DECRETO LEGISLATIVO

Adeguamento delle disposizioni dell'ordinamento dello stato civile in materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni, nonche' modificazioni ed integrazioni normative per la regolamentazione delle unioni civili, ai sensi dell'articolo 1, comma 28, lette

Numero 5 Anno 2017 GU 27.01.2017 Codice 17G00011

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-01-19;5

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Testo vigente

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Art. 4

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Comma 1

Modifiche al decreto del Ministro dell'interno 27 febbraio 2001

Comma 2

Con decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, sono apportate al decreto del Ministro dell'interno 27 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20 marzo 2001, le necessarie modifiche di coordinamento con le disposizioni del presente decreto.


Art. 7

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Comma 1

Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150

Comma 2

All'articolo 31 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, dopo il comma 4 e' inserito il seguente: «4-bis. Fino alla precisazione delle conclusioni la persona che ha proposto domanda di rettificazione di attribuzione di sesso ed il coniuge possono, con dichiarazione congiunta, resa personalmente in udienza, esprimere la volonta', in caso di accoglimento della domanda, di costituire l'unione civile, effettuando le eventuali dichiarazioni riguardanti la scelta del cognome ed il regime patrimoniale. Il tribunale, con la sentenza che accoglie la domanda, ordina all'ufficiale dello stato civile del comune di celebrazione del matrimonio o di trascrizione se avvenuto all'estero, di iscrivere l'unione civile nel registro delle unioni civili e di annotare le eventuali dichiarazioni rese dalle parti relative alla scelta del cognome ed al regime patrimoniale.».


Art. 8

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Comma 1

Disposizioni di coordinamento con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 luglio 2016, n. 144

Art. 9

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Comma 1

Invarianza finanziaria

Comma 2

Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.