Al comma 1 dell'articolo 9 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le parole: «e 165» sono sostituite dalle seguenti: «, 165 e 165-bis».
Al comma 4 dell'articolo 23 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, al collocamento di prodotti finanziari nonche' alle operazioni e ai servizi che siano componenti di prodotti finanziari assoggettati alla disciplina dell'articolo 25-bis ovvero della parte IV, titolo II, capo I. In ogni caso, alle operazioni di credito al consumo si applicano le pertinenti disposizioni del titolo VI del T.U. bancario».
Al comma 1 dell'articolo 25-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le parole: «nonche', in quanto compatibili» sono sostituite dalla seguente: «e».
Al comma 9 dell'articolo 30 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le parole: «e dai prodotti finanziari emessi dalle imprese assicurazione, fermo restando l'obbligo di consegna del prospetto informativo» sono sostituite dalle seguenti: «e, limitatamente ai soggetti abilitati, ai prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione.».
Al comma 2 dell'articolo 32 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le parole: «diversi da quelli indicati nell'articolo 100, comma 1, lettera f),» sono soppresse.
L'articolo 100-bis del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e' sostituito dal seguente:
«Art. 100-bis.
Circolazione dei prodotti finanziari
1. La successiva rivendita di prodotti finanziari che hanno costituito oggetto di una sollecitazione esente dall'obbligo di pubblicare un prospetto costituisce ad ogni effetto una distinta e autonoma sollecitazione all'investimento nel caso in cui ricorrano le condizioni indicate nella definizione prevista all'articolo 1, comma 1, lettera t), e non ricorra alcuno dei casi di inapplicabilita' previsti dall'articolo 100.
2. Si realizza una sollecitazione all'investimento anche qualora i prodotti finanziari che abbiano costituito oggetto in Italia o all'estero di un collocamento riservato a investitori professionali siano, nei dodici mesi successivi, sistematicamente rivenduti a soggetti diversi da investitori professionali e tale rivendita non ricada in alcuno dei casi di inapplicabilita' previsti dall'articolo 100.
3. Nell'ipotesi di cui al comma 2, qualora non sia stato pubblicato un prospetto informativo, l'acquirente, che agisce per scopi estranei all'attivita' imprenditoriale o professionale, puo' far valere la nullita' del contratto e i soggetti abilitati presso i quali e' avvenuta la rivendita dei prodotti finanziari rispondono del danno arrecato. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni dall'articolo 191 e quanto stabilito dagli articoli 2412, secondo comma, 2483, secondo comma, e 2526, quarto comma, del codice civile.
4. Il comma 2 non si applica alla rivendita di titoli di debito emessi da Stati membri dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) con classamento creditizio di qualita' bancaria (rating investment grade) assegnato da almeno due primarie agenzie internazionali di classamento creditizio (rating), fermo restando l'esercizio delle altre azioni civili, penali e amministrative previste a tutela del risparmiatore.».
Al comma 1 dell'articolo 139 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le parole: «e deve risultare iscritto da almeno sei mesi nel libro dei soci per la medesima quantita' di azioni» sono soppresse.
All'articolo 187-terdecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le parole: «dell'articolo 195» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 187-septies».
All'articolo 190, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo le parole: «24, comma 1; 25;» sono inserite le seguenti: «25-bis, commi 1 e 2;».
All'articolo 192-bis, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le parole: «ovvero, nelle stesse o in altre comunicazioni rivolte al pubblico, divulgano o lasciano divulgare false informazioni relativamente all'adesione delle stesse societa' a codici di comportamento redatti da societa' di gestione dei mercati regolamentati da associazioni di categoria degli operatori, ovvero all'applicazione dei medesimi,» sono soppresse.