E' autorizzato il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Ministero dell'Africa italiana per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1947 al 30 giugno 1948, in conformita' dello stato di previsione annesso al presente decreto legislativo.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Il contributo annuo dello Stato a pareggio del bilancio dell'Istituto agronomico dell'Africa italiana, stabilito in L. 800.000 con l'art. 8, lettera, a) del regio decreto-legge 27 luglio 1938, n. 2205, aumentato a L. 2.800.000 con l'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 142, viene elevato, per l'esercizio finanziario 1947-48, a L. 6.754.400.