4
#Comma 1
Clausola di invarianza finanziaria
Comma 2
Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.