Modifiche all'articolo 1 del decreto legislativo
29 marzo 2004, n. 102
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102
Comma 2
Dopo l'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e' inserito il seguente:
«Art. 2-bis (Polizze assicurative sperimentali). - 1. Ai sensi del presente decreto si intendono per polizze assicurative sperimentali:
a) le polizze ricavo a copertura della perdita di ricavo della produzione assicurata, intesa come combinazione tra la variazione della resa a causa degli eventi di cui all'articolo 1 e la variazione del prezzo di mercato;
b) le polizze parametriche a copertura della perdita di produzione assicurata per danni di quantita' e qualita' a seguito di un andamento climatico avverso, di eventi di portata catastrofica, determinati anche in base a indici biologici o meteorologici.
2. Le polizze sperimentali di cui al comma 1 possono avvalersi della riassicurazione del Fondo di cui all'articolo 127, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.».
Art. 5
#Comma 1
Modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102
Comma 2
All'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, il secondo periodo e' abrogato.
Art. 6
#Comma 1
Modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102
Comma 2
L'articolo 9 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e' abrogato.
Dopo l'articolo 9 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e' inserito il seguente:
«Art. 9-bis (Cumulo). - 1. Nel rispetto della normativa europea gli aiuti di cui al presente decreto non sono cumulabili con gli aiuti per investimenti finalizzati al ripristino del potenziale produttivo danneggiato da calamita' naturali, avversita' atmosferiche, avversita' atmosferiche assimilabili a calamita' naturali, epizoozie e organismi nocivi ai vegetali, nonche' prevenzione dei danni da essi arrecati.
2. Nel rispetto della normativa europea gli aiuti di cui al presente decreto sono cumulabili con altri aiuti di Stato purche' le misure riguardino diversi costi ammissibili individuabili, oppure con altri aiuti di Stato, in relazione agli stessi costi ammissibili, in tutto o in parte coincidenti, unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell'intensita' di aiuto o dell'importo di aiuto piu' elevati applicabili agli aiuti in questione in base alle pertinenti disposizioni.».
Art. 7
#Comma 1
Modifiche all'articolo 10 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102
Comma 2
All'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, le parole: «, 8 e 9, sono accessibili ai cittadini ed esposti per quindici giorni nell'albo pretorio dei comuni interessati» sono sostituite dalle seguenti: «e 8, sono pubblicati sui siti internet delle Autorita' competenti».
Art. 8
#Comma 1
Modifiche alla rubrica del Capo III ed all'articolo 11 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102
Comma 2
Alla rubrica del Capo III del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, la parola: «Consorzi» e' sostituita dalle seguenti: «Organismi collettivi».
Art. 11
#Comma 1
Modifiche all'articolo 14 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102
Comma 2
All'articolo 14, commi 1 e 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, le parole: «I consorzi» sono sostituite dalle seguenti: «gli Organismi collettivi di difesa»; al comma 2 la parola: «consorzi» e' sostituita dalle seguenti: «Organismi collettivi di difesa».
Art. 13
#Comma 1
Disposizioni transitorie
Comma 2
Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il conto corrente di tesoreria n. 24101, intestato a «M.A.F.
- Fondo di solidarieta' nazionale» viene chiuso, con contestuale versamento delle residue risorse ivi giacenti all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate sul pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
Art. 14
#Comma 1
Clausola di invarianza finanziaria
Comma 2
Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.