DECRETO LEGISLATIVO

Disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della decisione quadro 2002/584/GAI, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra stati membri, in attuazione delle delega di cui all'articolo 6

Numero 10 Anno 2021 GU 05.02.2021 Codice 21G00013

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2021-02-02;10

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Testo vigente

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Art. 2

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Comma 1

Modifiche all'articolo 2 della legge 22 aprile 2005, n. 69

Comma 2

L'articolo 2 della legge 22 aprile 2005, n. 69, e' sostituito dal seguente:
«Art. 2. (Rispetto dei diritti fondamentali e garanzie costituzionali). - 1. L'esecuzione del mandato di arresto europeo non puo', in alcun caso, comportare una violazione dei principi supremi dell'ordine costituzionale dello Stato o dei diritti inalienabili della persona riconosciuti dalla Costituzione, dei diritti fondamentali e dei fondamentali principi giuridici sanciti dall'articolo 6 del trattato sull'Unione europea o dei diritti fondamentali garantiti dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, resa esecutiva dalla legge 4 agosto 1955, n. 848, e dai Protocolli addizionali alla stessa.».


Art. 8

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Comma 1

Modifiche all'articolo 11 della legge 22 aprile 2005, n. 69

Art. 14

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Comma 1

Modifiche all'articolo 18 della legge 22 aprile 2005, n. 69

Comma 2

L'articolo 18 della legge 22 aprile 2005, n. 69, e' sostituito dal seguente:
«Art. 18. (Motivi di rifiuto obbligatorio della consegna). - 1.
Fermo quanto previsto dagli articoli 1, commi 3 e 3-ter, 2 e 7, la corte di appello rifiuta la consegna nei seguenti casi:
a) se il reato contestato nel mandato d'arresto europeo e' estinto per amnistia ai sensi della legge italiana, quando vi e' la giurisdizione dello Stato italiano sul fatto;
b) se risulta che nei confronti della persona ricercata, per gli stessi fatti, sono stati emessi, in Italia, sentenza o decreto penale irrevocabili o sentenza di non luogo a procedere non piu' soggetta a impugnazione o, in altro Stato membro dell'Unione europea, sentenza definitiva, purche', in caso di condanna, la pena sia stata gia' eseguita ovvero sia in corso di esecuzione, ovvero non possa piu' essere eseguita in forza delle leggi dello Stato che ha emesso la condanna;
c) se la persona oggetto del mandato d'arresto europeo era minore di anni 14 al momento della commissione del reato.».


Art. 15

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Comma 1

Modifiche all'articolo 18-bis della legge 22 aprile 2005, n. 69

Comma 2

L'art. 18-bis della legge 22 aprile 2005, n. 69, e' sostituito dal seguente:
«Art. 18-bis. (Motivi di rifiuto facoltativo della consegna). - 1. Quando il mandato di arresto europeo e' stato emesso al fine dell'esercizio di azioni giudiziarie in materia penale, la corte di appello puo' rifiutare la consegna nei seguenti casi:
a) se il mandato di arresto europeo riguarda reati che dalla legge italiana sono considerati reati commessi in tutto o in parte nel suo territorio, o in luogo assimilato al suo territorio, ovvero reati che sono stati commessi al di fuori del territorio dello Stato membro di emissione, se la legge italiana non consente l'azione penale per gli stessi reati commessi al di fuori del suo territorio;
b) se, per lo stesso fatto che e' alla base del mandato d'arresto europeo, nei confronti della persona ricercata e' in corso un procedimento penale.
2. Quando il mandato di arresto europeo e' stato emesso ai fini della esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della liberta' personale, la corte di appello puo' rifiutare la consegna della persona ricercata che sia cittadino italiano o cittadino di altro Stato membro dell'Unione europea legittimamente ed effettivamente residente o dimorante nel territorio italiano da almeno cinque anni, sempre che disponga che tale pena o misura di sicurezza sia eseguita in Italia conformemente al suo diritto interno.».


Art. 16

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Comma 1

Introduzione dell'articolo 18-ter della legge 22 aprile 2005, n. 69

Comma 2

Dopo l'articolo 18-bis della legge 22 aprile 2005, n. 69, e' inserito il seguente:
«Art. 18-ter. (Decisioni pronunciate in assenza). - 1. Quando il mandato di arresto europeo e' stato emesso ai fini della esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza applicata all'esito di un processo in cui l'interessato non e' comparso personalmente, la corte di appello puo' altresi' rifiutare la consegna se il mandato di arresto europeo non contiene l'indicazione di alcuna delle condizioni di cui all'articolo 6, comma 1-bis, e lo Stato di emissione non ha fornito indicazioni su tali condizioni neppure a seguito della richiesta inoltrata ai sensi dell'articolo 16.
2. Nei casi di cui al comma 1, la corte di appello puo', comunque, dar luogo alla consegna se risulta provato con certezza che l'interessato era a conoscenza del processo o che si e' volontariamente sottratto alla conoscenza del processo.
3. Quando ricorrono le condizioni di cui all'articolo 6, comma 1-bis, lettera d), la persona della quale e' domandata la consegna, che non sia stata precedentemente informata del procedimento penale svoltosi nei suoi confronti, puo' chiedere la trasmissione di copia della sentenza su cui il mandato di arresto europeo si fonda. La richiesta non costituisce, in alcun caso, causa di differimento della procedura di consegna o della decisione di eseguire il mandato di arresto europeo. La corte di appello provvede all'immediato inoltro della richiesta all'autorita' emittente.».


Art. 17

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Comma 1

Modifiche all'articolo 19 della legge 22 aprile 2005, n. 69

Comma 2

L'articolo 19 della legge 22 aprile 2005, n. 69, e' sostituito dal seguente:
«Art. 19. (Garanzie richieste allo Stato membro di emissione in casi particolari). - 1. L'esecuzione del mandato d'arresto europeo da parte dell'autorita' giudiziaria italiana, nei casi sotto elencati, e' subordinata alle seguenti condizioni:
a) se il reato in base al quale il mandato d'arresto europeo e' stato emesso e' punibile con una pena o una misura di sicurezza privative della liberta' personale a vita, l'esecuzione del mandato e' subordinata alla condizione che lo Stato membro di emissione preveda nel suo ordinamento giuridico una revisione della pena inflitta, su richiesta o trascorsi al massimo venti anni, oppure l'applicazione di misure di clemenza alle quali la persona ha diritto in virtu' della legge o della prassi dello Stato membro di emissione, affinche' la pena o la misura di sicurezza non siano eseguite;
b) se il mandato di arresto europeo e' stato emesso ai fini di un'azione penale nei confronti di cittadino italiano o di cittadino di altro Stato membro dell'Unione europea legittimamente ed effettivamente residente nel territorio italiano da almeno cinque anni, l'esecuzione del mandato e' subordinata alla condizione che la persona, dopo essere stata sottoposta al processo, sia rinviata nello Stato italiano per scontarvi la pena o la misura di sicurezza privative della liberta' personale eventualmente applicate nei suoi confronti nello Stato membro di emissione.».


Art. 19

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Comma 1

Termini per la decisione e provvedimenti in ordine alle misure cautelari

Comma 2

Dopo l'articolo 22 della legge 22 aprile 2005, n. 69, e' inserito il seguente:
«Art. 22-bis. (Comunicazioni allo Stato membro emittente. Termini per la decisione e provvedimenti in ordine alle misure cautelari). - 1. Se la decisione definitiva sulla richiesta di consegna, in assenza di consenso, non interviene nei sessanta giorni successivi all'esecuzione della misura cautelare o all'arresto della persona ricercata o alla deliberazione di non applicare alcuna misura, la corte davanti alla quale pende il procedimento informa immediatamente del ritardo e delle ragioni che vi hanno dato causa il Ministro della giustizia, affinche' ne sia data comunicazione all'autorita' giudiziaria richiedente. Agli stessi fini, in presenza di consenso alla consegna, la corte di appello informa il Ministro della giustizia dei motivi che hanno impedito l'adozione della decisione nel termine di dieci giorni dalla data in cui il consenso e' stato espresso.
2. Se, per circostanze eccezionali, la decisione definitiva sulla richiesta di consegna non interviene nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini di cui al comma 1, la corte davanti alla quale pende il procedimento informa immediatamente del ritardo e delle ragioni che vi hanno dato causa il Ministro della giustizia, il quale ne da' urgente comunicazione all'Eurojust.
3. Alla scadenza dei termini previsti dal comma 2, la corte di appello valuta se la custodia cautelare applicata alla persona della quale e' richiesta la consegna e' ancora assolutamente necessaria per garantire l'esigenza di cui all'articolo 9, comma 4, e se la sua durata e' proporzionata rispetto all'entita' della pena oggetto dell'informazione richiamata all'articolo 6, comma 1, lettera f), disponendone, in caso contrario, la revoca o la sostituzione con altre misure cautelari, applicabili anche cumulativamente, ritenute comunque idonee a garantire che la persona non si sottragga alla consegna.
4. Quando il ritardo nella adozione della decisione definitiva sulla richiesta di consegna si protrae ingiustificatamente oltre la scadenza dei termini previsti dal comma 2 e, comunque, quando sono decorsi novanta giorni dalla scadenza di detti termini senza che sia intervenuta la decisione definitiva sulla consegna, la corte di appello revoca la misura della custodia cautelare e, se persiste l'esigenza di garantire che la persona non si sottragga alla consegna, applica, anche cumulativamente, le misure cautelari di cui agli articoli 281, 282 e 283 del codice di procedura penale e, nei confronti della persona minorenne, la misura di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448.».


Art. 21

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Comma 1

Modifiche all'articolo 26 della legge 22 aprile 2005, n. 69

Art. 23

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Comma 1

Modalita' di trasmissione degli atti tra uffici giudiziari


Dopo l'articolo 27 della legge 22 aprile 2005, n. 69, e' inserito il seguente:
«Art. 27-bis. (Modalita' di trasmissione degli atti tra uffici giudiziari). - 1. Nei procedimenti relativi alla richiesta di esecuzione del mandato d'arresto europeo, con decreto del Ministro della giustizia e' autorizzata la trasmissione con modalita' telematica degli atti tra gli uffici giudiziari, secondo le disposizioni stabilite con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, anche in deroga alle previsioni del decreto emanato ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24.
2. La trasmissione degli atti si intende eseguita al momento del rilascio della ricevuta di accettazione da parte dei sistemi ministeriali, secondo le modalita' stabilite dal provvedimento direttoriale di cui al comma 1.
3. Il decreto di cui al comma 1 e' adottato previo accertamento da parte del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia della funzionalita' dei servizi di comunicazione dei documenti informatici.
4. Sino all'attivazione dei sistemi ministeriali e alla adozione del decreto del Ministro della giustizia di cui al comma 1, la trasmissione degli atti tra gli uffici giudiziari e' consentita anche tramite posta elettronica certificata, secondo le modalita' stabilite con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia da emanarsi entro quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.».


Art. 24

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Comma 1

Modifiche all'articolo 30 della legge 22 aprile 2005, n. 69

Comma 2

L'articolo 30 della legge 22 aprile 2005, n. 69, e' sostituito dal seguente:
«Art. 30. (Contenuto del mandato d'arresto europeo). - 1. Il mandato d'arresto europeo contiene le informazioni richieste nel modello di cui all'allegato annesso alla decisione quadro come modificato dall'articolo 2, paragrafo 3, della decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009.
2. Nel caso previsto dall'articolo 18-ter, comma 3, non appena riceve notizia della richiesta formulata dalla persona nei cui confronti il mandato di arresto europeo e' stato emesso, il pubblico ministero inoltra copia della sentenza all'autorita' dello Stato di esecuzione.».


Art. 25

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Comma 1

Divieto di consegna o di estradizione successiva

Comma 2

Dopo l'articolo 31 della legge 22 aprile 2005, n. 69, e' inserito il seguente:
«Art. 31-bis. (Divieto di consegna o di estradizione successiva). - 1. La persona consegnata in esecuzione di un mandato di arresto europeo non puo' essere consegnata ad altro Stato membro in esecuzione di un mandato d'arresto europeo, ne' estradata verso uno Stato terzo, per un reato anteriore alla consegna medesima senza l'assenso dello Stato membro di esecuzione.
2. Il divieto di cui al comma 1 non e' applicabile alle richieste di consegna in esecuzione di un mandato d'arresto europeo, quando ricorre una delle condizioni previste dall'articolo 26, comma 2, lettere a), e) ed f).».


Art. 27

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Comma 1

Abrogazioni

Art. 28

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Comma 1

Norma transitoria

Comma 2

I procedimenti relativi alle richieste di esecuzione di mandati di arresto europeo in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto proseguono con l'applicazione delle norme anteriormente vigenti quando a tale data la corte d'appello abbia gia' ricevuto il mandato d'arresto europeo o la persona richiesta in consegna sia stata gia' arrestata.


Art. 29

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Comma 1

Clausola di invarianza finanziaria

Comma 2

Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.


Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.